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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2753/2024 del 22/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cerroni, tramite il difensore Avv. Camillo Irace, impugna l'ordinanza del Tribunale di Perugia che aveva rigettato il reclamo ex art. 410-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione emesso dal GIP. Si deduce l'abnormità dell'atto impugnato: a parere del ricorrente il Tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sui motivi di reclamo e avrebbe dichiarato la prescrizione del reato (abuso d'ufficio, art. 323 c.p.) in fase di indagini preliminari, contravvenendo al principio secondo cui la prescrizione non potrebbe essere dichiarata prima della completezza delle indagini e della valutazione di merito sui motivi indicati dalla parte offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo consentito dalla cassazione avverso i provvedimenti di rigetto del reclamo ex art. 410-bis è limitato alla contestazione dell'abnormità dell'atto e non può essere esteso ai vizi di legittimità tipici dell'art. 606 c.p.p. Il provvedimento del Tribunale di Perugia non è risultato abnorme: rientra nello schema legale previsto dall'art. 410-bis e non paralizza il processo. Inoltre il GIP aveva correttamente dato rilievo alla intervenuta prescrizione (perfezionatasi il 27/04/2020) e l'art. 411, comma 1, c.p.p. impone l'archiviazione per prescrizione, rendendo irrilevanti ulteriori indagini salvo elementi che escludano l'evento estintivo. Perciò il ricorso è inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende in base all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 410-bis c.p.p.

    modificato dalla legge n. 103 del 2017

    Consente il reclamo avverso il decreto di archiviazione del GIP ma esclude il ricorso per cassazione avverso la decisione sul reclamo, limitando la cassazione alla sola contestazione dell'abnormità dell'atto impugnato

  • art. 411, comma 1, c.p.p.

    Impone al GIP di disporre l'archiviazione quando sia intervenuta la prescrizione del reato; la declaratoria di prescrizione impedisce l'esperimento di ulteriori indagini salvo elementi idonei a escludere la sussistenza dell'evento estintivo

  • art. 129 c.p.p.

    Non opera nella materia dell'archiviazione; l'argomento del ricorrente che richiamava tale disposizione per escludere la declaratoria anticipata della prescrizione è stato respinto

  • art. 606 c.p.p.

    Elenca i vizi deducibili in cassazione: la Corte ricorda che tali vizi non possono essere ricondotti genericamente nel gravame per abnormità previsto dall'art. 410-bis

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; la Corte ha applicato anche l'ammenda (determinata equitativamente)

  • art. 323 c.p.

    Norma sostanziale contestata (abuso d'ufficio): la Corte ha ritenuto che il reato in contestazione fosse già prescritto alla data indicata, giustificando l'archiviazione

  • legge n. 103 del 2017

    Ha modificato il regime dell'art. 410-bis, ridefinendo gli esiti decisori del procedimento di archiviazione e limitando i mezzi di impugnazione

Massime di principio

  • Il reclamo avverso il decreto di archiviazione ex art. 410-bis c.p.p. può essere deciso dal giudice ma la possibilità di impugnare in Cassazione è circoscritta alla sola ipotesi di 'abnormità' dell'atto; non è quindi possibile usare la cassazione per rilanciare questioni di merito o vizi tipici dell'art. 606 c.p.p.
  • La nozione di atto abnorme è stretta: riguarda provvedimenti manifestamente estranei all'ordinamento processuale o tali da paralizzare il procedimento; decisioni di merito o esercizio del potere discrezionale del giudice, pur discutibili, non sono necessariamente abnormi.
  • Se il reato è già prescritto e il GIP dispone l'archiviazione per prescrizione (art. 411, comma 1), l'ulteriore attività investigativa è in linea di principio superflua, salvo che la parte offesa indichi elementi nuovi idonei a escludere la prescrizione.
  • Chi propone ricorso per cassazione in materia di reclamo ex art. 410-bis deve circoscrivere le censure all'abnormità; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e può comportare condanna alle spese e ammenda.
  • In casi analoghi valutare preliminarmente se vi sono elementi nuovi e concreti che possano effettivamente contrastare una dichiarazione di prescrizione; senza tali elementi, l'azione è destinata a infrangersi sulla regola dell'archiviazione per estinzione del reato.

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