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Circolare

Circolare numero 339 del 27-12-1994

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina la regolarizzazione dei contributi dovuti per ottobre 1994 dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate del Centro Nord che non hanno applicato il differimento previsto dall27art. 21, comma 3, del D.L. n. 601/1994. Poiche9 per tali soggetti lo sgravio introdotto dalla circolare n. 320/1994 risultava meno favorevole rispetto a quello della legge n. 537/1993, viene richiesto il versamento delle differenze a debito, con interessi legali dal 21 novembre 1994 e entro il termine del 20 del terzo mese successivo all27emanazione delle istruzioni. La circolare indica anche le modalite0 operative per il modello DM10/2 e per i contributi dovuti al Servizio sanitario.

Versamento delle differenze a debito per ottobre 1994 per le imprese agricole delle zone svantaggiate del Centro Nord

Versamento delle differenze contributive per ottobre 1994 nelle zone svantaggiate del Centro Nord

La circolare fornisce le istruzioni operative per la regolarizzazione delle differenze a debito sui contributi previdenziali, assistenziali e sanitari dovute dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate del Centro Nord per il mese di ottobre 1994. L'intervento si rende necessario perché, per tale mese, alcuni datori di lavoro non hanno applicato la disciplina transitoria richiamata dalla circolare n. 320 del 9 dicembre 1994, con conseguente versamento di importi inferiori al dovuto.

Presupposto normativo e confronto tra regimi di sgravio

La circolare richiama il comma 3 dell'art. 21 del D.L. 28 ottobre 1994, n. 601, che aveva differito al 31 dicembre 1994 i termini del 1 ottobre 1994 previsti dai commi 27 e 28 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. In base alla circolare n. 320/1994, per ottobre 1994 era stato previsto uno sgravio pari al 48% sulla quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e al 40% sulla quota del lavoratore. Per i datori di lavoro agricolo delle zone svantaggiate del Centro Nord, tuttavia, tale regime risultava meno favorevole rispetto a quello previsto dal comma 27 dell'art. 11 della legge n. 537/1993, che riconosceva uno sgravio del 70% sulla sola quota datoriale e il cui termine è stato poi differito al 1 gennaio 1995.

Soggetti obbligati e regolarizzazione

Sono tenuti alla regolarizzazione i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate del Centro Nord che, per ottobre 1994, hanno versato i contributi previdenziali e assistenziali in misura inferiore a quella effettivamente dovuta. La regolarizzazione deve essere effettuata secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993 e richiamata dalla circolare n. 292 del 23 dicembre 1993.

Termine di pagamento e decorrenza degli interessi

Il versamento delle differenze deve essere effettuato entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle presenti istruzioni. Le somme dovute devono essere incrementate degli interessi al tasso legale, computati a partire dal 21 novembre 1994.

Compilazione del modello DM10/2 per i contributi previdenziali

Per le differenze relative ai contributi previdenziali, le aziende devono utilizzare il modello DM10/2, quadri B-C, indicando l'importo da restituire in uno dei righi in bianco. L'esposizione deve essere preceduta dalla dicitura "DIFF. ART. 21, C.3, D.L. 601/94" e dal codice di nuova istituzione "M169". In un altro rigo dei medesimi quadri va riportato l'importo degli interessi legali, con la dicitura "ONERI ACCESS." e il codice "Q900".

Contributi per le prestazioni del Servizio sanitario

Per la componente relativa ai contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario, le differenze da versare, maggiorate degli interessi al tasso legale, devono essere sommate all'importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza. La circolare non introduce ulteriori modalità specifiche oltre a questa sommatoria.

Punti principali

Ambito di applicazione

La circolare riguarda i datori di lavoro agricolo operanti nelle zone svantaggiate del Centro Nord che, per il mese di ottobre 1994, non hanno applicato la disciplina di cui all27art. 21, comma 3, del D.L. 28 ottobre 1994, n. 601.

Ragione della regolarizzazione

Per ottobre 1994, le misure di sgravio indicate dalla circolare n. 320 del 9 dicembre 1994 (48% sulla quota a carico del datore di lavoro e 40% sulla quota del lavoratore) risultavano meno favorevoli rispetto allo sgravio previsto dall27art. 11, comma 27, della legge n. 537/1993 (70% sulla sola quota datoriale), il cui termine e8 stato differito al 1 gennaio 1995.

Obbligo di versamento delle differenze

I datori di lavoro agricolo interessati, avendo versato per ottobre 1994 contributi previdenziali e assistenziali in misura inferiore a quella dovuta, devono procedere alla regolarizzazione delle differenze a debito secondo la deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell27Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Termine e interessi

La regolarizzazione deve avvenire entro il giorno 20 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle istruzioni. Le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi al tasso legale, calcolati a decorrere dal 21 novembre 1994.

Modalite0 operative per i contributi previdenziali

Nel mod. DM10/2, nei quadri B-C, l27importo delle differenze da restituire va indicato in uno dei righi in bianco con la dicitura "DIFF. ART. 21, C.3, D.L. 601/94" e con il codice di nuova istituzione "M169". In un altro rigo dei medesimi quadri va indicato l27importo degli interessi legali, preceduto dalla dicitura "ONERI ACCESS." e dal codice "Q900".

Modalite0 per i contributi al Servizio sanitario

Le differenze relative ai contributi per le prestazioni del Servizio sanitario, aumentate degli interessi al tasso legale, devono essere sommate all27importo dei contributi sanitari dovuti per la regione di competenza.

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