Circolare numero 338 del 24-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni per applicare l'articolo 13 del provvedimento collegato alla finanziaria 1995, che sospende dal 1° gennaio 1995 i pensionamenti di anzianita' nel regime generale, nei regimi sostitutivi ed esclusivi, fino a un riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995. Vengono precisate le numerose esclusioni dal blocco, le regole speciali per i lavoratori gia' interessati da domande, mobilita', cassa integrazione, prepensionamenti e ristrutturazioni aziendali, nonche' le decorrenze delle pensioni per chi rientra nelle deroghe o per chi ha presentato domanda entro il 28 settembre 1994. La circolare chiarisce inoltre l'effetto abrogativo del decreto-legge n. 654/1994, i rapporti con il decreto-legge n. 553/1994, la posizione dei giudici di pace e la disciplina speciale per i lavoratori con 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993, subordinata a successivo decreto ministeriale.
Istruzioni applicative sull'articolo 13 della legge di razionalizzazione della finanza pubblica 1995: blocco e deroghe ai pensionamenti di anzianita'
Pensionamenti di anzianita' e blocco temporaneo previsto dalla legge finanziaria 1995
La circolare detta le istruzioni applicative dell'articolo 13 del provvedimento collegato alla legge finanziaria 1995, che introduce una sospensione generalizzata dei pensionamenti di anzianita' nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi. Il testo chiarisce anche le deroghe al blocco, le decorrenze applicabili, i rapporti con i decreti-legge n. 553/1994 e n. 654/1994 e alcune fattispecie speciali, tra cui giudici di pace, ristrutturazioni aziendali e lavoratori con 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993.
Ambito di applicazione del blocco
Dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore di uno specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, e' sospeso il riconoscimento dei trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'eta' prevista per la pensione di vecchiaia o per il collocamento a riposo d'ufficio. La sospensione interessa:
- lavoratori dipendenti privati e pubblici;
- lavoratori autonomi;
- iscritti alla gestione speciale istituita dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357;
- dipendenti di enti creditizi pubblici gia' iscritti a forme di previdenza esclusive o esonerative dell'AGO;
- fondi speciali di previdenza sostitutivi e integrativi dell'AGO gestiti dall'Istituto.
La circolare precisa che non rientrano nel blocco i trattamenti per i quali la legge richiede, oltre ai requisiti assicurativi e contributivi, anche una eta' minima prestabilita, ancorche' ridotta rispetto a quella ordinaria.
Deroghe alla sospensione
Il provvedimento individua una serie di casi in cui la sospensione non opera. La circolare li ricompone e ne specifica le condizioni operative.
Rientrano tra le esclusioni:
- pensionamenti per invalidita' o inabilita';
- pensionamenti anticipati previsti da norme derogatorie collegati a esuberi strutturali di manodopera;
- trattamento di mobilita' ex articolo 7, commi 6 e 7, della legge n. 223/1991;
- lavoratori con anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni, oppure pari alla massima prevista dall'ordinamento di appartenenza.
La circolare aggiunge che, per il requisito dei 40 anni, e' utile tutta la contribuzione: obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianita'. Per le gestioni dei lavoratori autonomi, il requisito puo' essere perfezionato anche con il cumulo della contribuzione AGO e autonoma, se i periodi non sono sovrapposti. Per i sistemi che prevedono l'arrotondamento all'anno delle frazioni pari o superiori a sei mesi, il requisito si considera raggiunto anche con tale arrotondamento.
Casi di deroga legati alla cessazione dal lavoro, alle domande gia' presentate e alla prosecuzione volontaria
La circolare disciplina con precisione i casi in cui il blocco non si applica ai lavoratori del settore privato e, in parte, ai lavoratori autonomi:
- lavoratori dipendenti del settore privato cessati dal rapporto entro il 30 settembre 1994, in possesso a tale data dei requisiti di legge, purche' non abbiano svolto successivamente attivita' lavorativa;
- lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano presentato domanda di pensionamento entro il 28 settembre 1994 e siano cessati dal lavoro entro il 30 settembre 1994;
- lavoratori dipendenti e autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 24 settembre 1994, purche' la domanda sia stata presentata in tempo utile e, alla data del 28 settembre 1994, non sia svolta attivita' lavorativa;
- lavoratori per i quali al 28 settembre 1994 sia in corso il periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso iniziato anteriormente a tale data.
Per tali fattispecie la circolare richiede, di regola, una certificazione del datore di lavoro o, in mancanza, una dichiarazione di responsabilita' dell'interessato ai sensi della legge n. 15/1968. Per il preavviso, e' precisato che, per le domande di cessazione presentate prima del 28 settembre 1994, il periodo di preavviso decorre dalla presentazione della domanda stessa e il tempo intermedio e' considerato preavviso lavorato.
Cassa integrazione, mobilita', ristrutturazioni e settori speciali
Sono esclusi dal blocco anche i lavoratori coinvolti in procedure o situazioni aziendali particolari:
- lavoratori dipendenti di imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale in base a procedure avviate prima del 31 dicembre 1994; la circolare precisa che la deroga riguarda anche i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o crisi aziendale, purche' le procedure siano state avviate entro il 30 dicembre 1994;
- lavoratori che alla data del 28 settembre 1994 fruivano dell'indennita' di mobilita', oppure collocati in mobilita' sulla base di procedure avviate prima di tale data;
- lavoratori dipendenti dagli enti indicati nei decreti-legge n. 487/1993 e n. 602/1994 (tra cui l'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e la RAI);
- lavoratori eccedenti di enti locali per i quali sia stato approvato il bilancio riequilibrato dal Ministero dell'interno;
- lavoratori dipendenti da enti o imprese per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative.
La circolare richiama, a tal proposito, i precedenti provvedimenti e circolari che hanno individuato gli enti e le imprese ammessi alla deroga. Per il comparto siderurgico, viene indicato il decreto ministeriale 7 dicembre 1994 e, nell'allegato 2, l'elenco delle imprese del gruppo ILVA destinatarie del piano di prepensionamento. E' precisato che il blocco non opera nei confronti dei dipendenti delle imprese direttamente destinatarie di un piano di prepensionamenti e che, se il decreto riguarda un gruppo di imprese, vanno considerate in ristrutturazione solo le imprese destinatarie del piano. Per il gruppo ENI viene confermato che le aziende interessate dal programma biennale di prepensionamenti possono beneficiare della deroga e che l'ultima decorrenza utile per il diritto e' il 1° gennaio 1995.
La circolare menziona infine i lavoratori privi di vista, per i quali rinvia ai criteri gia' indicati in precedente istruzione amministrativa.
Decorrenza delle pensioni
La circolare distingue piu' regimi di decorrenza.
Per i lavoratori esclusi dal blocco che maturano i requisiti nel corso del 1995, continuano a valere le limitazioni sulla decorrenza previste dalla normativa vigente, salvo le eccezioni gia' stabilite per alcune categorie. In particolare, le limitazioni non operano per:
- lavoratori privi della vista;
- dipendenti di imprese per le quali siano stati approvati piani CIPI o siano stati emanati decreti di autorizzazione alla CIGS per ristrutturazione, riorganizzazione, conversione o risanamento per crisi aziendale;
- lavoratori in CIGS;
- lavoratori in mobilita';
- lavoratori dipendenti della soppressa Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno.
Per i lavoratori del settore privato ammessi al pensionamento in deroga per cessazione entro il 30 settembre 1994, la decorrenza non puo' essere anteriore al 1° gennaio 1995. In generale, una volta maturata una decorrenza utile, la prestazione puo' essere liquidata anche con decorrenza successiva.
Lavoratori con domanda presentata entro il 28 settembre 1994 ma soggetti al blocco
Per i lavoratori dipendenti e autonomi che abbiano presentato domanda di pensionamento entro il 28 settembre 1994, ma non rientrino nelle deroghe, la pensione puo' essere liquidata:
- dal 1° luglio 1995 se al 28 settembre 1994 risultavano almeno 37 anni di anzianita' contributiva o di servizio;
- dal 1° gennaio 1996 se al 28 settembre 1994 risultavano almeno 31 anni;
- dal 1° gennaio 1997 se al 28 settembre 1994 risultavano fino a 30 anni.
Resta necessario il possesso dei requisiti assicurativi e contributivi richiesti per il pensionamento di anzianita'. Inoltre, se il requisito contributivo massimo utile previsto dal singolo ordinamento viene raggiunto prima delle date sopra indicate, si applica l'eventuale decorrenza anteriore prevista dalla disciplina dell'ordinamento stesso.
Giudici di pace
La circolare segnala un possibile problema di coordinamento normativo per il personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace. L'articolo 15 del decreto-legge n. 571/1994 prevede infatti l'esclusione dal blocco solo rispetto al decreto-legge n. 553/1994; pertanto potrebbe operare il blocco introdotto dal decreto-legge n. 654/1994 e dalla nuova legge. La questione viene indicata come sottoposta al Ministero del lavoro.
Abrogazione del decreto-legge n. 654/1994 e rapporti con il decreto-legge n. 553/1994
Il comma 9 dell'articolo 13 abroga il decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, ma salva espressamente la validita' degli atti e dei provvedimenti gia' adottati, degli effetti gia' prodotti e dei rapporti giuridici sorti in base sia a tale decreto sia al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553. La circolare richiama questa clausola di salvezza anche ai fini della disciplina delle decorrenze e delle deroghe gia' applicate sotto i due decreti-legge precedenti.
Lavoratori con 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993
Il comma 10 prevede una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti privati e pubblici che, al 31 dicembre 1993, avevano maturato 35 anni di contribuzione. Per essi e' possibile conseguire trattamenti pensionistici anticipati a partire dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da stabilire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un limite massimo di spesa di 500 miliardi di lire per il 1995. La circolare precisa che le condizioni e le modalita' operative restano subordinate all'emanazione di tale decreto ministeriale.
Punti principali
Blocco dei pensionamenti di anzianita'
Dal 1° gennaio 1995 e fino all'entrata in vigore di uno specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale, e comunque non oltre il 30 giugno 1995, e' sospesa l'applicazione delle norme che consentono il pensionamento anticipato rispetto all'eta' di vecchiaia. Il blocco riguarda lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi, iscritti alle gestioni speciali e ai fondi sostitutivi ed esclusivi gestiti dall'Istituto. Restano esclusi dal blocco i trattamenti che richiedono, oltre ai requisiti contributivi e assicurativi, anche una prestabilita eta', seppure ridotta rispetto a quella ordinaria.
Esclusioni dal blocco
La circolare elenca varie deroghe alla sospensione: pensionamenti per invalidita' o inabilita'; pensionamenti anticipati previsti da norme speciali per esuberi strutturali; trattamento di mobilita' ex legge n. 223/1991; lavoratori con anzianita' contributiva di almeno 40 anni o pari alla massima prevista dall'ordinamento; casi di lavoratori cessati dal settore privato entro il 30 settembre 1994 con requisiti gia' maturati; domande presentate entro il 28 settembre 1994 con cessazione entro il 30 settembre 1994; prosecuzione volontaria autorizzata con decorrenza anteriore al 28 settembre 1994; preavviso gia' in corso al 28 settembre 1994; CIGS avviata entro il 30 dicembre/31 dicembre 1994 secondo i casi indicati; mobilita' gia' in essere o avviata prima del 28 settembre 1994; dipendenti di enti e imprese in processi di ristrutturazione e risanamento; lavoratori privi di vista.
Regole specifiche per anzianita' contributiva e cumuli
Ai fini del requisito dei 40 anni e dell'anzianita' massima prevista dall'ordinamento, e' utile tutta la contribuzione: obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto e da ricongiunzione, compresa quella non utile per il diritto alla pensione di anzianita'. Per le gestioni dei lavoratori autonomi il requisito dei 40 anni puo' essere raggiunto anche mediante cumulo con contribuzione AGO, se i periodi non sono sovrapposti. Per i regimi che arrotondano all'anno le frazioni pari o superiori a sei mesi, il requisito si considera perfezionato anche con tale arrotondamento.
Decorrenza delle pensioni per chi rientra nelle deroghe o ha domanda gia' presentata
Per i lavoratori esclusi dal blocco che maturano i requisiti nel 1995 continuano ad applicarsi le limitazioni di decorrenza previste dalla disciplina vigente, salvo le eccezioni gia' riconosciute per taluni casi di ristrutturazione, CIGS, mobilita', lavoratori privi di vista e dipendenti di alcune amministrazioni/enti. Per i lavoratori del settore privato ammessi alla deroga per cessazione entro il 30 settembre 1994, la decorrenza non puo' essere anteriore al 1° gennaio 1995. Per chi ha presentato domanda entro il 28 settembre 1994 e non rientra nelle deroghe, la pensione decorre dal 1° luglio 1995 se aveva almeno 37 anni di anzianita', dal 1° gennaio 1996 con almeno 31 anni, e dal 1° gennaio 1997 fino a 30 anni. Se il requisito contributivo massimo utile e' raggiunto prima di tali date, si applica l'eventuale decorrenza anteriore prevista dal rispettivo ordinamento.
Ristrutturazioni, prepensionamenti e casi speciali
Sono richiamati e confermati i regimi di deroga gia' individuati con precedenti circolari per imprese ed enti interessati da ristrutturazioni e risanamenti. Per il gruppo ILVA viene allegato l'elenco delle imprese destinatarie del piano di prepensionamento; per i gruppi o piani aziendali la deroga vale solo per le imprese direttamente destinatarie del piano. Per il gruppo ENI viene precisato che le aziende interessate dal programma biennale di prepensionamenti possono accedere alla deroga e che l'ultima decorrenza utile e' il 1° gennaio 1995. Sono menzionati anche Poste, RAI e gli enti locali con bilancio riequilibrato approvato, nonche' i lavoratori privi di vista.
Giudici di pace e coordinamento normativo
Per il personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace, la circolare rileva una possibile incoerenza normativa: il decreto-legge n. 571/1994 esclude il blocco solo rispetto al decreto-legge n. 553/1994, mentre potrebbe operare il blocco introdotto dal decreto-legge n. 654/1994 e dalla nuova legge. La questione viene indicata come sottoposta al Ministero del lavoro per chiarimenti.
Abrogazione del decreto-legge n. 654/1994
Il comma 9 dell'articolo 13 abroga il decreto-legge 26 novembre 1994, n. 654, mantenendo pero' validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonche' gli effetti gia' prodottisi e i rapporti giuridici sorti sia in base a quel decreto sia al decreto-legge 28 settembre 1994, n. 553.
Lavoratori con 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993
Il comma 10 prevede che i lavoratori dipendenti privati e pubblici con almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 1993 possano accedere a trattamenti pensionistici anticipati dal 1° gennaio 1995, secondo criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, entro un onere massimo di 500 miliardi di lire per il 1995. La circolare precisa che l'applicazione concreta della disposizione dipende dall'emanazione del decreto ministeriale.
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