Circolare numero 335 del 21-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica l’accordo del 16 dicembre 1994 tra INPS e ANCCA per la trattenuta delle quote associative sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 852/1973. Vengono richiamati i requisiti formali della delega, le modalità di presentazione e di revoca, la periodicità e le modalità di versamento all’associazione, nonché le nuove imputazioni contabili istituite per la gestione dei contributi, del debito verso l’associazione e dei rimborsi spese. È inoltre precisato l’importo della quota trattenuta per ciascun iscritto e la decorrenza dell’accordo, valido fino al 31 dicembre 1995 salvo rinnovo tacito.
Riscossione INPS delle quote associative ANCCA sulle indennità di disoccupazione agricola
Riscossione delle quote associative ANCCA sulle prestazioni di disoccupazione agricola
La circolare rende nota la convenzione stipulata il 16 dicembre 1994 tra l’INPS e l’Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Agrario (ANCCA) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. L’iniziativa è adottata in applicazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e si innesta sullo schema convenzionale già approvato in precedenza dall’Istituto.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
L’accordo riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Per tali soggetti è ammesso il versamento dei contributi associativi all’ANCCA tramite trattenuta sulle prestazioni erogate dall’INPS.
Requisiti della delega e controlli formali
La convenzione richiama espressamente la disciplina della delega prevista dall’art. 2 della legge n. 852/1973. La delega contenuta nel modulo di domanda della prestazione deve:
- essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- recare il timbro della federazione sindacale stipulante;
- recare la firma del rappresentante dell’organizzazione.
Inoltre:
- deve essere presentata insieme alla domanda di prestazione;
- produce effetto al momento del pagamento della prestazione richiesta;
- si intende concessa irrevocabilmente per l’anno cui si riferisce la prestazione;
- non è presa in considerazione se perviene successivamente alla domanda.
Le SAP sono chiamate a verificare che, per le prestazioni di competenza 1994, le deleghe rispettino tutti i requisiti di sostanza e di forma previsti nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
Revoca, annullamento o modifica della prestazione
La convenzione stabilisce che, in caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione di disoccupazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale trattenute sulla prestazione.
Importo della quota associativa
Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è indicato l’importo di lire 836,53, come comunicato con messaggio n. 37610 del 2 maggio 1994.
Modalità di versamento all’Associazione
L’INPS deve versare all’ANCCA l’intero importo delle trattenute effettuate sui pagamenti mensili, depurato:
- delle spese di esazione;
- delle eventuali trattenute già versate ma non dovute.
I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. Per le liquidazioni eseguite con il sottosistema di elaborazione periferica l’Istituto deve curare il rispetto di tale termine; per le procedure diverse, i versamenti devono avvenire a congrui periodi.
Il trasferimento avviene mediante bonifico sul conto corrente bancario n. 11180W acceso dall’ANCCA presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, Agenzia 4, via del Corso 518, Roma.
Trattamento delle trattenute non dovute e riparto dei rapporti tra organizzazioni
Se non è possibile recuperare trattenute già versate e non dovute con le modalità ordinarie, l’organizzazione sindacale è tenuta al rimborso delle somme su semplice richiesta dell’INPS. In caso di erronea attribuzione della trattenuta a un’organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le organizzazioni interessate devono essere definiti direttamente tra le stesse.
Spese di esazione e responsabilità
Le spese del servizio di esazione svolto dall’INPS, regolate dalla determinazione del Commissario straordinario n. 2321 del 9 marzo 1994, sono calcolate ogni tre anni sulla base dei costi diretti rilevati. Nel calcolo è compresa la quota di partecipazione alle spese generali annuali determinata secondo la stessa disciplina.
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione. L’ANCCA deve inoltre rimborsare, su presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie relative alla legittimità, efficacia o applicazione dell’accordo.
Disciplina contabile: conti istituiti e conti già esistenti
Ai fini della rilevazione contabile vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 29/05: per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola per conto dell’ANCCA;
- GPA 18/05: per la rilevazione del debito verso l’ANCCA, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42.
Gli importi relativi:
- al rimborso delle spese per il servizio di esazione;
- all’imposta sul valore aggiunto sul medesimo rimborso;
devono essere imputati rispettivamente ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Chiusura dell’esercizio e decorrenza dell’accordo
Il saldo del conto GPA 18/05 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
L’accordo è efficace dalla data di stipulazione e la sua attuazione pratica inizia con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1995, competenza 1994. La validità è fissata fino al 31 dicembre 1995, con rinnovo tacito annuale salvo disdetta da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno di ogni anno. È inoltre prevista la revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora emergano esigenze di integrazione o modifica.
Punti principali
Accordo INPS-ANCCA per la riscossione delle quote associative
Il 16 dicembre 1994 l’INPS ha sottoscritto con l’Associazione Nazionale Coltivatori a Contratto Agrario (ANCCA) un accordo per la riscossione delle quote associative mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, in applicazione dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.
Requisiti e validità della delega
La delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo, recare il timbro della federazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante. Deve essere presentata insieme alla domanda di prestazione di disoccupazione e produce effetti al momento del pagamento. Per l’anno cui si riferisce la prestazione la delega è irrevocabile; l’INPS non considera le deleghe pervenute dopo la domanda. In caso di revoca, annullamento o modifica della prestazione, l’organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già ricevute.
Ambito soggettivo e prestazioni interessate
Il versamento dei contributi associativi può essere effettuato dai lavoratori agricoli aventi diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione previsto dalla legge 8 agosto 1972, n. 457 e dalla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Importo della quota e controlli delle SAP
Per ciascuna quota associativa trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola è indicata la somma di lire 836,53, come da messaggio n. 37610 del 2 maggio 1994. Le SAP devono verificare che nelle deleghe relative alle prestazioni di competenza 1994 siano rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma previsti nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.
Modalità di versamento e periodicità
L’INPS versa all’ANCCA l’intero importo delle trattenute operate mensilmente, al netto delle spese di esazione e delle trattenute non dovute già eventualmente versate. I versamenti devono avvenire entro la fine del mese successivo a quello di pagamento, con periodicità congrua per le liquidazioni effettuate con procedure diverse o entro lo stesso termine per quelle eseguite con il sottosistema di elaborazione periferica. Il pagamento avviene tramite bonifico sul conto corrente bancario n. 11180W presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, Agenzia 4, via del Corso 518, Roma.
Gestione contabile e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 29/05, per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola a favore dell’ANCCA, e GPA 18/05, per il debito verso l’associazione, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/42. Gli importi relativi al rimborso delle spese di esazione e all’IVA sul rimborso sono imputati ai conti già esistenti GPA 24/42 e GPA 24/25.
Durata dell’accordo e rinnovo
L’accordo è efficace dalla data di stipulazione e trova applicazione pratica con il pagamento delle prestazioni di disoccupazione relative all’anno 1995, competenza 1994. Ha validità fino al 31 dicembre 1995 e si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta con raccomandata A/R entro il 30 giugno di ciascun anno. È prevista la possibilità di revisione su richiesta di una delle parti in caso di necessità di modifiche o integrazioni.
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