Circolare numero 333 del 21-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti applicativi sul recupero volontario dei periodi di occasionalato per i lavoratori delle compagnie e gruppi portuali, in relazione al pensionamento anticipato previsto dalla normativa richiamata. Viene precisato che il recupero è consentito anche quando consente il raggiungimento dei requisiti entro il 31/12/1995, che restano validi i riscatti già legittimamente effettuati e che il recupero non va limitato al solo periodo strettamente necessario, potendo riguardare anche periodi ulteriori di lavoro occasionale.
Chiarimenti sul recupero volontario delle marche contributive per i lavoratori portuali occasionali ai fini del prepensionamento
Chiarimenti sul recupero volontario dell'occasionalato per i lavoratori portuali
La circolare interviene per uniformare i comportamenti delle sedi periferiche in materia di recupero volontario delle marche contributive relative ai periodi di occasionalato dei lavoratori portuali, alla luce delle disposizioni sul pensionamento anticipato. L'obiettivo è evitare interpretazioni restrittive e disparità di trattamento, chiarendo l'ambito applicativo della normativa richiamata.
Ambito normativo e finalità
La circolare richiama le istruzioni già fornite con la circolare n. 252 del 30/11/1990 e i successivi quesiti posti dalle Autorità marittime in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 100 del 12/2/1994, reiterato da ultimo con decreto-legge n. 586 del 21/10/1994. Le precisazioni sono rese anche in considerazione delle finalità delle norme, dirette ad agevolare il collocamento in pensionamento anticipato dei lavoratori del settore portuale.
Recupero volontario dei periodi di occasionalato
Viene chiarito che il recupero volontario delle marche contributive relative al periodo di occasionalato spetta ai lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31/12/1993. La circolare smentisce l'interpretazione restrittiva adottata da alcune sedi, secondo cui il recupero sarebbe stato escluso quando, grazie al riscatto, il diritto al prepensionamento si sarebbe perfezionato solo dopo il 31/12/1993. Al contrario, il recupero deve essere consentito anche a coloro che, tramite il riscatto, raggiungano i requisiti prescritti entro il 31/12/1995, indicato come termine ultimo previsto dalla disciplina richiamata.
Validità dei riscatti già legittimamente esercitati
La circolare affronta anche il caso dei lavoratori che avevano maturato i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31/12/1993 attraverso il recupero volontario dell'occasionalato e che, per la mancata utile collocazione nella graduatoria per l'esodo anticipato, avevano visto prospettata la restituzione delle somme versate per il riscatto. Su questo punto viene richiamato il messaggio n. 10508 del 14/6/1994, che ha già confermato la validità dei riscatti a suo tempo legittimamente esercitati. Ne deriva che tali somme non devono essere restituite.
Estensione del recupero oltre il minimo necessario
Un ulteriore chiarimento riguarda le prassi difformi di alcune sedi, che avevano consentito il recupero del solo periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato, escludendo il recupero di eventuali ulteriori periodi di lavoro occasionale. La circolare precisa che tale limitazione non trova fondamento nella norma, la quale non pone limiti espressi. Pertanto, ai lavoratori interessati deve essere riconosciuta la possibilità di recuperare anche i periodi eccedenti quelli indispensabili per il conseguimento dei requisiti minimi per l'esodo anticipato.
Effetto operativo
Le precisazioni contenute nella circolare mirano a garantire uniformità applicativa sul territorio, evitando differenziazioni locali e assicurando ai lavoratori portuali un trattamento coerente con la finalità agevolativa della disciplina sul prepensionamento.
Punti principali
Estensione del recupero volontario dell'occasionalato
Viene chiarito che il recupero delle marche contributive relative ai periodi di occasionalato deve essere consentito ai lavoratori delle compagnie e gruppi portuali che non abbiano maturato i requisiti entro il 31/12/1993, anche quando il riscatto consenta di raggiungere i requisiti per il prepensionamento entro il termine ultimo del 31/12/1995.
Validità dei riscatti già effettuati
Per i lavoratori che avevano già maturato i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31/12/1993 mediante recupero volontario dei periodi di occasionalato, viene confermata la validità dei riscatti a suo tempo legittimamente esercitati. Non devono quindi essere restituiti gli importi già corrisposti a tale titolo per effetto della mancata collocazione utile nella graduatoria per l'esodo anticipato.
Recupero anche dei periodi eccedenti il minimo necessario
Si precisa che il recupero del lavoro occasionale non va limitato al solo periodo strettamente necessario per il raggiungimento dei requisiti minimi per l'esodo anticipato. In assenza di limiti espressi nella norma, agli interessati deve essere riconosciuta la possibilità di recuperare anche eventuali periodi eccedenti.
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