Circolare numero 334 del 21-12-1994
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce, dal 1° gennaio 1995, una nuova disciplina di pagamento delle pensioni con finalità di razionalizzazione organizzativa e di contenimento dei costi. Prevede il pagamento in un’unica rata annuale per alcune pensioni facoltative e della Mutualità pensioni fino a lire 45.000 annue, e in due rate semestrali anticipate per le pensioni fino a lire 50.000 mensili, secondo criteri distinti per riscossione allo sportello e per altri canali di pagamento. Sono inoltre indicati i criteri di individuazione degli importi, le modalità operative per uffici pagatori automatizzati e non, l’adeguamento annuale delle soglie e il rinvio al calendario aggiornato dei pagamenti in vigore dal 1° gennaio 1995.
Nuova periodicità di pagamento delle pensioni di importo fino a lire 50.000 mensili
Nuova periodicità di pagamento delle pensioni d’importo fino a lire 50.000 mensili
La circolare disciplina, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, una nuova articolazione della periodicità di pagamento delle pensioni di importo contenuto. La finalità dichiarata è quella di razionalizzare la materia, con riflessi favorevoli sull’organizzazione, sulle procedure e sui costi di gestione.
Finalità e base normativa
L’intervento è adottato dal Commissario straordinario avvalendosi della facoltà di delegificazione prevista dall’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. La determinazione n. 2993 del 21 aprile 1994 è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro n. 176 dell’11 luglio 1994.
Ambito di applicazione e nuove periodicità
La nuova disciplina riguarda le pensioni di importo fino a lire 50.000 mensili, distinguendo tra due ipotesi:
- pagamento in una sola rata annuale anticipata delle pensioni facoltative e delle pensioni della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe fino a lire 45.000 annue;
- pagamento in due rate semestrali anticipate delle pensioni a carico di tutte le altre gestioni fino a lire 50.000 mensili, nonché delle pensioni dell’assicurazione facoltativa e della "Mutualità pensioni" di importo superiore a lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili.
La disciplina è ripresa anche nelle comunicazioni indirizzate all’Ente Poste Italiane e agli istituti di credito telematici.
Scadenze di pagamento
Per le pensioni soggette a pagamento annuale, la liquidazione deve avvenire in unica soluzione il primo giorno lavorativo del mese di gennaio.
Per le pensioni soggette a pagamento semestrale, la scadenza coincide con quella della prima e della quarta rata delle corrispondenti categorie di pensione. Quando il pagamento avviene con modalità diverse dalla riscossione allo sportello, la scadenza è fissata:
- al giorno 1 del semestre;
- oppure al primo giorno lavorativo successivo, se il giorno 1 cade in giorno festivo o non bancabile.
Criteri per la verifica dei limiti di importo
Ai fini dell’individuazione della periodicità semestrale, si considerano gli importi mensili dell’intero anno, comprensivi dei trattamenti di famiglia e al lordo di ogni trattenuta.
È inoltre precisato che, se una pensione normalmente pagata con periodicità bimestrale diminuisce nel corso dell’anno e rientra nei limiti previsti per il pagamento semestrale, la nuova periodicità viene applicata solo dall’anno successivo.
Modalità operative per uffici pagatori e banche
Nella generalità dei casi i dati relativi ai pagamenti annuali e semestrali sono trasmessi agli uffici pagatori per via telematica, analogamente alle altre pensioni.
Per le pensioni localizzate presso uffici pagatori bancari non automatizzati o presso uffici di sede, è prevista la stampa dei modelli P.7/M e P.1/ott:
- con la prima cedola significativa, nel caso del pagamento annuale;
- con la prima e la quarta cedola significative, nel caso del pagamento semestrale.
Aggiornamento delle soglie e disciplina transitoria
I limiti di importo previsti per i pagamenti annuali e semestrali sono soggetti ad adeguamento annuale in ragione della perequazione automatica delle pensioni. Il primo adeguamento è previsto dal 1° gennaio 1996, poiché la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 1995.
La circolare precisa inoltre che le istruzioni valgono anche per le pensioni non meccanizzate che rientrino nei limiti di importo indicati.
Calendario e comunicazioni agli enti interessati
La nuova periodicità è stata portata a conoscenza dell’Ente Poste e degli istituti di credito telematici mediante le note allegate. Le banche non automatizzate devono essere informate direttamente dalle sedi competenti.
In allegato è riportato anche il calendario aggiornato di pagamento delle pensioni in vigore dal 1° gennaio 1995, comprensivo delle scadenze allo sportello e delle relative note operative.
Punti principali
Finalità e base normativa
La disciplina è adottata per razionalizzare la periodicità di pagamento delle pensioni, con effetti positivi sul piano organizzativo, procedurale e dei costi. La misura è assunta dal Commissario straordinario in avvalimento della facoltà di delegificazione prevista dall’art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed è stata approvata con decreto del Ministro del Lavoro n. 176 dell’11 luglio 1994.
Nuove periodicità di pagamento
Dal 1° gennaio 1995 le pensioni interessate sono pagate: in una sola rata annuale anticipata per le pensioni facoltative e per quelle della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe fino a lire 45.000 annue; in due rate semestrali anticipate per le pensioni a carico di tutte le altre gestioni fino a lire 50.000 mensili, nonché per le pensioni dell’assicurazione facoltativa e della "Mutualità pensioni" di importo superiore a lire 45.000 annue e fino a lire 50.000 mensili.
Decorrenze e scadenze operative
Per il pagamento annuale la scadenza coincide con il primo giorno lavorativo del mese di gennaio. Per il pagamento semestrale la scadenza coincide con quella della prima e della quarta rata delle corrispondenti categorie di pensione; se il pagamento avviene con modalità diverse dalla riscossione allo sportello, la scadenza è il giorno 1 del semestre, oppure il primo giorno lavorativo successivo se il giorno 1 è festivo o non bancabile.
Criteri di determinazione della soglia
Ai fini dell’applicazione della periodicità semestrale si considerano gli importi mensili dell’intero anno, comprensivi dei trattamenti di famiglia e al lordo di ogni trattenuta. Se una pensione con periodicità bimestrale diminuisce nel corso dell’anno e rientra nei limiti per il pagamento semestrale, la nuova periodicità si applica dall’anno successivo.
Modalità di trasmissione e gestione dei pagamenti
Nella generalità dei casi i dati per il pagamento annuale e semestrale sono trasmessi agli uffici pagatori per via telematica, come per le altre pensioni. Per le pensioni localizzate presso uffici pagatori bancari non automatizzati o presso uffici di sede è prevista la stampa dei modelli P.7/M e P.1/ott con la prima cedola significativa nel caso di pagamento annuale, ovvero con la prima e la quarta cedola significativa nel caso di pagamento semestrale.
Aggiornamento dei limiti e applicazione alle pensioni non meccanizzate
I limiti di importo previsti per i pagamenti annuali e semestrali sono adeguati annualmente in base alla perequazione automatica delle pensioni. Il primo adeguamento decorre dal 1° gennaio 1996, poiché la nuova disciplina si applica dal 1° gennaio 1995. Le istruzioni valgono anche per le pensioni non meccanizzate che rientrano nei limiti indicati.
Comunicazioni agli enti pagatori e calendario
La nuova periodicità è stata comunicata all’Ente Poste e agli istituti di credito telematici tramite le note allegate; le banche non automatizzate devono essere informate direttamente dalle sedi. È inoltre allegato il calendario aggiornato di pagamento delle pensioni in vigore dal 1° gennaio 1995.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 21 dic 1994Circolare numero 333 del 21-12-1994
- Circolare · 21 dic 1994Circolare numero 335 del 21-12-1994
- Circolare · 21 dic 1994Circolare numero 336 del 21-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 328 del 20-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 329 del 20-12-1994
- Circolare · 20 dic 1994Circolare numero 330 del 20-12-1994
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →