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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 108/2025 del 02/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello per: 1) presunta inutilizzabilità delle registrazioni effettuate da un partecipante (Pietro Lopreiato) con telefono fornito dalla polizia giudiziaria, sostenendo che si trattasse di intercettazioni ambientali non autorizzate; 2) travisamento del fatto e richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie (contrasti nelle dichiarazioni della persona offesa e incongruenze temporali sui rapporti tra gli imputati); 3) censura sulla applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.), contestandone la mancata prova concreta e la genericità del richiamo all'associazione; 4) censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell'art. 62-bis c.p., ritenendo la motivazione dei giudici di merito carente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla inutilizzabilità delle registrazioni: la giurisprudenza di legittimità, in conformità alle Sezioni Unite (Torcasio) e successivi orientamenti, considera ammissibile come prova documentale la registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione anche se effettuata su impulso o con mezzi della polizia, poiché manca la terzietà e l'intrusione tipica delle intercettazioni. I motivi che chiedevano una diversa valutazione dei fatti sono stati dichiarati non consentiti in cassazione perché costituiscono mera rivalutazione del compendio probatorio riservata al giudice di merito. La Corte ha ritenuto adeguatamente motivata l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso alla luce della notorietà del ruolo criminale del Bonavota e della valenza intimidatoria dell'evocazione del suo nome; ha altresì ritenuto congrua la motivazione del diniego delle attenuanti generiche basata sulla gravità e sulla protrazione biennale delle condotte. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ciascuno al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ricorda i limiti del sindacato di legittimità, in particolare l'impossibilità per la Cassazione di rivalutare i fatti e la prova (lett. e) e i requisiti di specificità e pertinenza dei motivi (lett. b e c).

  • artt. 267, 268, 271 cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alle intercettazioni e alla loro utilizzabilità; la Corte ha concluso che le registrazioni effettuate da un partecipante non sono intercettazioni 'ambientali' soggette alla disciplina di tali norme quando manca intrusione e terzietà.

  • art. 266 e ss. cod. proc. pen.

    Disciplina delle intercettazioni ambientali e telefoniche; la Corte distingue le ipotesi di intercettazione autorizzata dall'utilizzo, invece, di registrazioni operate da partecipanti, che vanno trattate come prova documentale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione della prova; i ricorrenti ne invocavano la violazione per travisamento del fatto, ma la Corte ha ritenuto che la mera diversa interpretazione dei fatti sia inammissibile in cassazione.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per l'utilizzo del metodo mafioso; la Corte ha ritenuto provata l'efficacia intimidatoria richiamata al nome del Bonavota e quindi la sussistenza dell'aggravante, anche in assenza di minacce esplicite quando la persona evocata ha notorietà mafiosa nella comunità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il diniego da parte dei giudici di merito fosse adeguatamente motivato sulla base della gravità e della reiterazione delle condotte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'imposizione delle spese e la possibilità di condanna alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili o temerari; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento di euro 3.000 ciascuno.

Massime di principio

  • La registrazione effettuata da un partecipante alla conversazione costituisce, in linea di principio, prova documentale utilizzabile in dibattimento anche se effettuata su impulso o con mezzi forniti dalla polizia, purché manchi la terzietà e l'intrusione tipiche delle intercettazioni ambientali.
  • In cassazione è preclusa la rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono spesso inammissibili o rigettati per limiti di cognizione dell'organo di legittimità.
  • L'aggravante del metodo mafioso può essere riconosciuta anche quando la minaccia è implicita se il riferimento al nome di un soggetto noto per la sua elevata caratura criminale ha chiara efficacia intimidatoria nella comunità di riferimento.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito motiva, con coerenza logica, su elementi decisivi quali la gravità del fatto e la durata/reiterazione della condotta; non occorre elencare e valutare tutti gli elementi favorevoli indicati dalle parti.
  • Chi intende contestare l'utilizzabilità di registrazioni deve articolare specifiche doglianze procedurali (es. effettiva terzietà, intrusione, mancanza di autorizzazioni per attività di intercettazione) perché argomentazioni generiche risultano inefficaci in sede di legittimità.
  • Ricorsi che ripropongono le stesse doglianze già esaminate e ritenute infondate dal giudice di merito sono frequentemente dichiarati inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende.

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