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Sentenza

Sentenza n. 3089/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2938/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600300

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano che aveva imposto l’assegnazione della carta elettronica per complessivi euro 2.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza passata in giudicato, notificata all’Amministrazione e rimasta ineseguita, con riferimento agli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024. Ha domandato che il Ministero fosse ordinato a corrispondere l’importo complessivo di euro 2.000,00 mediante assegnazione della carta elettronica, che fosse previamente nominato un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inerzia e che l’Amministrazione fosse condannata alle spese. Il Ministero si è costituito senza adeguatamente contestare la pretesa. Il giudicato risultava documentato e il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell’azione esecutiva per somme di denaro, era decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l’esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. L’Amministrazione deve corrispondere le somme indicate nel titolo, detraendo eventuali pagamenti già effettuati, nonché gli accessori, gli oneri e gli interessi dovuti secondo il titolo e la legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha natura costitutiva del diritto di credito: l’esatta misura del capitale residuo e degli interessi deve essere verificata dall’Amministrazione sulla base del giudicato, delle norme applicabili e degli eventuali adempimenti parziali; i conteggi della creditrice non sono quindi vincolanti. Sono dovuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti di legge. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e 1283 c.c.

    Impongono di determinare misura e decorrenza degli interessi secondo i parametri legali applicabili; i conteggi della parte privata non vincolano l’Amministrazione oltre quanto previsto dal titolo e dalla legge.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Fondano la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e il rinvio alle disposizioni processuali civili applicabili.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Disciplina l’onere relativo al contributo unificato nei giudizi amministrativi, nei limiti indicati nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a un credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato non costituisce il diritto sostanziale, ma ne assicura il soddisfacimento; la misura del credito deve essere ricavata dal titolo, dalla legge e dagli eventuali pagamenti o adempimenti già eseguiti.
  • Quando l’Amministrazione non esegue un giudicato che la condanna al pagamento o all’attribuzione di una prestazione determinata, il giudice dell’ottemperanza può dichiararne l’inottemperanza e assegnare un termine per l’adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • I conteggi prodotti dal creditore in sede di ottemperanza non vincolano definitivamente l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi: l’importo dovuto deve essere verificato applicando il titolo giudiziale e i criteri legali relativi a misura e decorrenza degli interessi.
  • Prima di esperire l’azione di recupero coattivo di somme nei confronti di un’amministrazione statale deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico le cui funzioni istituzionali siano coerenti con l’esecuzione del giudicato; quando l’attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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