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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33215/2026 del 09/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, amministratore della società fallita e di altra società proprietaria dell'albergo oggetto di lavori di ristrutturazione, era stato condannato per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. Gli era stata contestata la distrazione o dissipazione di un credito di 720.000 euro vantato dalla società fallita verso la società proprietaria dell'albergo, credito derivante da lavori edilizi eseguiti dalla fallita. Gli era stato inoltre contestato di avere aggravato il dissesto non provvedendo a chiedere il fallimento benché la società fosse insolvente almeno dal 2013, con conseguente incremento del debito tributario da 300.000 a 650.000 euro e del passivo complessivo sino a 5.171.665 euro. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato vizi di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, sostenendo che l'operazione dovesse essere valutata nel quadro di un gruppo societario comprendente tre società riconducibili a un'unica iniziativa imprenditoriale. Secondo la difesa, la mancata riscossione del credito non avrebbe avuto finalità depauperatoria, ma sarebbe stata funzionale al perseguimento di obiettivi infragruppo e al rilancio delle imprese; in subordine, la condotta avrebbe potuto integrare al più un profilo colposo o la bancarotta semplice. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la società si era attivata per recuperare il credito mediante un'azione promossa nei confronti dell'amministrazione comunale, ottenendo un risarcimento. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche, lamentando che la Corte d'appello non avesse considerato l'impegno della propria abitazione a garanzia dei debiti di una società collegata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché generico e manifestamente infondato: il ricorrente si era limitato ad allegare la presunta appartenenza delle società a un gruppo, senza configurare precisamente tale gruppo e senza allegare o dimostrare uno specifico vantaggio compensativo, anche indiretto, per la società fallita, idoneo a neutralizzare gli effetti immediatamente negativi della mancata riscossione del credito. La Corte ha ritenuto adeguata, coerente e priva di vizi logici la motivazione della Corte d'appello, osservando che il giudice del gravame non è tenuto a confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive quando esse siano logicamente incompatibili con la ricostruzione accolta. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte territoriale aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche e aveva correttamente considerato inconferente, rispetto alla mancata riscossione del credito della società fallita, l'impegno dell'abitazione dell'imputato a garanzia dei debiti di una società collegata.

Norme richiamate

  • art. 223 legge fall.

    Richiamato quale riferimento normativo per la bancarotta fraudolenta patrimoniale contestata all'amministratore della società fallita.

  • art. 226 legge fall.

    Richiamato quale riferimento normativo per la bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso per cassazione, fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • La collocazione della società fallita all'interno di un gruppo societario non esclude di per sé la rilevanza penale di un'operazione oggettivamente depauperatoria o distrattiva.
  • Quando un'operazione compiuta nell'interesse del gruppo produce effetti immediatamente negativi per la società fallita, la sua rilevanza penale può essere esclusa solo se è allegato e dimostrato uno specifico vantaggio, anche indiretto, riferibile concretamente alla società depauperata e idoneo a compensare efficacemente tali effetti.
  • I collegamenti societari e la presunta comunanza di interessi non sono sufficienti a dimostrare un vantaggio compensativo per la società fallita, né consentono di derogare alla tutela autonoma delle ragioni dei suoi creditori.
  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile per genericità il motivo che invochi l'esistenza di un gruppo societario senza delinearne con precisione la struttura e senza indicare elementi concreti dai quali ricavare un vantaggio compensativo per la società fallita.
  • Il giudice del gravame non è tenuto a esaminare analiticamente ogni deduzione difensiva o ogni risultanza processuale; è sufficiente una motivazione logica e adeguata che dia conto dei fatti decisivi, restando implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la ricostruzione accolta.
  • Ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, una circostanza deve essere concretamente pertinente al fatto e alla posizione dell'imputato; l'impegno di beni personali a garanzia dei debiti di una società collegata può essere ritenuto inconferente rispetto alla mancata riscossione di un credito della società fallita.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaBancarotta sempliceImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale

Testo integrale

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