Cassazione Civile, Ordinanza n. 21775/2023 del 20/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concorrente)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta da una società operante nell'estrazione e commercializzazione del marmo, che rivendicava la titolarità di diversi marchi denominativi e figurativi contenenti il segno "Lasa". La società sosteneva che una concorrente, acquistando in esclusiva marmo proveniente da altra impresa e promuovendolo sul mercato con il richiamo al segno "Lasa", avesse violato i suoi diritti di marchio e posto in essere atti di concorrenza sleale. La convenuta aveva invece eccepito la nullità dei marchi, assumendo che "Lasa" fosse un toponimo e/o una denominazione descrittiva del marmo proveniente da quel territorio, dunque priva di capacità distintiva; aveva inoltre negato la configurabilità della concorrenza sleale. In Cassazione la società ricorrente ha articolato sei motivi: (1) questione di diritto intertemporale sulla disciplina applicabile ai marchi e invocazione della normativa previgente, oltre a richieste di rinvio pregiudiziale e richiamo alla disciplina dei marchi storici; (2) violazione dell'art. 13 c.p.i., degli artt. 2727, 2729 e 115 c.p.c., e omesso esame di fatti decisivi, contestando l'accertamento che collegava il segno al toponimo e non all'impresa; (3) ulteriore violazione dell'art. 13 c.p.i., sostenendo che il marchio indicherebbe l'impresa e non la provenienza geografica; (4) violazione degli artt. 13 e 121 c.p.i. e dell'art. 2697 c.c., deducendo l'acquisto di capacità distintiva per uso protratto (secondary meaning); (5) violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., nonché dell'art. 2598 c.c., in relazione alla domanda di concorrenza sleale e all'asserita tutela della ditta/denominazione sociale; (6) violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c., per asserita inammissibilità dell'appello avversario e ultrapetizione nella declaratoria di nullità di alcuni marchi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato la nullità di vari marchi contenenti il segno "Lasa" per carattere descrittivo e riferimento alla provenienza geografica del marmo. Ha escluso la rilevanza della disciplina invocata sulla base della successione temporale delle norme, ha negato che la certificazione amministrativa sul marchio storico o il preteso uso prolungato bastassero a dimostrare l'acquisto di distintività, ha giudicato inammissibili le doglianze dirette a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e ha respinto anche le censure sulla concorrenza sleale e sul dedotto vizio processuale relativo all'appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 13 c.p.i.
comma 1, lett. a) e lett. b); comma 3
sono nulli i segni che consistono in denominazioni generiche o descrittive del prodotto, inclusi quelli idonei a designarne la provenienza geografica; la nullità può essere esclusa solo se, prima della domanda, il segno abbia acquisito capacità distintiva.
art. 12 c.p.i.
viene richiamato come disposizione sulla mancanza di novità del marchio registrato, ma la Corte precisa che nel caso concreto la questione non riguarda anteriorità invalidanti in senso tecnico.
art. 25 c.p.i.
richiamato dalla parte resistente quale norma relativa alle cause di nullità del marchio in combinato con l'art. 13 c.p.i.
art. 89 d.lgs. n. 480/1992
la disciplina transitoria richiamata non consente di applicare al caso concreto la vecchia normativa, poiché i marchi in discussione sono stati depositati nel 2009.
art. 233 c.p.i.
i marchi registrati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 480/1992 restano soggetti alle norme anteriori; la sanatoria per secondary meaning opera per marchi anteriori, ma non è pertinente ai marchi oggetto della causa.
art. 11 ter c.p.i.
la disciplina sui marchi storici ha finalità pubblicistiche di tutela del made in Italy e non incide sulla validità del marchio come titolo di proprietà industriale.
art. 115 c.p.c.
non è configurabile come violazione il mancato recepimento di valutazioni o opinioni della parte; rilevano fatti obiettivi non contestati.
art. 112 c.p.c.
la domanda o il punto di domanda non deciso deve essere devoluto con specifico motivo di appello; la censura di ultrapetizione è respinta perché l'appello avversario era ritualmente fondato sull'omessa pronuncia.
art. 342 c.p.c.
l'appello avverso l'omessa pronuncia è ammissibile se individua l'errore del primo giudice, anche mediante la sola evidenziazione della mancata decisione sulla domanda ritualmente proposta.
art. 345 c.p.c.
richiamato per sostenere la novità di una domanda in appello, ma la censura è stata respinta per carenza di autosufficienza e per la valutazione della corte territoriale sulla dedotta novità.
art. 2697 c.c.
una volta provata la nullità del segno, spetta al titolare dimostrare l'avvenuta acquisizione di capacità distintiva per uso (secondary meaning).
artt. 2727 e 2729 c.c.
la valutazione presuntiva del giudice di merito è sindacabile solo nei limiti della congruità logica; non è consentita una rivalutazione del merito sotto la veste della violazione di legge.
art. 267 TFUE
il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la ricorrente non ha indicato norme eurounitarie pertinenti da interpretare.
direttiva 89/104/CEE
quarto considerando e art. 3, n. 1, lett. c)
richiamata per i criteri eurounitari sul divieto di registrazione di segni geografici e sulla valutazione della percezione del pubblico rispetto alla provenienza geografica.
Massime di principio
- È nullo il marchio costituito da un toponimo o da un segno che il pubblico percepisce come indicazione della provenienza geografica del prodotto, quando tale percezione non risulti superata da un effettivo acquisto di capacità distintiva per uso.
- Per negare la nullità per descrittività o indicazione geografica non basta allegare una lunga commercializzazione del segno: occorre provare che l'uso abbia mutato la percezione del pubblico, facendo identificare il segno con l'impresa e non con il luogo di provenienza del bene.
- La tutela del secondary meaning opera solo se il titolare del segno dimostra che l'originaria carenza di distintività è stata superata prima della domanda di nullità; l'onere probatorio grava sul titolare una volta che la controparte abbia allegato e provato la causa di nullità.
- Nel ricorso per cassazione non è consentito, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, chiedere una nuova valutazione dei fatti, delle prove e delle presunzioni compiuta dal giudice di merito.
- L'uso di un segno geografico da parte di terzi è lecito se mantiene funzione informativa o descrittiva del prodotto; diventa illecito solo se travalica in uso distintivo/confusorio idoneo a evocare l'origine imprenditoriale altrui.
- La domanda di concorrenza sleale fondata su fatti nuovi rispetto a quelli dedotti in primo grado è inammissibile in appello; l'omessa pronuncia va censurata con motivo specifico ex art. 342 c.p.c., ma è sufficiente lamentare la mancata decisione sulla domanda ritualmente proposta.
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