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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 441/2022 del 11/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della custodia cautelare in carcere sostenendo l'insufficienza e l'assenza di motivazione del provvedimento del riesame in relazione alla "gravità indiziaria" rispetto a numerosi reati-fine (art. 73 DPR 309/1990, capi 66, 71, 74, 80, 100, 102, 104 ecc.). Denunciava l'illegittimità del richiamo "per relationem" all'ordinanza del GIP quando questa - secondo il ricorrente - era essa stessa priva dei requisiti motivazionali, lamentando violazioni di norme di diritto processuale richiamate nel ricorso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse fornito una motivazione propria e adeguata, non meramente ripetitiva dell'ordinanza del GIP, valorizzando pluralmente: contenuti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dati GPS del veicolo dell'indagato, servizi di osservazione e videosorveglianza, sequestri e arresti in flagranza riconducibili allo stesso modus operandi, nonché il rinvenimento di stupefacente e munizioni nei luoghi indicati. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del riesame, se non decide "inaudita altera parte", non è tenuto ad una rinnovata completa valutazione degli elementi probatori prevista per l'ordinanza adottata dal giudice che emette la misura "inaudita"; pertanto i vizi dedotti sono risultati infondati. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • D.P.R. 309/1990, art. 73

    Norma sostanziale relativa ai reati di traffico di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la gravità indiziaria rispetto alle cessioni e detenzioni contestate risultasse dagli elementi indiziari complessivi (intercettazioni, sequestri, arresti, modus operandi).

  • Codice di procedura penale, art. 292, comma 2

    Richiamato dalla Corte per chiarire che l'obbligo di autonoma e completa valutazione dei gravi indizi riguarda principalmente le ordinanze "inaudita altera parte"; il Tribunale del Riesame non è pertanto tenuto a riesaminare integralmente ogni elemento se la decisione del GIP è valorizzata e integrata da adeguata motivazione propria.

  • Disp. att. c.p.p., art. 173, comma 1

    Richiamata in relazione ai limiti di motivazione del ricorso (specificazione dei motivi richiesta); la Corte ha valutato il motivo nei limiti consentiti dall'articolo e lo ha ritenuto infondato.

  • Codice di procedura penale, art. 25 (citato dal ricorrente)

    Citato dal ricorrente come violato (presumibilmente in tema di garanzie processuali/motivazione); la Corte non ha ritenuto che fosse stata posta violazione di norme tali da rendere la motivazione inesistente o apparente, avendo il riesame fornito motivazione propria e coerente.

  • Codice di procedura penale, art. 273 (citato dal ricorrente)

    Citato dal ricorrente tra le norme lesse, ma non condiviso dalla Corte: il vizio di motivazione dedotto non è stato ritenuto sussistente alla luce della valutazione complessiva degli elementi probatori e della motivazione autonoma offerta dal tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Il tribunale del riesame può legittimamente richiamare per relationem l'ordinanza del GIP solo se quella ordinanza è sufficientemente motivata; tuttavia il riesame è tenuto a fornire una propria motivazione quando ritiene di confermare la misura e la Corte controllerà la concreta adeguatezza di tale motivazione.
  • Il giudizio sul "gravì indiziario" si fonda sulla valutazione di elementi indiziari complessivi (intercettazioni, videosorveglianza, dati GPS, sequestri e arresti in flagranza, riscontri materiali): la sussistenza di più riscontri convergenti rafforza la motivazione cautelare.
  • La censura generica di "mancanza di motivazione" è spesso insufficiente: chi impugna deve indicare con precisione quali passaggi logici o quali specifici elementi probatori manchino o siano contraddittori.
  • Quando la misura non è stata adottata "inaudita altera parte", il riesame non è obbligato a una nuova, completa rivalutazione degli elementi probatori come invece richiesto per l'ordinanza emessa senza contraddittorio; ciò limita le prospettive di successo di impugnazioni fondate su mera ripetizione delle stesse censure.
  • Se la motivazione del giudice del riesame documenta un proprio percorso logico e riferisce riscontri concreti (convergenza di intercettazioni, accertamenti tecnici e sequestri), il giudice di legittimità tendenzialmente rigetta le censure sull'assenza o apparenza della motivazione.

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