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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34572/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in una lite di lavoro. In un primo momento la revoca era stata annullata perché adottata dal solo Presidente della sezione lavoro della Corte d’appello anziché dal collegio. In sede di rinvio, la Corte d’appello ha però confermato la revoca con efficacia retroattiva, ritenendo integrati i presupposti di cui all’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 per mala fede o colpa grave della parte, e ha anche negato la liquidazione dei compensi richiesti dal difensore, compensando le spese. Con il ricorso per cassazione si deduceva, da un lato, violazione degli artt. 112 e 91 c.p.c., dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe ecceduto i limiti del decisum pronunciandosi nuovamente sulla revoca e sulla domanda di liquidazione dei compensi; dall’altro, violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per asserita motivazione apparente, priva di reale confronto con la materia del contendere.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi. Ha chiarito che la precedente cassazione aveva investito il giudice di rinvio non solo della questione spese, ma anche del merito dell’opposizione alla revoca, poiché l’errore del giudice originario consisteva nell’aver rimesso illegittimamente la decisione a un diverso organo anziché deciderla nel merito. Ne consegue che il giudice del rinvio poteva e doveva valutare la sussistenza dei presupposti della revoca del patrocinio e poi adottare le statuizioni consequenziali sulle spese. Ha inoltre reputato adeguata la motivazione dell’ordinanza impugnata, conforme al minimo costituzionale. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato come parametro della dedotta violazione per asserita pronuncia oltre i limiti della domanda, ma la Corte esclude l’eccesso di potere decisorio del giudice di rinvio

  • art. 91 c.p.c.

    è richiamato in relazione alle spese di lite, che il giudice di rinvio poteva regolare come conseguenza della decisione sul merito

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità processuali; la Corte ritiene infondate le censure

  • art. 111 Cost.

    richiamato per contestare la motivazione e il perimetro decisionale, ma la Corte ritiene rispettato il minimo costituzionale della motivazione

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la Corte esclude che la motivazione dell’ordinanza di rinvio sia apparente

  • art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento della revoca del patrocinio quando la parte abbia agito con mala fede o colpa grave

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    l’opposizione al provvedimento di revoca è qualificata come giudizio di impugnazione, nel quale il giudice deve decidere il merito se rileva la nullità della revoca

  • art. 354 c.p.c.

    la Corte esclude che ricorressero ipotesi tassative di rimessione al primo giudice

  • art. 158 c.p.c.

    la revoca adottata da organo privo di competenza integra un vizio di costituzione del giudice

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    viene dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    richiamata sul tema del minimo costituzionale della motivazione

  • Cass. n. 4362/2015

    richiamata per affermare che il provvedimento adottato da organo non competente integra un vizio di costituzione del giudice

  • Cass. n. 19214/2015

    richiamata per sostenere che il giudice dell’opposizione non poteva rimettere la causa al primo giudice fuori dalle ipotesi tassative di legge

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, il giudice d’impugnazione che rilevi la nullità del provvedimento revocatorio non può limitarsi a cassare o rimettere la questione ad altro ufficio: deve decidere nel merito l’opposizione, salvo le ipotesi tassative di rimessione previste dall’ordinamento.
  • La decisione di rinvio va letta in coerenza con il contenuto sostanziale della precedente cassazione: se la Corte di cassazione ha cassato per l’erronea rimessione del merito al giudice ritenuto competente, il giudice di rinvio è investito anche della verifica dei presupposti sostanziali della revoca e delle statuizioni consequenziali sulle spese.
  • Il vizio derivante dall’adozione di un provvedimento decisorio da parte di un organo giudicante non competente integra un vizio di costituzione del giudice.
  • La motivazione è sufficiente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e si confronta con i punti decisivi della controversia; non è apparente se rende intelligibile la ragione della decisione e supera il livello del minimo costituzionale.
  • Nel regolamento delle spese nel giudizio di opposizione alla revoca del patrocinio, il giudice può tener conto dell’intera sequenza processuale, compresi gli esiti dei gradi precedenti e della legittimità, trattandosi di statuizioni accessorie e consequenziali rispetto alla decisione sul merito dell’opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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