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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36530/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (persona offesa)

La controversia

La lite nasce da un’intervista pubblicata su un quotidiano, nella quale il resistente, a proposito della manifestazione connessa al G8 di Genova, riferiva che il ricorrente, quale organizzatore del forum, aveva dichiarato che non vi sarebbe stato un servizio d’ordine interno e che la sicurezza sarebbe spettata allo Stato; da tale premessa traeva poi la deduzione che il ricorrente avesse lanciato un segnale ai black bloc, invitandoli di fatto a intervenire e a sfruttare il corteo come schermo. Il ricorrente ha ritenuto tali affermazioni diffamatorie perché gli attribuivano una collusione con gruppi violenti e una sorta di concorso/istigazione nei reati da costoro commessi. In primo grado il Tribunale aveva ritenuto sussistente la diffamazione e aveva condannato il resistente al risarcimento; la Corte d’appello, invece, aveva qualificato le frasi come espressioni di opinione coperte dal diritto di critica/cronaca, valorizzando la veridicità del fatto-base (assenza di servizio d’ordine interno). Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 158 c.p.c. per la composizione del collegio e la redazione della sentenza da parte di un giudice onorario; 2) violazione degli artt. 51 e 598 c.p. per avere la Corte d’appello ritenuto scriminata la condotta come cronaca/critica nonostante la falsità del fatto diffamante; 3) omesso esame delle circostanze documentali che dimostravano la sua estraneità ai black bloc; 4) violazione degli artt. 51 e 595 c.p. per aver confuso il fatto vero presupposto con il diverso fatto diffamatorio indotto, cioè l’asserita collusione/incitazione. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo superata la censura dalla sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 41 del 2021 sulla partecipazione dei giudici onorari ai collegi fino al riordino della magistratura onoraria. Ha invece accolto il secondo, terzo e quarto motivo, rilevando che la Corte d’appello aveva errato nel considerare come fatto rilevante la sola dichiarazione del ricorrente circa l’assenza di un servizio d’ordine interno, mentre il fatto realmente diffamatorio era quello ulteriore e diverso, desunto per induzione, dell’incitamento ai violenti e della collusione con i black bloc. La Cassazione ha quindi affermato che, ai fini della verifica della verità del fatto nell’ambito del diritto di critica, va considerata l’attribuzione concretamente lesiva e non il mero antecedente logico da cui essa è tratta. Per l’effetto ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 158 c.p.c.

    La censura sulla composizione del collegio è stata ritenuta infondata alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 41 del 2021, che consente la partecipazione dei giudici onorari ai collegi fino al riordino della magistratura onoraria.

  • art. 51 c.p.

    Richiamato come scriminante dell’esercizio del diritto di critica/cronaca; non copre l’attribuzione di un fatto diffamatorio diverso e ulteriore rispetto al fatto vero posto a base dell’opinione.

  • art. 595 c.p.

    La diffamazione va valutata con riguardo al fatto concretamente attribuito alla persona offesa; è illecito attribuire un comportamento collusivo o istigatorio se non vero, anche se l’induzione è presentata come opinione.

  • art. 598 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in tema di esimenti per le espressioni rese in contesti di cronaca/critica, ma la Corte ha chiarito che l’esimente non opera quando il fatto diffamatorio attribuito è diverso dal fatto-base vero.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla scriminante del diritto di critica o di cronaca, il fatto la cui verità deve essere verificata è quello che assume portata lesiva e viene effettivamente attribuito alla persona offesa, non un mero antecedente logico o presupposto da cui il giudizio è tratto.
  • La qualificazione di un contenuto come "opinione" non è sufficiente a escludere la diffamazione quando, attraverso l’opinione, si attribuiscono alla persona offesa fatti specifici e determinati, come collusione con gruppi violenti o istigazione a partecipare ad azioni illecite.
  • L’esercizio del diritto di critica non consente di trasformare un fatto vero in una deduzione fattuale falsa e diffamatoria: la tutela opera solo entro i limiti della verità del nucleo fattuale lesivo e della pertinenza delle espressioni utilizzate.
  • La verifica della verità del fatto, ai fini dell’esimente, deve concentrarsi sull’addebito concretamente diffamante e non sul fatto neutro che ne costituisce la premessa; altrimenti si confonde il procedimento inferenziale con il suo risultato.
  • Quando l’autore dell’affermazione desume da un dato certo un ulteriore fatto negativo sulla persona offesa, la responsabilità per diffamazione va valutata rispetto a tale ulteriore fatto e non rispetto al dato certo iniziale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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