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Sentenza

Sentenza n. 310/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del T.A.R. della Campania – sede di Salerno, sez. III, n. 235/2025; e per il risarcimento del danno in via equitativa;

Giustizia amministrativa202501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata ottemperanza alla sentenza del TAR Campania - Salerno, Sez. III, n. 235/2025, resa in materia di accesso documentale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza della sentenza n. 235/2025, con la quale il TAR aveva accolto la sua pretesa ostensiva e imposto al Ministero di mettere a disposizione, entro trenta giorni, la documentazione disponibile, prevedendo, in alternativa, un’attestazione del responsabile circa l’inesistenza o l’indisponibilità degli atti, con precisa indicazione della relativa motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il giudicato non fosse stato eseguito e ha chiesto anche il risarcimento del danno in via equitativa, assumendo di essere stato pregiudicato nella possibilità di difendere i propri interessi e di controllare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa. Il Ministero ha chiesto il rigetto, deducendo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse e, comunque, l’inesistenza della documentazione richiesta. Ha rappresentato di avere comunicato al ricorrente, mediante corrispondenza del 7 marzo, 4 agosto e 7 agosto 2025, le ragioni dell’indisponibilità degli atti, riconducibili alla decisione, assunta illo tempore, di non dare ulteriore sviluppo alla procedura selettiva, non essendovi più necessità di reclutare nuove figure anche a seguito della soppressione dell’UNIRE/ASSI e del trasferimento delle funzioni al Ministero.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudicato dovesse essere interpretato alla luce non solo del dispositivo, ma anche della motivazione, la quale aveva individuato due modalità alternative di adempimento: la messa a disposizione della documentazione esistente e posseduta o agevolmente reperibile, oppure, qualora gli atti non fossero disponibili, una comunicazione sottoscritta dal responsabile attestante l’inesistenza o l’indisponibilità e indicandone precisamente la motivazione. Il Collegio ha accertato che il Ministero, attraverso la corrispondenza intercorsa con l’interessato, aveva illustrato le ragioni dell’indisponibilità della documentazione e aveva quindi adempiuto secondo la seconda modalità prevista dalla sentenza ottemperanda. Pur qualificando il ricorso come inammissibile al punto 4 per difetto dell’inerzia dell’amministrazione, il giudice ha conclusivamente ritenuto che il ricorso dovesse essere rigettato, poiché l’amministrazione aveva ottemperato al giudicato. La domanda risarcitoria non è stata accolta. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice verifica l’esatta esecuzione del giudicato e ordina, ove necessario, l’adempimento dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda risarcitoria connessa alla mancata o inesatta esecuzione del giudicato.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La sentenza ottemperanda è stata interpretata nel senso che l’amministrazione, ove non renda disponibili gli atti richiesti, deve adottare una comunicazione espressa e motivata circa la loro inesistenza o indisponibilità; tale adempimento non può essere sostituito da mere controdeduzioni difensive.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la portata conformativa del giudicato si ricava dall’integrazione tra dispositivo e motivazione della sentenza, sicché il dispositivo deve essere eseguito secondo il significato concretamente attribuitogli dalla motivazione.
  • Quando una sentenza in materia di accesso ordina all’amministrazione di mettere a disposizione la documentazione disponibile e prevede, in alternativa, un’attestazione motivata di inesistenza o indisponibilità degli atti, l’amministrazione adempie anche mediante una comunicazione del responsabile che spieghi specificamente le ragioni per cui la documentazione non esiste o non è nella sua disponibilità.
  • Non sussiste inerzia violativa del giudicato quando l’amministrazione, anziché esibire documenti inesistenti o indisponibili, comunica all’interessato le ragioni concrete della loro indisponibilità secondo la modalità alternativa espressamente prevista dalla sentenza da eseguire.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’assenza del presupposto dell’inerzia o dell’inesatta esecuzione del giudicato impedisce l’accoglimento della domanda, anche quando il ricorrente deduca un pregiudizio derivante dalla mancata ostensione documentale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad actaTrasparenza e pubblicità

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