Sentenza n. 342/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento n. 12270/2024, notificato il 28/03/2025, con il quale il Responsabile dell’Area Tecnica - Edilizia Privata del Comune di Positano ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 5/3/2020, dato atto che il provvedimento “costituisce titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita nei registri immobiliari a favore del Comune di Positano” ed ingiunto il pagamento della somma di euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria in danno della ricorrente Tasting Club srl in solido con New Africa Mining Limited; nonché, di tutti gli atti preordinati, antecedenti, connessi e conseguenti ivi compresi, se ed in quanto occorra, il verbale della Polizia Municipale prot. 7995 del 30/5/2024, la relazione n. 7063 del 10/5/2024 ivi richiamati, nonché l’ordinanza di demolizione 8/2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di accertamento dell’inottemperanza a un’ordinanza di demolizione, con acquisizione gratuita al patrimonio comunale e sanzione pecuniaria di 20.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, comodataria dell’immobile, ha impugnato il provvedimento comunale che aveva accertato l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 8 del 5 marzo 2020, dichiarandolo titolo per l’immissione in possesso dei beni e per la trascrizione gratuita a favore del Comune, e irrogando una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. La ricorrente ha dedotto, anzitutto, la violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, sostenendo che, trattandosi di opere insistenti su area vincolata, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 27, comma 2, anziché il regime dell’art. 31, con conseguente inapplicabilità dell’acquisizione e della sanzione pecuniaria. Ha inoltre contestato la propria individuazione quale destinataria dell’atto, assumendo di non avere la disponibilità delle opere abusive e di essere quindi impossibilitata a eseguire la demolizione. Ha dedotto anche difetto di istruttoria e motivazione quanto all’individuazione delle consistenze immobiliari e delle aree oggetto di acquisizione, nonché l’illegittimo differimento a un successivo provvedimento dell’individuazione di ulteriori aree. Infine, ha censurato l’importo della sanzione pecuniaria e ha dedotto incompetenza e violazione dell’art. 42 del d.lgs. 267/2000. Il ricorso richiamava anche il precedente giudizio sull’ordinanza di demolizione, definito con sentenza del TAR che aveva respinto l’impugnazione e accertato il carattere stabile e duraturo delle opere nel loro complesso.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure relative alla sanzione pecuniaria. Ha ritenuto che il presupposto dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 sia la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione e che, essendo stata accertata tale inottemperanza rispetto a un ordine rivolto anche alla comodataria, la sanzione di 20.000 euro fosse legittimamente irrogata. Ha escluso che la riconducibilità dell’area a una zona vincolata imponesse l’applicazione dell’art. 27, comma 2, osservando che il provvedimento impugnato era fondato su autonome ragioni urbanistiche e che le opere, per caratteristiche funzionali e dimensionali, avevano prodotto una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, tale da giustificare l’applicazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001. Tale conclusione è stata inoltre rafforzata dalla precedente sentenza del TAR sull’ordinanza di demolizione, che aveva accertato la stabilità e la durata delle esigenze soddisfatte dalle opere. Quanto alle censure sull’acquisizione gratuita, il TAR le ha dichiarate inammissibili per difetto di interesse: il comodatario è mero detentore e non vanta un diritto reale sull’immobile suscettibile di essere inciso dal mutamento della proprietà, sicché l’acquisizione produce effetti esclusivamente sulla titolarità dominicale, posizione che spetta ai proprietari tutelare. Il ricorso è stato quindi in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione pecuniaria e, nei casi previsti, per l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La sanzione è stata ritenuta legittima perché l’ordinanza di demolizione era rivolta anche alla comodataria.
art. 27 d.P.R. 380/2001
La riconducibilità dell’abuso a un’area vincolata non impone, nel caso esaminato, l’applicazione del regime dell’art. 27 quando le opere, per caratteristiche funzionali e dimensionali, hanno determinato una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, riconducibile al regime sanzionatorio degli artt. 31 e seguenti.
art. 167 d.lgs. 42/2004
La norma è richiamata quale base dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla società, ma non costituisce la disposizione decisiva posta dal TAR a fondamento della decisione.
art. 42 d.lgs. 267/2000
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente per dedurre l’incompetenza, ma il TAR non ha accolto le relative censure.
Massime di principio
- La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. 380/2001 può essere irrogata quando sia accertata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione; il presupposto sanzionatorio è costituito dall’inadempimento dell’ordine ripristinatorio.
- La riconducibilità dell’abuso a un’area vincolata non esclude automaticamente l’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001: quando le opere, valutate anche complessivamente, presentano caratteristiche funzionali e dimensionali tali da determinare una significativa e permanente alterazione dello stato dei luoghi, è applicabile il regime sanzionatorio degli artt. 31 e seguenti.
- Il comodatario, quale mero detentore privo di un diritto reale sull’immobile, non è legittimato a impugnare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale, poiché tale sanzione incide sulla titolarità del diritto di proprietà e non sul diritto personale di godimento del comodatario.
- L’accertamento giudiziale, in un precedente giudizio non riformato, della stabilità e della permanenza delle opere abusive può corroborare la qualificazione dell’intervento come soggetto al regime demolitorio e acquisitivo previsto dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001.
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