Ordinanza n. 384/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di annullamento degli effetti giuridici di una SCIA per l'apertura di un ostello, con divieto di avvio o prosecuzione dell'attività, nonché parere metropolitano negativo sulla classificazione della struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore ricettivo)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Palermo del 17 aprile 2026, con cui sono stati annullati gli effetti giuridici della SCIA presentata nel giugno 2024 per l'apertura di un ostello per la gioventù e ne è stata disposta l'archiviazione, vietando l'avvio o la prosecuzione dell'attività. È stata inoltre impugnata la nota della Città Metropolitana di Palermo del 10 aprile 2026, recante parere negativo sulla classificazione della struttura, nonché gli atti comunali con cui erano state richieste integrazioni documentali e preannunciato l'annullamento in autotutela della SCIA. Il ricorso lamentava, secondo la valutazione cautelare del Collegio, l'adozione del provvedimento comunale oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990 e in assenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990. La società deduceva inoltre il pericolo di un danno grave e irreparabile derivante dalla chiusura dell'attività.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti sufficienti profili di fondatezza della censura relativa al provvedimento comunale, rilevando che esso era stato adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990 e senza i presupposti dell'art. 21-nonies l. 241/1990. Ha ravvisato anche il periculum in mora, poiché l'esecuzione dell'atto avrebbe imposto la chiusura dell'attività ricettiva, con conseguente danno grave e irreparabile. La sospensione cautelare è stata pertanto concessa limitatamente al provvedimento del SUAP del Comune di Palermo. Quanto al provvedimento della Città Metropolitana, il Collegio ha rilevato che non era stato rappresentato un danno irreparabile e immediato, sicché la domanda cautelare è stata accolta solo parzialmente. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori; le spese nei rapporti con la Città Metropolitana sono state compensate. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, l. 241/1990
termine di sessanta giorni
Il provvedimento comunale repressivo degli effetti della SCIA è stato ritenuto adottato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla disposizione.
art. 21-nonies l. 241/1990
Il Collegio ha ravvisato, in sede cautelare, l'assenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio degli effetti della SCIA.
art. 55 c.p.a.
Disposizione richiamata quale base della domanda e della decisione cautelare.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'intervento repressivo sugli effetti di una SCIA adottato oltre il termine previsto dall'art. 19, comma 3, l. 241/1990 presenta profili di illegittimità quando non risultino contestualmente integrati i presupposti dell'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies l. 241/1990.
- Il pericolo di chiusura dell'attività economica esercitata sulla base della SCIA può integrare il danno grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare.
- Quando l'impugnazione riguarda più atti amministrativi, la domanda cautelare può essere accolta solo nei confronti dell'atto per il quale risultino sia il fumus boni iuris sia un danno grave e irreparabile; la mancata allegazione di un pregiudizio immediato e irreparabile comporta il diniego della cautela rispetto agli altri atti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1410/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1411/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 1412/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 270/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 271/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 25 giu 2026Ordinanza n. 272/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →