Cassazione Civile, Ordinanza n. 22983/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di locazione relativo a un immobile di proprietà dei resistenti, condotto da una società in nome collettivo di cui i ricorrenti erano soci. Per i canoni di locazione maturati e non pagati, pari complessivamente a euro 72.000,00, erano stati emessi assegni con funzione di garanzia, poi sostituiti nell'ambito di una scrittura privata del 6 maggio 2008 qualificata dalla Corte d'appello come contratto di transazione. Con tale accordo alcuni ex soci si impegnavano a pagare il debito, mediante rilascio di un assegno bancario e collegando la regolazione del debito alla riscossione di un credito vantato dalla società verso la cessionaria d'azienda. La Corte d'appello ha condannato in solido due soggetti al pagamento della somma, ritenendo non provato l'adempimento dell'obbligazione assunta in transazione. In cassazione i ricorrenti hanno censurato la decisione deducendo, in sintesi, violazione della disciplina degli assegni, dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1199 c.c., dell'art. 116 c.p.c., nonché vizi motivazionali, sostenendo: per il primo ricorrente, che il patto di garanzia contenuto nella scrittura fosse nullo o comunque che l'assegno avesse efficacia solutoria; per la seconda ricorrente, che la transazione sarebbe stata inesistente o comunque non adeguatamente provata e che la disciplina dei titoli di credito impedisse la soluzione accolta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del primo ricorrente e ha dichiarato inammissibile il ricorso della seconda ricorrente. Ha ritenuto che entrambi i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla validità o nullità degli assegni, ma sull'obbligazione di pagamento assunta con la scrittura di transazione del 6 maggio 2008. La Corte ha affermato che, una volta accertata la fonte contrattuale dell'obbligazione, gravava sui debitori l'onere di provare l'avvenuto adempimento, prova non fornita. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la mera consegna di un assegno non equivale, di per sé, a quietanza liberatoria o ad avvenuto pagamento, poiché l'effetto solutorio si verifica solo con la riscossione della somma. Quanto ai vizi motivazionali, la Corte ha ribadito che, dopo la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c., è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La parte obbligata a eseguire la prestazione contrattuale deve provare l'adempimento quando il creditore alleghi l'inadempimento.
art. 1199 c.c.
La consegna o ricezione di un assegno non vale automaticamente come quietanza liberatoria; l'effetto liberatorio dipende dall'effettivo pagamento del titolo.
art. 116 c.p.c.
Non consente in cassazione una nuova valutazione del materiale probatorio di merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale è denunciabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per ottenere una rivalutazione delle prove.
R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736
La disciplina dell'assegno è richiamata dalle parti, ma la Corte esclude che sia decisiva nel caso concreto perché la decisione poggia sulla transazione e sull'inadempimento dell'obbligazione assunta.
art. 1218 c.c.
In tema di responsabilità contrattuale, il debitore deve provare di avere adempiuto l'obbligazione assunta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, il soccombente deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando la pretesa creditoria trova fondamento in una transazione, la controversia va risolta in base al contenuto dell'accordo e non alla sola disciplina del mezzo di pagamento eventualmente utilizzato per darvi attuazione.
- In tema di obbligazioni contrattuali, una volta dedotto l'inadempimento, spetta al debitore provare l'avvenuto adempimento o l'estinzione dell'obbligazione.
- La semplice consegna di un assegno al creditore non prova, di per sé, il pagamento dell'obbligazione; il pagamento si considera realizzato solo con l'incasso del titolo, salvo diversa prova o diverso accordo effettivamente solutorio.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di legge è inammissibile se non investe la reale ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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