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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03858/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: 1) violazione delle norme sulla fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa (art. 357, comma 3-bis e art. 134 c.p.p.), sostenendo che la mancata registrazione ne comprometta l'utilizzabilità e la credibilità; 2) violazione/inosservanza delle formalità previste dagli artt. 63, 64 e art. 210 c.p.p., per via dell'iniziale reticenza della persona offesa che avrebbe dovuto farla considerare, ai fini probatori, come soggetto indagabile/favorente; 3) carenza e manifesta illogicità della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.; 4) vizi nella valutazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., ritenuta applicata in modo generico e non adeguatamente motivato; 5) violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nelle misure cautelari (artt. 274 e 275 c.p.p.), sostenendo che la custodia in carcere non era l'unica misura idonea.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati o non consentiti. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato poiché la mancata fonoregistrazione prevista dal comma 3-bis dell'art. 357 non comporta inutilizzabilità o nullità delle sommarie informazioni e la polizia giudiziaria aveva comunque rappresentato la "contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico"; il secondo motivo è infondato perché l'iniziale reticenza della persona offesa non configura illecito né impone l'applicazione delle formalità di cui agli artt. 63 e 64 c.p.p.; il terzo motivo è infondato poiché le dichiarazioni dell'offeso sono state valutate nel loro complesso (attendibilità intrinseca ed estrinseca) e corroborate da riconoscimenti fotografici e riprese video; il quarto motivo è aspecifico e, comunque, infondato: la Corte ha ritenuto coerente la motivazione circa il metodo mafioso anche in presenza di intimidazione implicita; il quinto motivo è aspecifico e infondato in quanto la sussistenza di gravi indizi aggravati ex art. 416-bis.1 produce una presunzione relativa dell'esigenza della custodia cautelare in carcere ai sensi dell'art. 275, comma 3, e il ricorrente non ha fornito elementi per superarla. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso in cassazione e le relative categorie; utilizzata dalla Corte per inquadrare le censure (lett. b ed e) e valutare la loro ammissibilità e fondatezza.

  • art. 357, comma 3-bis cod. proc. pen.

    la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico

    Prevede l'obbligo di fonoregistrazione delle sommarie informazioni per persone offese di reati di particolare impatto sociale ma non sancisce una sanzione processuale di nullità: la mancata registrazione non determina automaticamente inutilizzabilità della dichiarazione.

  • art. 134 cod. proc. pen.

    Norma sulle forme della prova; richiamata nel ricorso ma la Corte ha escluso che la mancata fonoregistrazione configuri acquisizione della prova in violazione di divieti di legge.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente come norma che esclude l'utilizzabilità delle prove acquisite in violazione di divieti di legge; la Corte ha ritenuto che la mancata fonoregistrazione non rientri in tale categoria.

  • art. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Norme che riguardano le garanzie per le dichiarazioni rese da persone che possano risultare indiziate; la Corte ha chiarito che l'iniziale reticenza della vittima non la trasforma in soggetto indagabile e non impone l'applicazione delle formalità di tali articoli.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Criteri per valutare la credibilità della parte civile o della persona offesa; il ricorrente invocava la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto corretta la valutazione compiuta dal Tribunale sul punto.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Definizione del giudizio sulla gravità degli indizi per le misure cautelari; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni della persona offesa, corroborate da riscontri, possano fondare i gravi indizi richiesti.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante collegata al metodo mafioso: la Corte ha confermato che anche un messaggio intimidatorio 'silente' o richieste periodiche di tangenti possono integrare l'aggravante se evocano il potere intimidatorio dell'organizzazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi generali sulle misure cautelari e loro applicazione in rapporto alla proporzionalità; richiamata nella censura sulla adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 275, comma 3 cod. proc. pen.

    Disciplina delle esigenze cautelari e della scelta della misura: la Corte ha richiamato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere quando sussistono gravi indizi per reati aggravati di tipo mafioso; il ricorrente non ha fornito elementi per superare tale presunzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi infondati o inammissibili in cassazione: condanna alle spese e possibilità di ammenda; applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di Euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La mancata fonoregistrazione delle sommarie informazioni rese dalla persona offesa ai sensi dell'art. 357, comma 3-bis, non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle dichiarazioni: occorre valutare caso per caso e verificare se la polizia giudiziaria abbia giustificato la mancata registrazione (es. contingente indisponibilità di strumenti o personale).
  • L'iniziale reticenza o il ritardo nella denuncia da parte della vittima non la trasforma automaticamente in soggetto indagato: le sue dichiarazioni possono essere utilizzate e valutate secondo i criteri di attendibilità senza che siano imposte le formalità previste per chi risulta indiziato.
  • Le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono costituire, anche da sole, elementi idonei a fondare il giudizio di gravità indiziaria per l'adozione di misure cautelari, specie se corroborate da riscontri (riconoscimenti fotografici, riprese video, osservazioni dirette), e la valutazione della loro attendibilità richiede rigorosità ma non sempre riscontri esterni obbligatori.
  • La circostanza aggravante del cosiddetto 'metodo mafioso' può essere riconosciuta anche quando l'intimidazione sia implicita o 'silente' (es. richieste periodiche di pizzo), se il contesto e gli elementi fattuali mostrano il potere intimidatorio dell'organizzazione.
  • Quando sussistono gravi indizi per reati aggravati di tipo mafioso opera una presunzione relativa dell'esigenza della custodia cautelare in carcere; per superarla l'indagato deve fornire elementi concreti e specifici che ne dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive.

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