Corte di giustizia, Sentenza C-503/23
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2024. — Centro di Assistenza Doganale (Cad) Mellano Srl contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale per la Liguria e Ministero dell’Economia e delle Finanze. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 18 – Rappresentante doganale – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articoli 10 e 15 – Centri di assistenza doganale – Limitazione territoriale dell’attività – Restrizione – Giustificazione. — Causa C-503/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la compatibilità con il diritto dell’Unione della regola italiana che circoscrive l’operatività dei centri di assistenza doganale al compartimento doganale di sede. Ha escluso che il codice doganale dell’Unione impedisca in sé tale limitazione, ma ha ritenuto applicabile la direttiva servizi e ha verificato la restrizione alla luce dell’articolo 15. Ne è derivato che la limitazione territoriale è incompatibile con la direttiva quando non sia coerente e quando esistano misure meno restrittive idonee a garantire i controlli.
Limitazione territoriale dell’attività dei centri di assistenza doganale: compatibilità con il codice doganale dell’Unione e con la direttiva servizi
La questione giuridica
Se l’articolo 18, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione e gli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE ostino a una normativa italiana che limita l’operatività dei centri di assistenza doganale al compartimento doganale in cui hanno sede, escludendo l’estensione all’intero territorio nazionale, e se tale limitazione sia giustificata da esigenze di controllo doganale, prevenzione delle frodi e tutela dei destinatari dei servizi; in subordine, se la medesima disciplina contrasti con la libertà di prestazione dei servizi di cui agli articoli 56-62 TFUE.
Principio di diritto
L’articolo 18, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione non osta a una disciplina nazionale che limiti l’attività dei rappresentanti doganali organizzati in forma di società di capitali al compartimento doganale in cui hanno sede, purché la disciplina sia conforme al diritto dell’Unione. Tuttavia, l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE osta a una limitazione territoriale siffatta quando, pur invocando l’efficacia dei controlli doganali, la prevenzione delle frodi e la tutela dei destinatari dei servizi, essa non sia applicata in modo coerente e l’obiettivo perseguito possa essere raggiunto con misure meno restrittive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013
- Direttiva 2006/123/CE
- Articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE
- Articoli 56-62 TFUE
Limitazione territoriale dell’attività dei centri di assistenza doganale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte, nel contesto di una controversia tra il CAD Mellano Srl e le autorità doganali italiane. Oggetto del contendere è il diniego di autorizzazione a svolgere attività al di fuori del compartimento doganale in cui la società ha sede.
Fatti e procedimento principale
Il CAD Mellano, autorizzato a prestare servizi di rappresentanza e assistenza doganale nel compartimento della propria sede, aveva stipulato un contratto con una società tedesca per operazioni di importazione ed esportazione e aveva chiesto l’autorizzazione per utilizzare un deposito ubicato in un diverso compartimento doganale. L’amministrazione ha negato l’autorizzazione richiamando l’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992, secondo cui i CAD possono svolgere le attività solo nell’ambito territoriale del compartimento in cui hanno sede.
Questioni pregiudiziali
Il giudice nazionale ha chiesto se:
- l’articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013, letto alla luce del considerando 21, osti a una limitazione territoriale dell’attività dei CAD;
- gli articoli 10 e 15 della direttiva 2006/123/CE ostino a una siffatta limitazione, anche perché riservata agli spedizionieri doganali la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale;
- gli articoli 56-62 TFUE ostino alla stessa disciplina nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama, in particolare:
- l’articolo 18 del codice doganale dell’Unione, che disciplina la rappresentanza doganale e consente agli Stati membri di fissare le condizioni per l’attività nel proprio territorio;
- l’articolo 39 del codice doganale, relativo ai criteri per lo status di operatore economico autorizzato;
- la direttiva 2006/123/CE, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 10 e 15;
- l’articolo 267 TFUE.
Rilevanza e ambito di applicazione della direttiva servizi
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo italiano, ricordando che spetta al giudice del rinvio valutare la rilevanza delle questioni e che la domanda non è manifestamente priva di rapporto con la controversia.
Sul merito, la Corte chiarisce che il codice doganale non disciplina in modo esaustivo le condizioni di esercizio dei rappresentanti doganali nello Stato membro di stabilimento, ma lascia agli Stati membri il potere di fissare tali condizioni, purché conformi al diritto dell’Unione. Per questo la direttiva 2006/123/CE resta applicabile ai servizi resi dai CAD stabiliti in Italia.
La Corte esclude anche che l’esclusione del settore fiscale di cui all’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva impedisca l’applicazione della stessa al settore doganale, che è distinto da quello fiscale ed è disciplinato da una normativa propria dell’Unione.
Esclusione dell’esame autonomo alla luce del TFUE
La Corte ribadisce che, quando una restrizione rientra nell’ambito della direttiva 2006/123/CE, non occorre esaminarla anche alla luce dell’articolo 56 TFUE, poiché la direttiva realizza un’armonizzazione mirata della materia.
Qualificazione della misura nazionale come "requisito"
La limitazione territoriale prevista dall’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 549/1992 è qualificata come "requisito" ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 4, punto 7, della direttiva 2006/123/CE, poiché costituisce una restrizione territoriale all’accesso e all’esercizio di un’attività di servizi.
Valutazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3
La Corte rileva che la misura è non discriminatoria, in quanto si applica a tutti i CAD che intendano utilizzare la procedura del "luogo approvato", indipendentemente dalla cittadinanza o dalla sede legale.
Quanto alla giustificazione, ammette che l’obiettivo di assicurare l’efficacia dei controlli doganali, prevenire le frodi e tutelare i destinatari dei servizi costituisce un motivo imperativo di interesse generale.
Tuttavia, la Corte ritiene che spetti al giudice nazionale verificare la proporzionalità della misura. In particolare, osserva che la limitazione territoriale non appare coerente, anche perché agli spedizionieri doganali è riconosciuta la possibilità di presentare dichiarazioni doganali su tutto il territorio nazionale. Inoltre, il rinvio tra uffici doganali e lo scambio di informazioni previsti dall’articolo 8, comma 3, del decreto ministeriale potrebbero costituire misure meno restrittive idonee a realizzare lo stesso obiettivo.
Decisione
La Corte conclude che:
- l’articolo 18, paragrafo 3, del codice doganale non osta alla normativa italiana, purché conforme al diritto dell’Unione;
- l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2006/123/CE osta invece a una limitazione territoriale come quella prevista dal decreto ministeriale, nella misura in cui essa non sia applicata in modo coerente e l’obiettivo perseguito possa essere raggiunto con misure meno restrittive.
Principio affermato
La sentenza distingue tra la disciplina doganale dell’Unione, che lascia agli Stati membri margini per regolare l’attività dei rappresentanti doganali nel proprio territorio, e la direttiva servizi, che sottopone le restrizioni territoriali a un rigoroso controllo di non discriminazione, necessità e proporzionalità. La limitazione territoriale dei CAD non è vietata in astratto dal codice doganale, ma è incompatibile con la direttiva servizi se non supera il test di proporzionalità.
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