Ordinanza n. 1468/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento con il quale la Sottocommissione per l’esame di avvocato per la sessione 2025, ha reso noto, in data 01/04/2026, tramite il portale del Ministero della Giustizia il provvedimento di non ammissione a sostenere la prova orale dell’esame di abilitazione per la sessione 2025 della professione di avvocato; del verbale di correzione della prova da parte della Sottocommissione per l’esame di avvocato per la sessione 2025, istituita presso la Corte d’Appello di Roma, reso noto al ricorrente a seguito di formale istanza di accesso; dei verbali e degli atti delle Sottocommissioni per l’esame di avvocato per la sessione 2025, istituite presso la Corte d’Appello di Napoli e di Roma, che hanno conseguentemente non ammesso il ricorrente alla prova orale; di ogni altro atto antecedente, conseguente, presupposto e connesso, con il quale si è inibito al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell’esame di avvocato 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2025, unitamente al verbale di correzione della prova scritta e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, nonché il verbale di correzione e gli ulteriori atti delle sottocommissioni. In sede cautelare ha contestato, tra l’altro, la disciplina applicabile alla procedura, sostenendo l’applicabilità dell’art. 46 della legge n. 247/2012 e, quindi, dell’obbligo di motivazione estesa dei giudizi; ha inoltre censurato la sufficienza del voto numerico, l’omessa verbalizzazione dei singoli punteggi attribuiti dai commissari e l’erroneità del giudizio tecnico espresso sulla prova. Le doglianze sono state prospettate sotto profili di illegittimità della valutazione e della motivazione dell’esclusione dalla fase orale.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Ha ritenuto applicabile ratione temporis l’art. 49 della legge n. 247/2012, che mantiene per i primi tredici anni dall’entrata in vigore della legge lo svolgimento dell’esame secondo la disciplina previgente, escludendo l’applicazione dell’art. 46 della stessa legge. Ne consegue che il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione, purché riferito a criteri di valutazione previamente stabiliti, salvo il caso di manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri predeterminati o autovincolo della commissione a una motivazione discorsiva. Il giudice ha escluso che sussista un obbligo di verbalizzare i singoli voti dei commissari, essendo sufficiente il voto complessivo risultante dalla valutazione collegiale. Ha inoltre ritenuto non scrutinabile in senso favorevole la censura di erroneità del giudizio, perché volta a ottenere una sostituzione del giudizio tecnico della commissione, senza che emergessero arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale ictu oculi. La fase cautelare si è conclusa con la condanna del ricorrente al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalita' di esame, secondo le norme previgenti
La disposizione rende applicabile alla sessione d’esame considerata la disciplina previgente, escludendo l’applicazione dell’art. 46 della medesima legge.
art. 46 l. 31 dicembre 2012, n. 247
Non trova applicazione ratione temporis alla procedura, secondo il giudice.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
L’obbligo di motivazione dei giudizi della commissione può essere assolto mediante l’attribuzione di un voto numerico, quando il sistema di valutazione sia ancorato a criteri chiari e predeterminati.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento sono richiamati a sostegno dell’idoneità del voto numerico quale modalità sintetica e standardizzata di motivazione.
Massime di principio
- Per le sessioni dell’esame di abilitazione alla professione forense soggette, ratione temporis, all’art. 49 della legge n. 247/2012, continua ad applicarsi la disciplina previgente richiamata dalla disposizione, con esclusione dell’obbligo di motivazione estesa previsto dall’art. 46 della stessa legge.
- Nelle procedure di esame o concorso, il voto numerico è idoneo ad assolvere l’obbligo di motivazione quando sia espresso in applicazione di criteri di valutazione chiari, oggettivi e previamente determinati; il giudizio numerico è illegittimo solo in presenza di una manifesta contraddizione con elementi obiettivi, criteri prestabiliti o un eventuale autovincolo della commissione a rendere una motivazione discorsiva.
- In assenza di una specifica disposizione normativa o di un autovincolo della commissione, non è necessario verbalizzare i punteggi individuali attribuiti da ciascun commissario, essendo sufficiente il voto complessivo espressivo della valutazione collegiale.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e non possono essere sostituite dal giudice amministrativo; sono sindacabili soltanto in presenza di manifesta arbitrarietà, illogicità, irragionevolezza, irrazionalità, travisamento dei fatti o carenza motivazionale immediatamente rilevabile.
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