Ordinanza n. 604/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento emesso dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka in data 08/05/2025, notificato in data 15/05/2025, con il quale è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato all'odierno ricorrente, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto d'ingresso per lavoro subordinato adottato dall'Ambasciata d'Italia a Dhaka
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dhaka dell'8 maggio 2025, notificato il 15 maggio 2025, con cui è stata respinta la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti né le specifiche censure formulate contro il diniego.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., non ha deciso nel merito la domanda cautelare né ha disposto la sospensione dell'efficacia del diniego. Ha fissato l'udienza pubblica del 12 maggio 2026 per la trattazione di merito del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L'ordinanza non contiene una valutazione espressa del fumus boni iuris o del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della fase cautelare; il comma 10 consente di fissare direttamente l'udienza di merito senza definire in questa sede la domanda cautelare.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il TAR lo applica fissando l'udienza pubblica per la trattazione di merito del ricorso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può fissare direttamente l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una determinazione interlocutoria e non implica, di per sé, una valutazione positiva o negativa dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Come è indicizzato
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