Regolamento (UE) 2017/922
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/922 della Commissione, del 17 maggio 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Welsh Perry (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2017/922 iscrive la denominazione "Traditional Welsh Perry" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, con qualificazione come IGP. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dal Regno Unito e l’assenza di opposizioni notificate alla Commissione. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Traditional Welsh Perry".
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini dei regimi di qualità UE, della denominazione "Traditional Welsh Perry" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti indicati nell’allegato I del TFUE (spezie ecc.). Produce effetti in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; non contiene deroghe o esclusioni ulteriori.
Traditional Welsh Perry (IGP)
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/922 della Commissione attua la procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. In particolare, registra la denominazione "Traditional Welsh Perry" come indicazione geografica protetta, a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica per l’adozione dell’atto. Nei considerando si evidenzia che:
- la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012;
- non era stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.
Effetti della registrazione
L’articolo 1 dispone che la denominazione "Traditional Welsh Perry" è registrata come IGP. La denominazione identifica inoltre un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli altri prodotti indicati nell’allegato I del trattato.
Entrata in vigore e portata dell’atto
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza ulteriori condizioni o misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Traditional Welsh Perry" nel registro UE come indicazione geografica protetta (IGP).
Classificazione del prodotto
La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativo agli "altri prodotti" indicati nell’allegato I del TFUE.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dal Regno Unito era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 di tale regolamento, la denominazione doveva essere registrata.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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