Sentenza n. 661/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento DEL PROVVEDIMENTO DASPO DEL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI CATANZARO -OMISSIS- DEL 22.09.2021 NOTIFICATO IN DATA 23.09.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Catanzaro che vietava per tre anni l'accesso agli stadi e agli incontri di calcio organizzati dalla FIGC
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, l'eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, la violazione del principio di gradualità e proporzionalità della misura, nonché l'indeterminatezza dei luoghi e delle manifestazioni sportive oggetto del divieto. Il DASPO era stato adottato dopo un episodio verificatosi il 4 settembre 2021 presso un locale, nel quale il ricorrente sarebbe stato coinvolto in un'aggressione ai danni di dirigenti di una società calcistica. L'amministrazione aveva fondato il provvedimento su informative di polizia, rilievi fotografici e dichiarazioni di persone informate sui fatti.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il DASPO come misura amministrativa di prevenzione, autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale e adottabile anche in presenza di un pericolo potenziale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il giudizio dell'amministrazione può fondarsi, secondo il criterio del “più probabile che non”, su elementi gravi, precisi e concordanti, senza necessità di una condanna penale; anche l'archiviazione del procedimento penale non incide sulla validità della misura. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata ritenuta giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza proprie della misura preventiva, esigenze esplicitate dall'amministrazione anche in relazione al rischio di reiterazione in occasione di successive manifestazioni sportive. L'istruttoria è stata giudicata adeguata e coerente: le fotografie e le dichiarazioni raccolte consentivano di ritenere, con sufficiente attendibilità probabilistica, che il ricorrente facesse parte del gruppo coinvolto nell'aggressione. È stata inoltre ritenuta proporzionata la durata triennale del DASPO, anche se non specificamente motivata, in ragione della gravità e della connotazione violenta della condotta. Infine, il provvedimento non è stato considerato generico, poiché indicava le manifestazioni sportive e i luoghi interdetti in conformità all'art. 6 della legge n. 401/1989. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6 l. 401/1989
Il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive può essere adottato quale misura preventiva nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica; il provvedimento deve individuare le manifestazioni e i luoghi cui si applica.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il DASPO è una misura amministrativa di prevenzione, non una sanzione penale, e può essere adottato anche in assenza di una condanna o di un accertamento definitivo di responsabilità penale, quando la condotta evidenzi un pericolo, anche potenziale, per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione di manifestazioni sportive.
- Ai fini dell'adozione del DASPO, l'amministrazione può fondare il giudizio prognostico di pericolosità sul criterio del “più probabile che non”, mediante elementi di fatto gravi, precisi e concordanti; l'archiviazione del procedimento penale non rende di per sé illegittima la misura, trattandosi di valutazioni autonome.
- La mancata comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del DASPO è giustificata dalle esigenze di celerità e urgenza connesse alla funzione preventiva della misura, quando l'amministrazione dia conto della necessità di prevenire la reiterazione di condotte pericolose in occasione di imminenti manifestazioni sportive.
- Il sindacato giurisdizionale sul giudizio di pericolosità formulato dal Questore è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione riferita a circostanze specifiche e di un quadro istruttorio coerente, univoco e logicamente attendibile, senza sostituire la valutazione amministrativa con quella giudiziale.
- La durata triennale del DASPO può essere ritenuta proporzionata anche in assenza di una motivazione specifica sulla durata, qualora la gravità, la violenza e la pericolosità sociale della condotta complessivamente attribuita al destinatario giustifichino la misura.
- Il provvedimento di DASPO non è generico quando individua puntualmente le manifestazioni sportive e i luoghi ai quali si riferisce il divieto, in conformità all'art. 6 della legge n. 401/1989.
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