Cassazione Penale, Sentenza n. 16600/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/11/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del 23/10/2021 del Tribunale di Cosenza, con cui erano stati applicati gli arresti domiciliari per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 (detenzione di 30 g di cocaina, 10 g di marijuana e 6 g di hashish). Il ricorrente deduceva: (i) errata applicazione della legge penale e contraddittorietà/manifesta illogicità della motivazione per non aver qualificato il fatto in termini di lieve entità ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990; (ii) mancata considerazione degli elementi favorevoli (parte della sostanza ad uso personale, denaro da attività lecite, assenza di frazionamento in dosi, contegno processuale, ammissione dell'addebito) e valutazione inesatta della confessione come tardiva e non genuina; (iii) illogicità della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e dell'inadeguatezza di misure meno afflittive rispetto agli arresti domiciliari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: la mancata qualificazione in termini di lieve entità non produceva, in concreto, un effetto favorevole immediato al ricorrente, posto che era stata applicata la misura degli arresti domiciliari (ammessa dall'art. 274, lett. c, c.p.p.). Inoltre l'interesse a impugnare deve essere concreto e attuale: il termine di fase ridotto (tre mesi) previsto per l'ipotesi di lieve entità non era ancora scaduto alla data della decisione, perciò non sussisteva l'interesse concreto richiesto dall'art. 568, comma 4, c.p.p. Sul punto cautelare il giudice ha valutato non manifestamente illogicamente il pericolo di recidiva anche alla luce della tardività dell'ammissione e dell'entità della spesa sostenuta per l'acquisto (circa 2.500 euro), indizi coerenti con una certa professionalità nel reato. P.Q.M.: rigetto del ricorso.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (comma 5 e comma 1)
La norma sul reato di detenzione di stupefacenti e sulla possibile qualificazione in termini di lieve entità è stata richiamata dal ricorrente; la Corte ha rilevato che la mancata qualificazione come lieve entità non comportava automaticamente, ai fini cautelari, un vantaggio pratico per il ricorrente nella fattispecie concreta.
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b) ed e)
Norme invocate dal ricorrente come motivo di cassazione (erronea applicazione della legge penale; motivazione contraddittoria/manif. illogica). La Corte ha esaminato i profili e li ha ritenuti infondati.
Codice di procedura penale, art. 274, lett. c)
Richiamato per spiegare che la sola custodia cautelare in carcere è condizionata a determinati limiti di pena; la misura degli arresti domiciliari era comunque compatibile con la fattispecie, perciò la qualificazione come lieve entità non produceva automaticamente il riacquisto della libertà.
Codice di procedura penale, art. 568, comma 4
Stabilisce il requisito dell'interesse concreto e attuale per proporre impugnazione; la Corte ha affermato che l'impugnazione è ammissibile solo se idonea a produrre un vantaggio pratico immediato per l'impugnante.
Codice di procedura penale, art. 303, comma 1, lett. a, n. 1 e art. 309, comma 1, lett. a, n. 2 (termini di fase)
Riferimento ai termini di durata della fase procedimentale: la qualificazione in lieve entità riduce il termine di fase a tre mesi (anziché sei), elemento che può creare un interesse concreto all'impugnazione solo se il termine è prossimo o già scaduto; nella fattispecie il termine di tre mesi non era scaduto.
Massime di principio
- La mera correzione formale della qualificazione giuridica del fatto non rende automaticamente ammissibile l'impugnazione per cassazione: l'interesse a impugnare deve essere concreto e idoneo a produrre un vantaggio pratico immediato.
- Se la misura cautelare applicata è meno afflittiva (es. arresti domiciliari) e permessa dall'ordinamento per il fatto concreto, la qualificazione del reato come 'lieve entità' può non avere effetti pratici immediati sulla libertà del soggetto.
- Il giudice della cautela può ritenere la confessione tardiva quale indizio di scarsa genuinità e può considerare elementi economici collegati all'acquisto delle sostanze (es. spesa rilevante) come indizi di 'professionalità' nella condotta illecita.
- Per ottenere benefici cautelari o processuali dalla qualificazione in termine di lieve entità è rilevante lo stato dei termini processuali (es. scadenza dei termini di fase); l'interesse a impugnare è più forte quando la qualificazione influisce sui termini procedurali che incidono sulla libertà personale.
- La valutazione delle esigenze cautelari richiede motivazione specifica: l'assenza di motivazione aggiornata sugli elementi favorevoli segnalati dall'imputato può essere criticabile, ma la Corte di legittimità valuta la logicità e la congruenza del ragionamento del giudice del riesame secondo i limiti del sindacato di legittimità.
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