Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 378/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n.151/2024 pubblicata il 23/04/2024 RG n. 944/2023 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Pistoia, Sezione Lavoro, notificata ai fini dell'esecuzione forzata. La sentenza aveva ordinato l'assegnazione in favore di ciascun ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 ciascuno. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni concesso all'amministrazione per l'adempimento spontaneo. I ricorrenti hanno chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell'ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pistoia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato fin d'ora, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale dell'Ufficio centrale di bilancio del Ministero, con facoltà di delega, quale commissario ad acta, attribuendogli il compito di avviare le procedure contabili necessarie all'adempimento. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA, CPA e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia dell'amministrazione, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 12, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non esegue una sentenza notificata ai fini dell'esecuzione forzata e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento spontaneo, il giudice può ordinare l'esecuzione completa ed esatta del giudicato entro un termine perentorio stabilito nella sentenza.
  • In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla pronuncia un commissario ad acta, individuandone l'ufficio e attribuendogli i poteri necessari per porre in essere gli adempimenti amministrativi e contabili occorrenti all'esecuzione del giudicato.
  • L'esecuzione del giudicato deve essere integrale e conforme al contenuto precettivo della decisione, compresi gli obblighi di attribuzione di prestazioni patrimoniali o benefici previsti dalla sentenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.