Cassazione Civile, Ordinanza n. 36694/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consulente)
La controversia
Nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo, il tribunale aveva liquidato al consulente tecnico d'ufficio un compenso comprensivo di spese non documentabili pari a 250 euro. La parte interessata propose opposizione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione; il tribunale accolse solo in parte l'opposizione e ridusse quelle spese a 100 euro. Contro tale ordinanza la stessa parte propose ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo dedusse che le spese riconoscibili al consulente dovrebbero essere sempre documentate; con il secondo contestò la possibilità stessa di presumere l'esistenza di spese non documentabili in presenza di una previsione normativa che imporrebbe la prova scritta delle spese anticipate dall'ausiliario. Le parti intimate non svolsero difese nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i due motivi di ricorso, perché contrastavano con il principio secondo cui la nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e documentata solo per le spese documentabili, mentre non è necessaria la prova documentale per quelle spese che, per loro natura, non richiedono fattura o ricevuta fiscale o sono insite nella redazione dell'elaborato, nonché per alcuni costi di trasporto quando l'incarico imponga spostamenti. La Corte ha anche osservato che la riduzione operata dal tribunale a 100 euro era coerente con il criterio del massimo contenimento e che il ricorrente non aveva indicato elementi concreti per contestarne la congruità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 15 D.Lgs. 150/2011
indica il rimedio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico; il caso nasce da un'opposizione definita dal tribunale con ordinanza.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore di definizione del ricorso inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 56 D.P.R. 115/2002
richiamato nei precedenti citati per la disciplina delle spese anticipate dal consulente e della loro giustificazione.
Massime di principio
- La nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e deve essere documentata con riferimento alle sole spese suscettibili di fatturazione o ricevuta; per le spese che, per loro natura, non richiedono documentazione fiscale non è necessaria la prova documentale.
- Sono liquidabili, senza documentazione puntuale, le spese intrinsecamente connesse alla redazione dell'elaborato o al normale espletamento dell'incarico, come materiali di cancelleria e, ricorrendone i presupposti, i costi di trasporto.
- Chi contesta la liquidazione delle spese del consulente non può limitarsi a dedurre in astratto l'assenza di documentazione, ma deve allegare elementi concreti idonei a dimostrarne l'assenza di congruità o l'inesistenza.
- In sede di legittimità, la censura è inammissibile quando si risolve in una contestazione meramente astratta, priva di specifica confutazione della valutazione di merito sulla congruità dell'importo liquidato.
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