Sentenza n. 14352/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12528/2023, nella parte relativa alla quantificazione e al pagamento del risarcimento per il mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di un servizio di assistenza domiciliare per disturbi del comportamento alimentare
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha agito in ottemperanza deducendo che la Regione Lazio, pur avendo avviato il procedimento di esecuzione della precedente sentenza e svolto alcuni incontri istruttori, non aveva concluso il procedimento né quantificato e liquidato il risarcimento riconosciuto. La ricorrente ha chiesto la determinazione giudiziale della somma dovuta, la condanna della Regione al pagamento, l'applicazione di una somma ulteriore per ogni violazione o ritardo e la nomina di un commissario ad acta. La quantificazione proposta dalla società, pari a euro 826.691, si fondava sull'ipotetica applicazione di tariffe e livelli assistenziali riferiti a 80 posti e su un margine di utile determinato mediante modelli tecnico-economici. La Regione ha contestato tale quantificazione, rappresentando la complessità tecnica della stima e indicando, sulla base delle tariffe regionali per l'assistenza domiciliare integrata e del margine di utile del 3%, la somma di euro 105.411,46.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha rilevato che la precedente sentenza passata in giudicato aveva riconosciuto il diritto al risarcimento con riferimento ai soli 80 posti di assistenza domiciliare per disturbi del comportamento alimentare e al periodo successivo al decorso del termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, poi quantificato nel periodo dal 20 marzo 2014 al 24 luglio 2023. Le contestazioni regionali relative all'assenza di evidenza scientifica del servizio e alla sua non assimilabilità ad altre forme assistenziali non potevano essere riproposte in sede di ottemperanza, essendo precluse dal giudicato. Il giudice ha ritenuto ormai acquisiti, in forza della sentenza ottemperanda, l'illegittimità dell'atto regionale, la sua evidenza, gli elementi della responsabilità e il nesso causale, nonché l'impossibilità per la società di attivare gli 80 posti e conseguire i relativi introiti. Quanto alla quantificazione, ha escluso di poter recepire le stime della società, ritenute ipotetiche in assenza di specifiche tariffe e considerato che la struttura non era stata accreditata né convenzionata. Ha invece ritenuto condivisibile il calcolo regionale, fondato sulle tariffe dell'assistenza domiciliare integrata: per il periodo 20 marzo 2014-31 dicembre 2019, tariffa di euro 12,87 per giornata e margine di utile del 3%, per euro 65.235,46; per il periodo 1 gennaio 2020-24 luglio 2023, tariffa di euro 30 per accesso, tre accessi settimanali per 80 posti e margine di utile del 3%, per euro 40.176. Ha quindi determinato il risarcimento in euro 105.411,46 e ordinato alla Regione di pagarlo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Direzione regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria quale commissario ad acta, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato alla Regione, previa richiesta della ricorrente. Ha respinto la richiesta di astreinte, valorizzando la disponibilità dell'Amministrazione a pagare la somma già quantificata. Spese compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione della sentenza e la determinazione degli obblighi rimasti ineseguiti.
art. 34, comma 4, c.p.a.
In caso di condanna pecuniaria, il giudice può, in mancanza di opposizione delle parti, stabilire i criteri in base ai quali il debitore deve proporre a favore del creditore il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall'accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, possono essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l'adempimento degli obblighi ineseguiti.
Consente, quando la somma non sia stata previamente determinata, di chiedere in sede di ottemperanza la determinazione dell'importo dovuto e l'adempimento dell'obbligo risarcitorio.
art. 5 RR Lazio n. 2/2007
Con cadenza almeno trimestrale, la Regione procede anche avvalendosi, qualora previsto dall'atto programmatorio, dell'azienda USL territorialmente competente, alla verifica di compatibilità di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. n. 4/2003, in relazione alle richieste di autorizzazione alla realizzazione inviate dai comuni interessati, tenendo conto delle strutture pubbliche e private già operanti sul territorio.
Imponeva la verifica regionale di compatibilità rispetto al fabbisogno assistenziale e non consentiva di considerare automaticamente ostativa la disciplina richiamata dalla Regione.
art. 22 D.P.C.M. 12 gennaio 2017
È stato richiamato dalla Regione per sostenere l'assenza di evidenza scientifica e di base normativa per il servizio domiciliare; tali argomentazioni sono state ritenute precluse dal giudicato nel giudizio di ottemperanza.
DGR Lazio n. 326/2008, allegato 2
È stata utilizzata quale parametro per la quantificazione del danno, in particolare per le tariffe dell'assistenza domiciliare integrata e per il margine di utile del 3%.
Decreto commissariale Lazio n. 12/2020
Ha costituito il parametro tariffario per il periodo dal 1 gennaio 2020 al 24 luglio 2023, nella misura di 30 euro per singolo accesso previsto dal piano assistenziale individuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere riproposte questioni relative alla legittimità dell'atto e ai presupposti della responsabilità amministrativa già definiti, anche implicitamente, dalla sentenza passata in giudicato; l'Amministrazione deve conformarsi al giudicato senza rimettere in discussione le ragioni poste a fondamento della condanna.
- Quando una sentenza dispone il risarcimento ma non determina l'importo dovuto, il giudice dell'ottemperanza può quantificare direttamente la somma ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a., individuando il criterio più attendibile sulla base degli elementi acquisiti nel giudizio.
- La quantificazione del danno da mancata attivazione di un servizio sanitario autorizzabile deve evitare proiezioni economiche meramente ipotetiche e può fare riferimento, quale parametro ragionevole, alle tariffe pubbliche e ai margini di utile previsti per prestazioni assistenziali analoghe, anche quando il danneggiato non sia stato ancora accreditato o convenzionato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione per adempiere e a una specifica richiesta del creditore.
- L'astreinte può essere negata quando l'Amministrazione abbia manifestato una concreta disponibilità all'adempimento e abbia già quantificato la somma dovuta, sicché non risulti necessario imporre una misura coercitiva ulteriore.
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