Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 09024/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento notificata nel 2015 per euro 269.895,08, fondata su una cartella di pagamento dell'INPS che si assumeva notificata nel 2002. Il debitore ha proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo l'omessa notifica della cartella, la prescrizione dei crediti contributivi e vizi dell'intimazione per difetto di motivazione ed elementi essenziali. I giudici di merito hanno accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito previdenziale per decorso del termine quinquennale, in assenza di validi atti interruttivi tra la cartella e l'intimazione. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: primo, lamentando la violazione delle norme sulle opposizioni esecutive, sulla riscossione mediante ruolo e sulla prescrizione, sostenendo che l'opponente avrebbe dovuto impugnare la cartella notificata nel 2002 e che la prescrizione non poteva essere esaminata in sede di opposizione all'intimazione; secondo, deducendo che la mancata impugnazione della cartella avrebbe determinato una "novazione" del credito e comunque la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., sicché il credito sarebbe stato soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha disatteso anche l'istanza di interruzione per morte della parte intimata, affermando che nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo. Nel merito, ha ritenuto infondati entrambi i motivi: ha ribadito che la mancata opposizione della cartella o di un atto di riscossione non comporta la conversione della prescrizione breve in quella decennale, salvo che vi sia un titolo giudiziale definitivo; la cartella non opposta rende il credito irretrattabile, ma non muta il termine prescrizionale sostanziale proprio del credito originario. Nel caso concreto, trattandosi di crediti previdenziali e non emergendo un termine diverso, resta applicabile la prescrizione quinquennale. Inoltre, la Corte ha valorizzato l'accertamento di merito secondo cui gli atti successivi alla cartella non erano pervenuti nella sfera di conoscibilità del debitore e, comunque, tra cartella e intimazione era decorso un quinquennio senza efficaci atti interruttivi. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con esclusione dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in ragione della natura pubblica amministrativa del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    È la base dell'opposizione proposta avverso l'intimazione di pagamento per contestare il diritto dell'ente procedente di agire in executivis.

  • art. 617 c.p.c.

    Richiamato dalla parte opponente come ulteriore mezzo di contestazione degli atti della riscossione, ma la decisione finale ruota soprattutto sulla prescrizione del credito.

  • art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999

    La mancata opposizione alla cartella nel termine previsto rende l'atto definitivo nei suoi effetti, senza però trasformare il termine di prescrizione breve in quello decennale.

  • art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973

    L'intimazione di pagamento è l'atto impugnato nella fase esecutiva della riscossione mediante ruolo.

  • art. 2938 c.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla rilevabilità della prescrizione e alla sua disciplina nel processo esecutivo/riscossione.

  • art. 2943 c.c.

    Norma evocata per gli effetti interruttivi della prescrizione; la Corte ha ritenuto che nel caso concreto non risultassero efficaci atti interruttivi utili nel periodo rilevante.

  • art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la tesi della natura peculiare del ruolo e degli effetti del credito iscritto.

  • artt. 17, 19, 20 del d.lgs. n. 112 del 1999

    Evocati dalla ricorrente in tema di affidamento della riscossione e regime del ruolo.

  • art. 2946 c.c.

    La ricorrente ha invocato la prescrizione ordinaria decennale; la Corte ha escluso che essa si applichi automaticamente ai crediti previdenziali nonostante la mancata impugnazione della cartella.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte ha ribadito che la conversione della prescrizione breve in quella decennale opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo, non per effetto della sola definitività della cartella non opposta.

  • art. 3, comma 10, l. n. 335 del 1995

    Per i crediti previdenziali, in difetto di un diverso termine, continua ad applicarsi la prescrizione quinquennale.

  • art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999

    Il mancato esercizio dell'opposizione nel termine determina l'irretrattabilità dell'atto, ma non la conversione della prescrizione breve ex art. 2953 c.c.

Massime di principio

  • La mancata opposizione alla cartella o ad altri atti della riscossione rende definitivo l'assetto della pretesa nei confronti del debitore, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve del credito originario nella prescrizione ordinaria decennale.
  • La conversione della prescrizione ex art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale divenuto definitivo; non basta la sola definitività della cartella di pagamento non opposta.
  • Quando si contesta un'intimazione di pagamento, il giudice può verificare se il credito sia prescritto in base al termine sostanziale proprio del credito azionato e alla presenza o meno di validi atti interruttivi successivi.
  • Per i crediti previdenziali, salvo che la legge preveda diversamente, resta applicabile la prescrizione quinquennale anche se la cartella non è stata impugnata tempestivamente.
  • Se gli atti successivi alla cartella non risultano validamente notificati o non sono comunque pervenuti nella sfera di conoscibilità del debitore, essi non interrompono la prescrizione.
  • Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione del processo per morte di una delle parti intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveEspropriazione presso terziContributi previdenziali
RamiProcesso civileEsecuzioniPrevidenza
IstitutiPrescrizioneInterposizione fittiziaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.