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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-444/24

Order of the Court of 4 October 2024. — Valeria Converso v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-444/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di autorizzazione a proseguire il ricorso proposto da Valeria Converso contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha rilevato che la ricorrente non aveva dimostrato, con elementi concreti e specifici, che il ricorso sollevasse una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le censure sulla valutazione della somiglianza tra i marchi e sulla motivazione del Tribunale sono state ritenute troppo generiche o dirette, in sostanza, a contestare accertamenti di fatto.

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE dichiarato non ammissibile al prosieguo perché la richiesta di autorizzazione non dimostra un quesito rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

La questione giuridica

Se il ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE dovesse essere autorizzato a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte, in quanto sollevante una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se le censure relative alla valutazione della somiglianza dei segni e alla motivazione del Tribunale soddisfacessero i requisiti richiesti dall’articolo 170b del regolamento di procedura.

Principio di diritto

Nei ricorsi contro decisioni del Tribunale relative a decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO, l’accesso al procedimento di impugnazione è subordinato alla dimostrazione, da parte del ricorrente, che il ricorso solleva una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Non basta dedurre in modo generico un errore nella valutazione di fatto della somiglianza dei marchi o un vizio di motivazione: la richiesta deve indicare con precisione la norma o giurisprudenza violata, l’errore di diritto allegato, il suo effetto sulla decisione e i motivi concreti della rilevanza sistemica; in mancanza, il ricorso non è ammesso a proseguire.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184(1) del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Ricorso per impugnazione in materia di marchio UE non ammesso a proseguire

La Corte di giustizia, nella formazione incaricata di decidere se i ricorsi possano essere esaminati, ha statuito su un’impugnazione relativa a una controversia di opposizione tra marchi dell’Unione europea. Il caso riguardava la sentenza del Tribunale nella causa T-357/23, con la quale era stata annullata la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.

Parti e contesto del procedimento

Il ricorso è stato proposto da Valeria Converso. Le altre parti erano Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co. KG, parte avversa nel procedimento principale, e l’EUIPO, convenuto in primo grado. La pronuncia non entra nel merito della controversia sul marchio, ma si concentra esclusivamente sulla soglia di ammissibilità del ricorso in cassazione/impugnazione nel contenzioso EUIPO.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama il meccanismo speciale previsto per alcuni ricorsi contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO:

  • articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;
  • articoli 170a e 170b del regolamento di procedura della Corte.

Sono inoltre richiamati, quale base delle censure della ricorrente, l’articolo 8(1)(b) del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Contenuto della richiesta di autorizzazione a proseguire

La ricorrente sosteneva che il suo unico motivo di ricorso, fondato sulla pretesa violazione dell’articolo 8(1)(b) del regolamento 2017/1001, dell’articolo 296 TFUE e dell’articolo 41 della Carta, sollevasse questioni rilevanti per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione. In particolare, contestava:

  • la valutazione svolta dal Tribunale sugli elementi relativi alla somiglianza visiva e fonetica dei marchi;
  • l’approccio del Tribunale fondato sull’assunto che i prodotti controversi fossero identici;
  • la pretesa insufficienza della motivazione, collegata anche ai principi di certezza del diritto e buona amministrazione.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che spetta al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate sono significative ai fini dell’unità, coerenza o sviluppo del diritto dell’Unione. La richiesta di autorizzazione deve contenere tutte le informazioni necessarie per consentire alla Corte di statuire: deve indicare con chiarezza e precisione i motivi di ricorso, la questione di diritto posta da ciascun motivo, la ragione della sua rilevanza sistemica e il nesso tra l’errore dedotto e l’esito della decisione impugnata.

Quanto alle censure sulla somiglianza visiva e fonetica dei marchi, la Corte osserva che esse mirano in realtà a rimettere in discussione la valutazione fattuale compiuta dal Tribunale. Una simile contestazione non è idonea, di per sé, a dimostrare l’esistenza di una questione significativa per la giurisprudenza dell’Unione.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, la Corte afferma che, pur costituendo l’insufficienza di motivazione un errore di diritto astrattamente deducibile in sede di impugnazione, il meccanismo dell’articolo 58a richiede comunque una dimostrazione concreta della rilevanza sistemica della questione. Nel caso di specie, l’allegazione della ricorrente è stata giudicata troppo generica e non supportata da elementi specifici idonei a mostrare una questione di principio.

Decisione e conseguenze

La Corte conclude che la richiesta non soddisfa i requisiti dell’articolo 170b del regolamento di procedura e non dimostra che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è stato autorizzato a proseguire.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti, la Corte ha stabilito che Valeria Converso sopporta le proprie spese.

Principio affermato

Nei ricorsi soggetti al filtro dell’articolo 58a dello Statuto, non basta dedurre errori di valutazione del Tribunale o un difetto di motivazione: il ricorrente deve dimostrare in modo specifico e concreto che il ricorso solleva una questione di diritto rilevante per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. In mancanza di tale dimostrazione, il ricorso non è ammesso a proseguire.

Come è indicizzato

Materiemarchio dell’unione europeaopposizione tra marchiricorso per impugnazioneammissibilità del ricorsoobbligo di motivazione

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