Cassazione Penale, Sentenza n. 33657/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Un imprenditore, in difficoltà economiche e coinvolto in operazioni fraudolente relative a finanziamenti e al cosiddetto bonus 110%, aveva maturato pretese economiche nei confronti di alcuni interlocutori. Nel corso di un incontro organizzato presso un proprio cantiere, dopo essersi procurato due pistole con matricola abrasa, l'imprenditore uccideva uno degli interlocutori con un colpo alla nuca e esplodeva due colpi contro un altro, senza attingerlo. L'imputato ricorrente in senso sostanziale, che accompagnava l'esecutore materiale e secondo la ricostruzione accusatoria aveva partecipato alla ricezione delle armi e al caricamento di una di esse, veniva condannato per la detenzione e il porto delle armi e per ricettazione, ma assolto dal concorso nell'omicidio e nel tentato omicidio. L'assoluzione veniva confermata in appello. La Corte territoriale riteneva non provato che l'imputato avesse previsto in concreto l'azione omicidiaria, qualificata come reazione d'impeto alle minacce rivolte all'esecutore e ai suoi familiari. Il Procuratore generale ricorreva per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Contestava la valutazione delle dichiarazioni dell'esecutore materiale e l'omessa considerazione della complessiva dinamica dei fatti: l'accompagnamento dell'esecutore per procurarsi le armi, l'occultamento di una pistola nel cantiere, il caricamento dell'altra, il contesto conflittuale e la consapevolezza della potenzialità lesiva dell'arma. Il ricorrente sosteneva che la prevedibilità del reato diverso commesso dall'esecutore dovesse essere valutata ex ante e in concreto e non potesse essere esclusa sulla base dello stupore manifestato dal concorrente dopo i fatti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha rilevato che le sentenze di primo e secondo grado erano conformemente assolutorie quanto al concorso dell'imputato nell'omicidio e nel tentato omicidio. Ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., contro una sentenza d'appello che conferma il proscioglimento il pubblico ministero può ricorrere per cassazione soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), e non per vizio di motivazione di cui alla lett. e). Poiché l'unico motivo era espressamente fondato sul vizio motivazionale e mirava a ottenere una rivalutazione della ricostruzione fattuale e della logica della motivazione assolutoria, esso era precluso dalla doppia conforme di proscioglimento. L'assoluzione dell'imputato dai reati contro la persona è quindi rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 608, comma 1-bis, c.p.p.
Se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
In caso di conferma in appello della sentenza di proscioglimento, il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero è limitato ai motivi di violazione di legge indicati dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), con esclusione del vizio di motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione non può essere fatto valere dal pubblico ministero contro una sentenza d'appello che confermi il proscioglimento già pronunciato in primo grado.
art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.
Sono i soli motivi ammessi per il ricorso del pubblico ministero contro una doppia conforme assolutoria ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis, c.p.p.
art. 116 c.p.
È richiamato nella ricostruzione delle decisioni di merito con riguardo alla responsabilità del concorrente per il reato diverso da quello voluto; la Corte di cassazione non esamina nel merito tale questione, essendo il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente una decisione di proscioglimento, il ricorso per cassazione del pubblico ministero è ammissibile soltanto per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), c.p.p.; è esclusa la deduzione del vizio di motivazione di cui alla lett. e).
- In presenza di una doppia conforme assolutoria, è inammissibile il ricorso del pubblico ministero che, pur formalmente denunciando un vizio motivazionale, miri sostanzialmente a rivalutare le prove, la ricostruzione dei fatti o la logicità dell'apprezzamento compiuto dai giudici di merito.
- La limitazione dei motivi di ricorso derivante dall'art. 608, comma 1-bis, c.p.p. opera anche quando la censura riguarda la prevedibilità, da parte del concorrente, del reato diverso commesso dall'esecutore, se la doglianza è formulata come critica alla motivazione e richiede una nuova valutazione del materiale probatorio.
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