L.R. Veneto 22/2011
Modifica alla legge regionale 26 maggio 2011, n. 9 "Disposizioni in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 22/2011 modifica la l.r. n. 9/2011 sulla valutazione del personale del servizio sanitario regionale. Sposta il parere della commissione consiliare dopo il confronto con i sindacati e conferma l’applicazione delle regole contrattuali fino all’attuazione delle linee di indirizzo, comunque non oltre il 31 dicembre 2011.
Modifica della disciplina veneta sulla valutazione della performance nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale
Modifica della disciplina sulla performance nel servizio sanitario regionale
La legge regionale del Veneto n. 22 del 2011 interviene sulla precedente l.r. n. 9 del 2011 in materia di aziende ed enti del servizio sanitario regionale. L’obiettivo è ridefinire il procedimento con cui la Giunta regionale approva le linee omogenee di indirizzo per la misurazione, valutazione e trasparenza della performance del personale sanitario.
Procedura per l’adozione delle linee di indirizzo
La Giunta regionale, nell’attuare i principi richiamati dalla normativa statale sulla performance, deve:
- svolgere un confronto preventivo con tutte le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle aree del comparto del servizio sanitario nazionale;
- concludere tale confronto entro 60 giorni dal suo avvio;
- acquisire, in tale sede, informazioni e elementi utili alla determinazione dei principi regionali alla base della metodologia prevista dal decreto legislativo n. 150 del 2009;
- definire successivamente le linee omogenee di indirizzo per il sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance.
Il parere della commissione consiliare competente è richiesto dopo il confronto sindacale, sul documento risultante da tale confronto, e deve essere reso entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, la Giunta può procedere anche senza il parere.
Contenuti delle linee di indirizzo
Le linee regionali devono valorizzare la specificità del servizio sanitario regionale e i modelli organizzativi già esistenti, in particolare con riferimento:
- alle fasce di merito;
- agli organismi di valutazione.
Tale valorizzazione è ammessa solo se compatibile con i principi del decreto legislativo n. 150 del 2009.
Regime transitorio
Fino all’attuazione delle linee di indirizzo di cui sopra, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale continuano ad applicare le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che disciplinano la valutazione dei dipendenti. In ogni caso, questo regime transitorio non può protrarsi oltre il 31 dicembre 2011.
Ambito applicativo
La disciplina riguarda esclusivamente le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale del Veneto e incide sul sistema interno di valutazione del personale, senza estendersi ad altre amministrazioni o ad altri comparti.
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