L.R. Veneto 23/2011
Iniziative regionali per il recupero, la restituzione, la donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto promuove il recupero, la restituzione e la donazione di medicinali integri e non scaduti per finalità di solidarietà sociale e contenimento della spesa farmaceutica. Disciplina le categorie di farmaci riutilizzabili, affida alla Giunta la definizione operativa entro 180 giorni e prevede vigilanza, monitoraggio annuale e copertura finanziaria solo per gli esercizi 2011-2013.
Recupero e riutilizzo di medicinali in corso di validità nel Veneto
Recupero e riutilizzo di medicinali in corso di validità
La legge promuove, nel territorio della Regione del Veneto, iniziative per il recupero, la restituzione e la donazione di medicinali non scaduti e correttamente conservati. La finalità è duplice: sostenere la solidarietà sociale e contenere la spesa farmaceutica regionale, con attenzione alla tutela della salute.
Ambito di applicazione e medicinali riutilizzabili
Il provvedimento disciplina tre ipotesi di riutilizzo, tutte riferite a confezioni di medicinali in corso di validità, integre e correttamente conservate.
- Nelle RSA, nelle aziende ULSS, nelle IPAB e nelle organizzazioni non lucrative riconosciute dalla Regione con finalità di assistenza sanitaria, sono riutilizzabili le confezioni in possesso degli ospiti delle RSA o delle famiglie assistite a domicilio o in assistenza domiciliare integrata, quando non siano reclamate alla dimissione o, in caso di decesso, dall’erede, oppure quando siano restituite dalla famiglia al soggetto che ha erogato l’assistenza.
- Al di fuori di tali casi, le confezioni in corso di validità, integre e correttamente conservate, esclusi i medicinali che richiedono conservazione in frigorifero a temperatura controllata, possono essere donate a organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza sanitaria riconosciute dalla Regione, per il loro riutilizzo diretto.
- Sempre al di fuori dei casi precedenti, le stesse confezioni, con il medesimo limite per i farmaci da conservare in frigorifero, possono essere donate a organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza umanitaria riconosciute dalla Regione, che le conferiscono ai punti di raccolta individuati per il riutilizzo.
Per le ipotesi di recupero e donazione di cui alle prime due fattispecie, la presa in carico deve avvenire secondo le regole previste dalla normativa statale richiamata.
Regole di attuazione e compiti della Giunta regionale
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore, la Giunta regionale deve approvare un provvedimento attuativo, sentite le ULSS, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative sanitarie e umanitarie riconosciute, nonché le associazioni farmaceutiche del Veneto, previo parere della commissione consiliare competente.
Il provvedimento deve:
- definire puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione e alla donazione;
- precisare condizioni e ambiti del recupero e della restituzione, nonché modalità, condizioni e beneficiari della donazione per finalità umanitarie;
- stabilire le verifiche obbligatorie sui medicinali dopo la presa in carico e le modalità di registrazione e custodia;
- individuare il soggetto competente alle verifiche dei medicinali destinati alla donazione umanitaria e disciplinarne presa in carico, registrazione, custodia e ridistribuzione;
- imporre alle ULSS di individuare, entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, i punti di raccolta per i medicinali destinati al riutilizzo, con distribuzione uniforme sul territorio regionale;
- promuovere campagne informative rivolte ai cittadini.
Vigilanza, controlli e monitoraggio
Le ULSS esercitano la vigilanza sul rispetto delle modalità di recupero, restituzione e donazione stabilite dal provvedimento attuativo. La vigilanza riguarda anche l’effettivo svolgimento delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e la correttezza delle attività di registrazione e custodia.
Rendicontazione annuale
Entro il 31 dicembre di ogni anno, le ULSS devono trasmettere alla Giunta regionale una nota di farmacovigilanza con i dati relativi a quantità, tipologia e distribuzione delle confezioni recuperate, restituite e donate nel proprio territorio.
Sulla base di tali dati, la Giunta predispone una relazione annuale sui risultati dell’attività regionale di recupero, restituzione e donazione da presentare alla commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale.
Disposizioni finanziarie
Gli oneri dell’attuazione sono quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e sono coperti con le risorse allocate nell’UPB U0140 del bilancio di previsione 2011 e pluriennale 2011-2013.
Regime temporale e attualità della disciplina
La legge non contiene una scadenza finale di efficacia, ma la copertura finanziaria indicata riguarda solo il triennio 2011-2013. Per il resto, la disciplina resta strutturalmente riferita al recupero e riutilizzo di medicinali nel Veneto. Tuttavia, trattandosi di una normativa del 2011, con adempimenti già previsti a breve termine e riferimenti a un bilancio ormai concluso, la sua utilità pratica attuale è limitata.
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