L.R. Veneto 26/2011
Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all'attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione europea.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, per la Regione del Veneto, le procedure interne per partecipare alla formazione del diritto UE, verificare la sussidiarietà, approvare annualmente la legge regionale europea e programmare gli interventi cofinanziati. Regola inoltre rapporti con istituzioni UE, aiuti di Stato e monitoraggio. Abroga la l.r. 30/1996; gli adempimenti finanziari erano riferiti al 2011-2013.
Partecipazione del Veneto alla formazione e attuazione del diritto UE
Partecipazione della Regione del Veneto al diritto e alle politiche dell’Unione europea
La legge definisce l’organizzazione interna della Regione del Veneto per incidere sulla formazione degli atti dell’Unione europea e per adeguare l’ordinamento regionale agli obblighi europei. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio veneto e si coordina con le norme statali e con il riparto costituzionale delle competenze.
Finalità e principi generali
La Regione promuove il rafforzamento dell’Unione europea, favorisce il processo di integrazione europea nel proprio territorio e sostiene la conoscenza delle iniziative europee tra soggetti pubblici e privati. La partecipazione regionale si fonda su attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza e partecipazione democratica.
Cooperazione istituzionale e raccordo interno
La Regione partecipa alle sedi di collaborazione con Unione europea, Stato e altre regioni per rappresentare le proprie istanze. Consiglio regionale e Giunta regionale devono informarsi reciprocamente in modo tempestivo e adottare misure utili a garantire un indirizzo unitario della Regione sui progetti di atti normativi europei e sugli atti preparatori.
Partecipazione alla fase ascendente
La Regione formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell’Unione europea e sugli atti preordinati, nel rispetto della normativa statale. Salvo urgenza, osservazioni e posizioni devono essere definite d’intesa tra Consiglio e Giunta; se l’intesa non si raggiunge entro sette giorni, la Giunta può procedere comunque, informando subito il Consiglio.
Quando un progetto di atto UE riguarda materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta può chiedere al Governo la convocazione della Conferenza Stato-Regioni per raggiungere l’intesa prevista dalla normativa statale. Può anche chiedere che sia sollecitata la riserva di esame in sede di Consiglio dei ministri dell’Unione europea.
Controllo di sussidiarietà
Il Consiglio regionale verifica il rispetto del principio di sussidiarietà nei progetti di atti legislativi dell’Unione europea, anche tramite forme di coordinamento con altre regioni. Le risultanze sono trasmesse alla Giunta regionale, alle Camere e al Comitato delle regioni.
Sessione europea del Consiglio regionale
Entro il mese di maggio di ogni anno il Consiglio regionale è convocato in sessione europea. In quella sede esamina:
- il disegno di legge regionale europea;
- il programma legislativo annuale della Commissione europea;
- la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto UE, trasmessa entro il 15 gennaio;
- il rapporto sugli affari europei.
La sessione può includere consultazioni di enti locali, università, autonomie funzionali e parti sociali ed economiche. Si conclude con l’approvazione di un atto di indirizzo.
Rapporto sugli affari europei e relazione di conformità
Entro aprile di ogni anno la Giunta trasmette al Consiglio un rapporto sulle attività svolte in materia di politiche europee. Il rapporto riguarda, tra l’altro, interventi cofinanziati dall’Unione, iniziative per l’anno in corso, posizioni in Conferenza Stato-Regioni, questioni emerse nel Comitato delle regioni e nel CIACE, relazioni con le istituzioni europee e procedure di infrazione imputabili alla Regione.
Entro il 15 gennaio di ogni anno la Giunta trasmette inoltre la relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale al diritto UE.
Legge regionale europea annuale
La Regione adegua l’ordinamento regionale al diritto UE tramite una legge regionale europea annuale. Essa:
- recepisce direttive e altri atti UE nelle materie regionali;
- detta disposizioni per l’attuazione di sentenze della Corte di giustizia e decisioni della Commissione che impongono adeguamenti;
- modifica o abroga norme regionali conseguenti agli adempimenti europei o alle procedure di infrazione;
- individua gli atti UE attuabili in via regolamentare o amministrativa, fissando principi e criteri direttivi.
Il disegno di legge è presentato dalla Giunta entro aprile, con relazione sullo stato di attuazione della legge dell’anno precedente e con l’elenco delle direttive da attuare o già non necessitanti di ulteriori provvedimenti. La legge indica l’anno di riferimento, fissa i termini per gli eventuali atti successivi e viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Programmazione degli interventi cofinanziati dall’Unione europea
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall’Unione europea e le loro modifiche sostanziali. Sono considerate sostanziali, in particolare, le variazioni di priorità strategiche o delle relative risorse finanziarie.
La Giunta riferisce sul negoziato con Stato e Commissione europea e, concluso il negoziato, trasmette nuovamente gli atti al Consiglio.
Informazione ai cittadini sulle opportunità europee
La Regione deve rendere accessibili ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta e del Consiglio, le informazioni relative ai bandi per l’allocazione dei fondi europei.
Impugnazione di atti normativi europei
Se ritiene illegittimo un atto normativo dell’Unione europea in materie di competenza legislativa regionale, il Presidente della Giunta, previo parere della commissione consiliare competente in materie europee, può chiedere al Governo di impugnarlo dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea e può sollecitare l’impugnativa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Può anche proporre ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro atti UE, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione. Il Consiglio può invitare il Presidente a promuovere tali iniziative.
Aiuti di Stato
Gli atti regionali che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti a notifica UE devono essere trasmessi alla Commissione europea. La notifica è effettuata dal Presidente della Giunta, su proposta della commissione consiliare competente in materia europea, secondo le regole UE e il regolamento consiliare.
Di regola la commissione istruttoria licenzia definitivamente gli atti solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea. In caso di urgenza, gli atti possono essere approvati prima del via libera UE, ma la legge deve prevedere una clausola di sospensione dell’efficacia fino alla comunicazione di compatibilità. Se il Consiglio modifica un testo introducendo o mutando aiuti di Stato, si applica la stessa disciplina.
La Giunta adotta per i propri atti regole di contenuto analogo e le strutture di Giunta e Consiglio devono garantirsi accesso telematico reciproco alle banche dati sugli aiuti di Stato.
Rappresentanti ed esperti regionali nelle sedi europee
Il Presidente della Giunta, attraverso le sedi di concertazione interistituzionale, propone al Governo i rappresentanti regionali nel Comitato delle regioni, comunica la candidatura o designazione di un delegato nella delegazione italiana al Consiglio dell’Unione europea e indica i nominativi dei rappresentanti regionali per il Comitato tecnico integrato del CIACE.
Quando sono trattate questioni di interesse regionale, il Presidente può chiedere di partecipare ai lavori del CIACE tramite il Presidente della Conferenza delle Regioni. La Giunta designa inoltre i rappresentanti tecnici ai gruppi di lavoro del Consiglio UE, ai comitati della Commissione, ai negoziati e ad altri tavoli europei, informando subito il Consiglio. La Giunta assicura al Consiglio un’informazione qualificata e tempestiva, anche mediante i verbali di seduta.
Strutture regionali di coordinamento con l’Unione europea
La Regione deve garantire il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee tramite funzioni di informazione, supporto agli organi regionali e ai rappresentanti, sportello informativo europeo, raccordo con la Rappresentanza permanente italiana, consulenza a enti e imprese, studi sulla normativa europea, coordinamento delle relazioni con soggetti pubblici e privati per progetti e programmi UE, formazione in affari europei ed europrogettazione, e monitoraggio dei fondi a gestione diretta della Commissione europea.
Giunta e Consiglio si avvalgono della sede di rappresentanza di Bruxelles. La Giunta definisce il proprio assetto organizzativo e il Presidente può avvalersi di specifiche professionalità.
Partenariati e collaborazione territoriale europea
La Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili di collaborazione con enti territoriali di altri Stati membri per interessi comuni economici, culturali, sociali, sanitari, turistici e ambientali. In particolare valorizza la posizione strategica del Veneto nell’Adriatico e in Europa e le prospettive connesse alla creazione di un’area di libero scambio.
Disposizioni organizzative, regolamentari e monitoraggio
Il Consiglio regionale deve adeguare il proprio regolamento, disciplinando monitoraggio della documentazione del Governo, verifica di sussidiarietà, procedure di conformità dell’ordinamento regionale, tempi e modalità di esame della legge regionale europea e degli atti di programmazione, compiti della commissione competente in materia europea e notifiche sugli aiuti di Stato.
Giunta e Ufficio di presidenza del Consiglio disciplinano con deliberazioni coordinate l’organizzazione interna e, in fase di prima applicazione, individuano un gruppo di lavoro Giunta-Consiglio e un referente tecnico per la fase ascendente e uno per la fase discendente.
La Regione promuove anche distacchi di propri funzionari presso istituzioni e organi dell’Unione europea, Stati membri e Stati candidati, secondo la disciplina sugli esperti nazionali distaccati.
Trascorsi tre anni dall’entrata in vigore, Giunta e commissione consiliare competente devono presentare al Consiglio una relazione sull’attuazione della legge, con particolare attenzione alla partecipazione alla formazione degli atti UE e al sistema informativo sui bandi.
Disposizioni finanziarie e abrogazione
L’applicazione della legge non deve determinare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per finalità analoghe. Per l’attuazione sono stati quantificati oneri pari a 110.000 euro per il 2011 e 350.000 euro per ciascuno degli esercizi 2012 e 2013, a carico della specifica unità previsionale di bilancio indicata.
È abrogata la legge regionale del Veneto 6 settembre 1996, n. 30, in materia di partecipazione al processo normativo comunitario e di attuazione dei programmi comunitari.
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