Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 21/2011

Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani.

Normativa regionaleL.R. Veneto 21/2011

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale del Veneto n. 21/2011 introduce una deroga, per comuni montani o loro associazioni con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti, al regime di incompatibilità tra attività funebre e gestione del servizio cimiteriale e obitoriale, previo atto deliberativo comunale da comunicare alla Regione. Analoga deroga è prevista per la gestione dei cimiteri rispetto ad attività funebre e marmorea/lapidea.

Deroghe per i comuni montani in materia funeraria

Deroghe per i comuni montani in materia funeraria

La legge regionale del Veneto n. 21 del 2011 interviene sulla disciplina funeraria regionale per introdurre una deroga mirata ai piccoli comuni montani. L’obiettivo è attenuare il regime ordinario di incompatibilità tra attività funebre, gestione dei cimiteri e gestione del servizio obitoriale quando ricorrano particolari condizioni territoriali e demografiche.

Ambito di applicazione della deroga

La disciplina speciale riguarda esclusivamente:

  • i comuni ricompresi in territori classificati montani ai sensi della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, articolo 1, comma 3, e successive modificazioni;
  • oppure le loro associazioni;
  • purché la popolazione complessiva sia inferiore a 5.000 abitanti.

La deroga opera quindi solo in ambito regionale veneto e solo per i comuni che soddisfano congiuntamente il requisito territoriale e quello demografico.

Incompatibilità derogata tra attività funebre e servizi cimiteriali/obitoriali

La legge inserisce un nuovo articolo 5-bis nella legge regionale n. 18/2010 e consente, per i soggetti sopra indicati, una deroga al divieto di cumulo tra:

  • svolgimento di attività funebre;
  • gestione del servizio cimiteriale;
  • gestione del servizio obitoriale.

Si tratta di una eccezione al regime generale di incompatibilità previsto dalla normativa funeraria regionale, giustificata dalla particolare realtà dei piccoli comuni montani.

Deroga sulla gestione dei cimiteri e attività marmorea/lapidea

La legge sostituisce anche il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale n. 18/2010, confermando il principio generale per cui la gestione dei cimiteri è incompatibile con:

  • l’attività funebre;
  • l’attività commerciale marmorea e lapidea svolta sia all’interno sia all’esterno del cimitero.

Anche in questo caso è ammessa la possibile deroga per i comuni montani, o loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a 5.000 abitanti.

Procedura per ottenere la deroga

Per rendere applicabile la deroga, i comuni interessati devono:

  • approvare una specifica deliberazione;
  • comunicarla alla Regione.

La legge non introduce ulteriori condizioni procedurali o termini temporali, ma subordina l’efficacia della deroga all’atto deliberativo comunale e alla relativa comunicazione regionale.

Effetti pratici della legge

La modifica non sostituisce il regime ordinario di incompatibilità, ma introduce una eccezione selettiva per i piccoli comuni montani, sia per la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali sia per la gestione dei cimiteri in rapporto alle attività funebri e marmoree/lapidee. La normativa si applica come parte della disciplina funeraria regionale vigente in Veneto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.