Cassazione Penale, Sentenza n. 48303/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per il delitto di truffa in concorso, deducendo l'intervenuta estinzione del reato per remissione della querela presentata dalla persona offesa Carl Reinhold Reutersward e ritualmente accettata dai querelati; la difesa ha allegato il verbale del 12.6.2023 attestante la remissione e l'accettazione; non risultano aggravanti che rendano la procedibilità d'ufficio della fattispecie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e regolarmente accettata dai querelati. La Corte ha ritenuto inammissibile l'esame delle doglianze sul merito essendo sopravvenuta causa estintiva che deve essere dichiarata dal giudice di legittimità; ha inoltre disposto che i querelati siano condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 340 cod. pen.
Norme richiamate
Decreto-Legge 137/2020
art. 23, comma 8, DL 137 del 2020
Richiamato dalla Procura Generale nella requisitoria per richiedere l'annullamento senza rinvio; usato nell'ambito delle conclusioni sull'effetto estintivo sopravvenuto della querela in pendenza del ricorso.
Codice Penale
Menziionato come aggravante della minorata difesa che, se contestata, renderebbe non remittibile il reato; nel caso è stato ritenuto che tale aggravante non sussisteva, anche se la truffa aveva elementi telematici.
Codice di Procedura Penale
Applicato per disporre la condanna dei querelati al pagamento delle spese processuali conseguente all'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. SS.UU., 25.2.2004, Chiasserini; Cass. Pen., 8.7.2014 n. 37.688, Gustinetti; Cass. Pen., 25.2.2019 n. 19.675, Crupi
Principio consolidato che la remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e accettata dal querelato determina l'estinzione del reato, prevalendo su eventuali cause di inammissibilità del ricorso e estendendosi ai correi che non l'abbiano rifiutata; il giudice di legittimità deve rilevare e dichiarare la causa estintiva.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta prima della decisione di cassazione e ritualmente accettata dal querelato, estingue il reato e impone al giudice di legittimità di annullare la sentenza senza rinvio.
- La remissione è efficace anche se presentata in pendenza del ricorso per cassazione: può prevalere su questioni processuali quali l'inammissibilità del ricorso, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
- La remissione si estende ai correi che non l'abbiano espressamente rifiutata; chi voglia opporvisi deve farlo esplicitamente.
- Non è possibile in sede di legittimità esaminare vizi di motivazione della sentenza impugnata quando è intervenuta una causa estintiva del reato, perché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare l'estinzione.
- Prima di considerare efficace la remissione, verificare sempre la presenza di aggravanti contestate (es. art. 61 n. 5 c.p.) che possano impedire la remissibilità e la successiva estinzione; se tali aggravanti non sono contestate, la remissione è normalmente valida.
- Per provare l'avvenuta remissione in Cassazione è opportuno allegare documenti ufficiali (verbali, dichiarazioni rese all'autorità) che attestino sia la rimessione della querela da parte della persona offesa sia l'accettazione da parte del querelato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48042/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48043/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48044/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48045/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48048/2023 del 04/12/2023
- Sentenza penale · 4 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 48049/2023 del 04/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →