Cassazione Civile, Ordinanza n. 04035/2024 del 14/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Alcuni condòmini avevano convenuto in giudizio due società, tra cui la società venditrice di un terreno, proponendo azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro un contratto di vendita stipulato nel 2011 tra le due società. I creditori assumevano di vantare un credito di € 11.900 verso la venditrice per vizi e difetti delle opere di ripristino dell'asfalto nei piazzali condominiali, della rimozione dei materiali di risulta e del rifacimento dell'intonaco sui muri di cinta. Nei gradi di merito la domanda era stata accolta, valorizzandosi un fax del 28/7/2010 come riconoscimento dei vizi e rinuncia ad avvalersi della prescrizione, nonché come proposta idonea a interrompere la prescrizione. In cassazione i ricorrenti hanno proposto due motivi: con il primo hanno dedotto che la Corte d'appello aveva erroneamente ravvisato nel fax un riconoscimento dei vizi e una rinuncia alla prescrizione, in violazione degli artt. 2937 e 1495 c.c., oltre che per vizio motivazionale; con il secondo hanno sostenuto che quel fax esprimeva soltanto l'impegno a eliminare i vizi, senza integrare riconoscimento delle pretese di risoluzione o riduzione del prezzo, e quindi senza effetti sulla prescrizione ex artt. 1492, 1493 e 1494 c.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per doppia conforme, rilevando che il ricorrente non aveva assolto l'onere di indicare e confrontare le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha inoltre ritenuto conseguenzialmente inammissibile la censura di violazione dell'art. 2937 c.c. collegata al vizio motivazionale. Quanto al secondo motivo, lo ha ritenuto manifestamente infondato, affermando che quando il venditore si impegna a eliminare i vizi sorge un'obbligazione autonoma di fare, distinta dalla garanzia originaria; se non estinta per novazione, essa si affianca alla garanzia ed è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, mentre il diritto originario alla riduzione del prezzo o alla risoluzione resta soggetto alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c. La sentenza ha inoltre condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a base dell'azione revocatoria ordinaria esperita dai creditori contro l'atto di disposizione patrimoniale
art. 2944 c.c.
il riconoscimento del diritto può interrompere la prescrizione; la Corte richiama anche la possibilità che ciò avvenga tramite proposta transattiva solo se essa implica ammissione del diritto e mira al solo quantum
art. 2937 c.c.
invocato dai ricorrenti per sostenere l'assenza di rinuncia alla prescrizione; la censura viene dichiarata inammissibile in quanto dipendente dalla mancata corretta deduzione del vizio di omesso esame
art. 1495 c.c.
il diritto del compratore alla riduzione del prezzo o alla risoluzione per vizi è soggetto alla prescrizione annuale
art. 1492 c.c.
richiamato per delimitare il contenuto delle azioni esperibili dal compratore per vizi; l'impegno del venditore a eliminare i vizi non coincide con tali pretese
art. 1493 c.c.
richiamato insieme agli artt. 1492 e 1494 c.c. per escludere che la promessa di eliminazione dei vizi equivalga alle pretese tipiche di garanzia
art. 1494 c.c.
richiamato insieme agli artt. 1492 e 1493 c.c. per escludere che l'obbligo di ripristino costituisca di per sé riconoscimento delle azioni tipiche del compratore
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo di ricorso fondato sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle sentenze di primo e secondo grado
art. 348-ter c.p.c.
nei giudizi soggetti alla disciplina della doppia conforme, limita la deducibilità del vizio di motivazione in cassazione
art. 380-bis c.p.c.
richiamato nel procedimento accelerato di definizione del ricorso
art. 96 c.p.c.
la Corte, in presenza di pronuncia conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condanna la parte ricorrente al pagamento di somme per responsabilità aggravata
art. 13 d.P.R. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 115/2002
richiamato quale base per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando opera la doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado, dimostrando che esse non coincidono.
- La proposta del venditore di eliminare i vizi non coincide necessariamente con la rinuncia alla prescrizione delle azioni tipiche di garanzia del compratore; tale proposta può dare vita, se accettata, a un'obbligazione autonoma di facere distinta dalla garanzia originaria.
- Se l'impegno del venditore a ripristinare o eliminare i vizi non integra novazione, esso si affianca alla garanzia originaria: il diritto all'esatto adempimento della prestazione di ripristino è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale, mentre l'azione del compratore per riduzione del prezzo o risoluzione resta soggetta alla prescrizione annuale ex art. 1495 c.c.
- La prescrizione può essere interrotta dal riconoscimento del diritto anche attraverso una proposta transattiva, ma solo quando il comportamento del debitore contenga una reale ammissione del diritto altrui e sia finalizzato al solo regolamento del quantum.
- Una censura che presupponga l'accoglimento di un vizio motivazionale non può essere esaminata se il relativo motivo è inammissibile per le regole sulla doppia conforme; l'inammissibilità si estende alle doglianze strettamente dipendenti.
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