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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24309/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo relativo all'omonima ditta individuale per il reato di cui all'art. 512-bis c.p. Il ricorrente deduceva la mancata valutazione della documentazione prodotta e delle condizioni patrimoniali, sostenendo che i mezzi sequestrati erano da sempre posseduti (dal 1974 dal padre e dal 1989 dal ricorrente) e risultavano indispensabili all'attività aziendale; contestava altresì l'omessa motivazione in ordine al pericolo di modifica, dispersione o deterioramento dei beni (sequestrati beni mobili registrati).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente. La Corte ha richiamato che la rinuncia all'impugnazione è dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia che determina l'inammissibilità dell'impugnazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende, liquidata equitativamente, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso (l'applicazione della sanzione ex art. 616 c.p.p. non distingue tra le diverse cause di inammissibilità).

Norme richiamate

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al reato per il quale è stato disposto il sequestro preventivo; la sentenza non entra nel merito dell'accertamento del reato, ma lo indica come contestazione originaria.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per disporre la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la norma non opera distinzioni tra le diverse cause di inammissibilità.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003

    La giurisprudenza richiamata conferma che la rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio e che produce l'effetto dell'inammissibilità dell'impugnazione stessa.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se manifestata formalmente, determina l'inammissibilità del ricorso ed è in genere irrevocabile: chi rinuncia perde la possibilità di proseguire l'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità per rinuncia comporta normalmente conseguenze economiche (spese processuali e sanzione ex art. 616 c.p.p.), salvo che non ricorrano ragioni per escludere la colpa nella proposizione del ricorso; tuttavia l'art. 616 c.p.p. non distingue le cause di inammissibilità.
  • Se l'impugnante contesta la mancata valutazione di documenti o la carenza di motivazione su specifici presupposti del sequestro (es. pericolo di dissipazione o deterioramento), tali censure devono essere mantenute attive: la rinuncia impedisce comunque di ottenere un esame di merito da parte del giudice superiore.
  • Prima di rinunciare a un impugnazione è consigliabile valutare le conseguenze pratiche e patrimoniali, poiché la rinuncia priva il ricorrente di ulteriori tutele giudiziarie e può comportare l'onere di sanzioni pecuniarie.
  • In caso di sequestro di beni strumentali all'attività, la difesa dovrebbe produrre documentazione probatoria dettagliata sulle esigenze aziendali e sulla concreta mancanza del rischio di dispersione/deterioramento per ottenere dal giudice un bilanciamento favorevole.

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