Sentenza del 04/03/2020 n. 6018 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso delle maggiori accise versate per mancata applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali sul gas naturale per il periodo febr.2013-febbr.2015. L'Ufficio aveva negato il rimborso; la contribuente impugnava sostenendo affidamento su precedente provvedimento favorevole ed affermando che l'aliquota agevolata non fosse mera agevolazione ma regime diverso applicabile retroattivamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Ufficio, ritenendo fondati entrambi i motivi: 1) il principio di legittimo affidamento non può essere invocato per evitare la ripetizione di somme restituite indebitamente o per esonerare dal pagamento di un tributo quando l'amministrazione corregge un precedente atto illegittimo; 2) l'aliquota agevolata per usi industriali costituisce una agevolazione riconosciuta su domanda e i suoi effetti decorrono dalla data di presentazione dell'istanza; inoltre il D.M. 12 luglio 1977 non è implicitamente abrogato dal TUA. La sentenza della CTR è cassata e la causa rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)
art. 14; art. 26; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1, lett. p
Art.14 richiamato in relazione al regime delle accise; art.26 nella disciplina dell'agevolazione per usi industriali; art.67 comma 1 stabilisce che le norme regolamentari mancanti mantengono in vigore la disciplina secondaria vigente fino alla loro emanazione, quindi il D.M. 12/7/1977 non e' implicitamente abrogato.
D.M. 12 luglio 1977
Disciplina l'applicazione dell'aliquota ridotta per consumi destinati ad imprese industriali e artigiane; la sua previsione di efficacia dall'istanza resta vigente e non è stata implicitamente abrogata dal TUA.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
Il principio di legittimo affidamento tutela l'esclusione di sanzioni e accessori ma non la non debenza del tributo; non può impedire la ripetizione o il recupero di indebiti quando l'amministrazione corregge un errore.
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. Sez. U. 1 febbraio 2016, n. 1837; Cass. Sez. U. 4 marzo 2009, n. 5166; Cass. Sez. V, varie
Costante orientamento secondo cui l'agevolazione per uso industriale e' concessa su domanda e gli effetti decorrono dalla presentazione dell'istanza; il contribuente deve dimostrare i presupposti e l'autorita' competente deve verificarli.
Massime di principio
- Il principio del legittimo affidamento (statuto del contribuente) tutela gli aspetti sanzionatori e gli accessori ma non esonera dalla debenza dell'imposta: non impedisce la ripetizione o il recupero delle somme indebitamente restituite se l'amministrazione corregge un errore.
- L'aliquota agevolata per usi industriali e' una agevolazione che si ottiene su domanda e richiede la prova dei presupposti; gli effetti decorrono dalla data di presentazione dell'istanza e non possono essere riconosciuti retroattivamente oltre tale data.
- La disciplina secondaria (es. D.M. 12 luglio 1977) resta in vigore fino a espressa o implicita abrogazione e, ai sensi dell'art.67 TUA, non viene automaticamente abrogata dall'entrata in vigore di una nuova normativa primaria.
- L'amministrazione ha l'obbligo di correggere i propri atti illegittimi in autotutela e non si prescrive la consumazione del potere di accertamento salvo che sia intervenuto un giudicato o sia decorso il termine decadenziale per l'accertamento.
- In concreto, il contribuente che contesti l'applicazione dell'aliquota ordinaria su forniture a fini industriali deve: 1) presentare tempestiva e documentata istanza per l'agevolazione; 2) conservare e produrre prova certa della destinazione industriale del consumo per il periodo richiesto; 3) non considerare vincolante, per ottenere effetti retroattivi, un precedente provvedimento favorevole se esso non ha formato giudicato o non assicura il riconoscimento retroattivo per legge.
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