Cassazione Penale, Ordinanza n. 22181/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Firenze aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a pena detentiva e pecuniaria per detenzione e cessione di stupefacente, ricettazione e successiva riqualificazione di una parte dei fatti come fatto di lieve entità. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) illogicità e contraddittorietà della motivazione per l'omessa qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ricondotta alla fattispecie lieve; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e comunque infondato: la sentenza impugnata aveva valorizzato le risultanze chimiche, da cui risultava che la cocaina sequestrata aveva peso complessivo di 48,323 grammi, con elevata purezza e principio attivo pari a 43,696 grammi, ricavandosi 291 dosi, elementi incompatibili con la qualificazione di lieve entità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la motivazione del diniego delle attenuanti generiche, poiché il giudice di merito aveva evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili e la condotta dell'imputato, che aveva fornito generalità diverse da quelle dichiarate al suo ingresso in Italia. Conseguentemente è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Disposizione richiamata per il reato di stupefacenti contestato e per la verifica della riconducibilità dei fatti alla fattispecie di lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La qualificazione di lieve entità è esclusa quando quantità, purezza e numero di dosi ricavabili denotano un fatto non lieve.
art. 648 c.p.
Norma richiamata per il reato di ricettazione contestato nel capo b.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli addotti.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso seguono le spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Riferimento alla fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione del fatto come di lieve entità in materia di stupefacenti, il giudice può valorizzare quantità sequestrata, percentuale di purezza e numero delle dosi ricavabili, ritenendo incompatibile la fattispecie attenuata quando tali dati siano significativi.
- Il motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la qualificazione giuridica del fatto è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni tecniche della sentenza impugnata.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice di merito evidenzi l'assenza di elementi positivamente apprezzabili e richiami una condotta processuale o personale ostativa, senza necessità di analizzare singolarmente ogni elemento dedotto dalla difesa.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa del ricorrente, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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