Cassazione Penale, Ordinanza n. 15578/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, deducendo vizio motivazionale in relazione alla determinazione degli aumenti di pena per la continuazione con i reati satellite. Sosteneva che la motivazione della corte territoriale non rispettasse il principio affermato dalle Sezioni Unite in tema di obbligo di specifica motivazione per la quantificazione dell'aumento ex art. 81 c.p. e chiedeva l'annullamento della decisione impugnata. Nel merito della vicenda, dal testo emerge che la corte d'appello aveva rideterminato la pena complessiva, individuando il reato più grave e applicando aumenti separati per un delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente, una contravvenzione al foglio di via obbligatorio e ulteriori contravvenzioni, nonché per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 c.p., già oggetto di altra condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e privo di specificità, osservando che la corte territoriale aveva motivato in modo congruo e non illogico sugli aumenti per continuazione, indicando la congruità degli aumenti rispetto al numero e alla rilevanza delle condotte e alle condizioni soggettive dell'imputato, nonché la distinta quantificazione per ciascun reato satellite. Ha quindi richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui l'obbligo di motivazione sull'aumento ex art. 81 c.p. può essere assolto con modalità diverse, essendo sufficiente, nei casi ordinari, il richiamo all'adeguatezza e congruità dell'aumento, purché risultino rispettati i limiti legali e sia evitato un surrettizio cumulo materiale. In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
La pena per il reato continuato va determinata individuando il reato più grave e calcolando aumenti distinti per ciascun reato satellite; la motivazione dell'aumento deve consentire di verificare il rispetto dei limiti legali e l'assenza di un cumulo materiale mascherato, ma può essere sintetica quando l'aumento sia contenuto e congruo.
art. 337 c.p.
Nel caso concreto il reato satellite richiamato in appello riguardava la resistenza a pubblico ufficiale già oggetto di altra condanna; la sentenza lo menziona come termine del giudizio di continuazione.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Le Sezioni Unite hanno precisato l'obbligo di specifica motivazione sull'aumento per continuazione; tale obbligo non è assoluto in ogni caso, ma va letto alla luce della giurisprudenza sul trattamento sanzionatorio.
Sez. 4, n. 18748 del 04/05/2022, Manganelli
Conferma che l'obbligo di motivare l'aumento per ciascun reato satellite richiede modalità diverse a seconda dei casi e può essere soddisfatto con motivazione sulla congruità e adeguatezza quando l'aumento sia contenuto.
Sez. 4, n. 48546 del 10/07/2018, Gentile
L'obbligo di specifica motivazione sull'aumento per continuazione può essere mitigato: la motivazione puntuale è necessaria soprattutto quando l'aumento superi la media di pena irrogabile a tale titolo, mentre negli altri casi può bastare il richiamo alla congruità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, il giudice che determini la pena complessiva deve individuare il reato più grave e commisurare aumenti distinti per i reati satellite, ma la motivazione non richiede formule particolarmente analitiche quando gli aumenti siano contenuti e risultino complessivamente congrui.
- L'obbligo di specifica motivazione sull'aumento di pena per continuazione è funzionale a verificare il rispetto dei limiti dell'art. 81 c.p. e a impedire un cumulo materiale occulto; se tali verifiche sono possibili sulla base della motivazione adottata, non sussiste vizio di legittimità.
- La censura che si limiti a contestare in modo generico il trattamento sanzionatorio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella causa di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.
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