Sentenza del 21/03/2017 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Applicazione temporale dell'accertamento sintetico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 21041/2014, ha stabilito che le modifiche introdotte nel 2010 si applicano esclusivamente agli accertamenti relativi ai periodi d'imposta successivi al 2009. Pertanto, non possono essere utilizzate retroattivamente per accertamenti riferiti ad annualità precedenti.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l'applicazione temporale dell'accertamento sintetico previsto dall'art. 38 del d.P.R. 600/1973, nella versione modificata dal d.l. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010. Si discute se le nuove disposizioni possano essere applicate anche a periodi d'imposta anteriori al 2009.
Norme richiamate
Art. 38 d.P.R. 600/1973
Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. La versione modificata nel 2010 non è applicabile retroattivamente ai periodi d'imposta anteriori a quelli successivi al 2009.
D.L. 78/2010, convertito dalla legge 122/2010
Ha modificato l'art. 38 del d.P.R. 600/1973 introducendo la nuova disciplina dell'accertamento sintetico, applicabile, secondo la Cassazione, solo agli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi al 2009.
Cassazione, sentenza n. 21041/2014
Ha affermato che le disposizioni introdotte nel 2010 trovano applicazione, per tabulas, soltanto a partire dagli accertamenti successivi all'anno d'imposta 2009.
Massime di principio
- Una modifica normativa in materia tributaria non può essere applicata retroattivamente se la legge non prevede espressamente tale effetto e se ciò incide negativamente sulla posizione del contribuente.
- Per gli accertamenti sintetici occorre individuare il periodo d'imposta contestato e verificare quale versione dell'art. 38 del d.P.R. 600/1973 fosse vigente per quell'annualità.
- La disciplina introdotta dal d.l. 78/2010 deve essere utilizzata per gli accertamenti relativi a periodi d'imposta successivi al 2009; per le annualità precedenti resta applicabile la disciplina previgente.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare un accertamento relativo ad annualità anteriori al 2010 esclusivamente sui nuovi criteri o sulle nuove presunzioni introdotte dalla riforma del 2010.
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