Sentenza n. 14516/2026 - Roma, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro n. 489/2025, pubblicata il 1° aprile 2025, resa all’esito del giudizio iscritto al r.g.n. 3902/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Velletri che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Velletri, Sezione Lavoro, n. 489/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero nelle forme di legge. La sentenza civile aveva accertato il diritto del ricorrente a usufruire del beneficio della Carta del docente per l’anno scolastico 2023/2024 e aveva ordinato al Ministero di attivare la Carta con accredito di euro 500,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’amministrazione, nonostante il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla normativa sull’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Il Ministero si è costituito depositando una memoria di pura forma, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione non ha contestato efficacemente l’inadempimento né ha fornito prova dell’esecuzione. Alla luce dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto dovuta l’esecuzione integrale del giudicato, senza poter rimettere in discussione in sede di ottemperanza i presupposti della pretesa già accertata dal giudice civile. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandola a un’eventuale successiva richiesta in caso di persistente inottemperanza. Ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV del Ministero, in considerazione della reiterata inerzia amministrativa risultante dall’elevato numero di giudizi analoghi. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 per spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione consente di procedere all’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Norma modificativa della disciplina del termine per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Fondamento legislativo del beneficio della Carta del docente riconosciuto dal giudice civile.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Base normativa per il riconoscimento del maggior importo tra interessi al saggio legale e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Quando un titolo giudiziale passato in giudicato è stato regolarmente notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge, l’inerzia dell’amministrazione può essere fatta valere con l’azione di ottemperanza.
- In sede di ottemperanza il giudice deve assicurare l’esecuzione della pretesa accertata nel titolo giudiziale e non può rimettere in discussione i presupposti sostanziali della pretesa già definitivamente accertata.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del debitore pubblico, l’amministrazione deve fornire prova o specifici chiarimenti sull’avvenuta esecuzione del giudicato; una costituzione meramente formale non è sufficiente a superare la pretesa del creditore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta della parte, in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente: può essere esclusa quando, allo stato del giudizio, non risultino sufficienti i relativi presupposti, salva la possibilità di disporla in caso di perdurante inottemperanza.
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