Cassazione Penale, Sentenza n. 7615/2022 del 03/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP nei confronti di Di Matteo per l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta ritenuti inesistenti (principalmente crediti per ricerca e sviluppo). Il PM ha dedotto che il provvedimento del riesame aveva applicato erroneamente il principio del ne bis in idem cautelare ritenendo che esistesse identità di fatto con un precedente sequestro disposto dall'autorità giudiziaria di Milano; il PM ha sostenuto invece che le due misure riguardavano fattispecie diverse (art.10-quater co.1 vs co.2 D.Lgs. 74/2000), importi e compendi probatori differenti e che il riesame aveva escluso ingiustificatamente taluni crediti inesistenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore e ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia. La Corte ha ritenuto che i due procedimenti (Milano e Brescia) non riguardassero il medesimo fatto storico secondo la nozione naturalistica dell'idem factum, segnalando la distinzione fra credito inesistente e credito non spettante, la diversità dell'elemento soggettivo e oggettivo e l'esistenza di elementi probatori nuovi acquisiti a Brescia (es. intercettazioni). Conseguentemente il provvedimento del riesame è stato cassato e la questione rinviata per un nuovo esame conforme ai principi esposti
Norme richiamate
art. 10-quater D.Lgs. 74/2000
La Corte distingue le due ipotesi previste dal comma 1 (credito non spettante) e dal comma 2 (credito inesistente): sono fattispecie autonome con diverso elemento oggettivo e diverso elemento soggettivo, sicché possono configurare fatti storici differenti
art. 649 c.p.p.
Il divieto di bis in idem va valutato con la nozione naturalistica dell'idem factum (corrispondenza storico-naturalistica in tutti gli elementi del reato). In ambito cautelare l'effetto preclusivo riguarda l'identità degli elementi già valutati nel precedente provvedimento e non impedisce nuovi sequestri se emergono elementi nuovi, diverso titolo di reato o diversa esigenza cautelare
art. 13 comma 5 D.Lgs. 471/1997
Definizione normativa del credito inesistente: occorrono insieme la mancanza del presupposto costitutivo e l'impossibilità di riscontrarne l'inesistenza tramite controlli automatizzati o formali; se manca uno dei due requisiti il credito è da ritenersi non spettante
artt. 36-bis e 36-ter DPR 600/1973
Norme sui controlli automatizzati/formali che consentono di rilevare crediti non spettanti; se la non spettanza è rilevabile mediante questi controlli il credito non è inesistente ma semplicemente non spettante
art. 54-bis DPR 633/1972
Richiamato quale riferimento normativo per i controlli e le metodologie di verifica dei crediti tributari insieme agli articoli del DPR 600/1973
art. 117 Cost. in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 CEDU
Orientamento della Corte Costituzionale e della CEDU che impone una concezione naturalistica dell'idem factum e limita una lettura formale basata sulla sola qualificazione giuridica delle fattispecie
artt. 325 e 125 co.3 c.p.p.
Richiamati dal PM nella censura ma la Corte di legittimità si è concentrata sull'interpretazione dell'art. 649 c.p.p. e sulla nozione di idem factum e sui limiti del ne bis in idem in sede cautelare
Massime di principio
- Per valutare il divieto di ne bis in idem va applicata la nozione naturalistica dell'idem factum: occorre corrispondenza storico-naturalistica dell'evento considerato in tutti i suoi elementi (condotta, evento, nesso causale, tempo, luogo, persona)
- In materia cautelare il principio del ne bis in idem opera con riguardo all'identità degli elementi già valutati nel precedente provvedimento; non è assoluto: nuovi elementi probatori, diverso titolo di reato o diversa esigenza cautelare legittimano un nuovo sequestro
- Deve essere distinta la fattispecie del credito 'inesistente' dalla fattispecie del credito 'non spettante': la prima richiede mancanza del presupposto costitutivo e non rilevabilità tramite controlli automatici, la seconda è rilevabile tramite controlli e ha rilievo sanzionatorio e termini differenziati
- Quando più procure o giudici dispongono misure su soggetti o beni coincidenti, il giudice del riesame deve confrontare in concreto gli elementi probatori e l'oggetto del vincolo, non limitarsi alla mera coincidenza soggettiva o alla somiglianza della qualificazione giuridica
- Il PM che impugni l'annullamento di un sequestro deve dimostrare l'esistenza di elementi di distinzione (diverso reato, diverso compendio probatorio, importi diversi, elementi nuovi sopravvenuti); la difesa può invocare la preclusione solo se vi è identità assoluta e giudicato cautelare
- In caso di trasmissione per competenza o emergere di nuove circostanze il giudice del riesame nel luogo di rinvio deve riassumere e valutare gli elementi sopravvenuti senza che la Cassazione entri nel merito, salvo vizio di diritto
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