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Sentenza

Sentenza n. 2671/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600768

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 399/2025, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per sei anni scolastici e disposto l’erogazione di € 3.000,00 oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Termini Imerese, Sezione Lavoro, n. 399/2025, pubblicata il 28 marzo 2025 e passata in giudicato, che gli aveva riconosciuto la Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018-2022/2023 e condannato il Ministero a erogare € 3.000,00 mediante buoni elettronici, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino all’effettiva attribuzione. La pronuncia, notificata il 17 settembre 2025 e non impugnata, era rimasta ineseguita nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione: risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione. Ha inoltre riconosciuto che la sentenza del giudice ordinario passata in giudicato è titolo suscettibile di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Nel merito, il ricorso è stato accolto perché il Ministero non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’adempimento. Il Ministero è stato dunque ordinato a caricare sulla Carta elettronica € 3.000,00, oltre interessi o rivalutazione nei termini fissati dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, o un dirigente delegato, che dovrà provvedere su istanza del ricorrente entro ulteriori 60 giorni. L’eventuale compenso commissariale è a carico dell’Amministrazione e sarà liquidato separatamente. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 550,00 oltre accessori di legge, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nessun dubbio sussiste sull’appartenenza del provvedimento ottemperando — una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato — al novero dei titoli esecutivi che possono trovare attuazione mediante il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato costituisce titolo esecutivo attuabile mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso è ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo: i) all’accertamento del passaggio in giudicato della pronuncia ottemperanda; ii) all’avvenuta notificazione della sentenza e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.

    Ai fini dell’ammissibilità dell’ottemperanza per l’esecuzione del titolo, il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14.

  • d.P.R. 115/2002

    Il compenso per l’attività commissariale, ove dovuto, sarà posto a carico dell’Amministrazione intimata e sarà determinato e liquidato con separato decreto collegiale, ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L’eventuale compenso per l’attività del commissario ad acta è posto a carico dell’Amministrazione ed è determinato e liquidato con separato decreto collegiale.

Massime di principio

  • Una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato può essere attuata mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.; per l’ammissibilità dell’azione devono risultare il passaggio in giudicato, la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione non fornisce elementi idonei a dimostrare l’esecuzione del comando contenuto nel giudicato, il giudice ordina l’adempimento e può fissare un termine, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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