Sentenza n. 13763/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione - del provvedimento del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, prot. n. -OMISSIS-, comunicato in data 13 marzo 2026, con cui è stata rigettata l'istanza di trasferimento presentata dal ricorrente in data 10 marzo 2026; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compreso, il diniego di accesso agli atti di cui alla nota prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di trasferimento presso un istituto penitenziario della Regione Lombardia e diniego di accesso agli atti relativi alle ragioni dell'allontanamento dal Provveditorato Regionale di Milano
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di trasferimento, presentata per avvicinarsi al luogo di residenza dei familiari, nonché il diniego di accesso agli atti concernenti le motivazioni del suo allontanamento dal Provveditorato Regionale di Milano. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda relativa al trasferimento, ritenendo competente la magistratura di sorveglianza, e ha sostenuto l'infondatezza della domanda di accesso per la prevalenza delle esigenze di sicurezza. Il ricorrente ha invocato, quanto all'accesso, esigenze difensive.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento del diniego di trasferimento. Ha ritenuto che i trasferimenti dei detenuti tra istituti penitenziari attengano alla gestione del rapporto penitenziario e alla vigilanza sull'esecuzione della custodia, ambiti riservati alla magistratura di sorveglianza. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice ordinario nel termine previsto dall'art. 11 c.p.a. La domanda relativa al diniego di accesso è stata invece ritenuta manifestamente infondata: l'accesso difensivo deve essere coordinato con la disciplina speciale dell'amministrazione penitenziaria, che sottrae all'accesso, nei limiti necessari alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i documenti concernenti assegnazione, trasferimento e traduzione dei detenuti, nonché quelli relativi alla sicurezza e protezione del personale e dei detenuti. Nel caso concreto, il TAR ha escluso anche il nesso di strumentalità tra gli atti richiesti e la controversia sul rigetto del trasferimento, rilevando che l'allontanamento da Milano e il diniego di trasferimento in Lombardia riguardavano vicende diverse; in ogni caso, ha ritenuto prevalenti le ragioni di sicurezza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 42 l. 354/1975
i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari; nel disporre i trasferimenti i soggetti sono comunque destinati agli istituti più vicini alla loro dimora o a quella della loro famiglia; l'amministrazione penitenziaria dà conto delle ragioni che ne giustificano la deroga
La disciplina dei trasferimenti penitenziari rientra nella gestione del rapporto penitenziario e non attribuisce la relativa controversia alla giurisdizione amministrativa.
art. 69, commi 1 e 2, l. 354/1975
vigilare sulla organizzazione degli istituti di prevenzione e di pena; esercitare la vigilanza diretta ad assicurare che l'esecuzione della custodia degli imputati sia attuata in conformità delle leggi e dei regolamenti
Le funzioni di vigilanza sulla gestione degli istituti e sulla conformità dell'esecuzione della custodia spettano al magistrato di sorveglianza.
art. 69, comma 6, lett. b), l. 354/1975
l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti
Il magistrato di sorveglianza provvede sui reclami dei detenuti relativi alle violazioni dell'ordinamento penitenziario che producano un attuale e grave pregiudizio ai loro diritti.
art. 35-bis l. 354/1975
Costituisce il riferimento procedurale per i reclami dei detenuti devoluti alla magistratura di sorveglianza.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L'accesso difensivo deve essere coordinato con le limitazioni speciali previste per l'amministrazione penitenziaria e non opera in presenza di documenti sottratti all'accesso per esigenze di sicurezza.
art. 24, comma 6, l. 241/1990
Costituisce la base normativa per l'adozione della disciplina regolamentare che individua i documenti sottratti all'accesso.
D.M. 25 gennaio 1996, n. 115
nei limiti necessari alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; alla prima assegnazione, al trasferimento, alla traduzione dei detenuti e degli internati; alla sicurezza e alla protezione del personale, dei detenuti e degli internati
Sottrae all'accesso, nei limiti necessari alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, i documenti relativi all'assegnazione, al trasferimento e alla traduzione dei detenuti, nonché quelli concernenti la sicurezza e la protezione del personale e dei detenuti.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice dotato di giurisdizione entro il termine previsto dalla disposizione.
art. 74 c.p.a.
nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata
Consente la definizione del giudizio con sentenza breve quando l'inammissibilità o l'infondatezza siano manifeste.
Massime di principio
- Le controversie relative ai trasferimenti dei detenuti tra istituti penitenziari riguardano la gestione del rapporto penitenziario e la vigilanza sull'esecuzione della custodia; la relativa cognizione spetta alla magistratura di sorveglianza e non al giudice amministrativo.
- Il magistrato di sorveglianza è competente sui reclami dei detenuti relativi all'inosservanza delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario quando da essa derivi un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti.
- L'accesso difensivo deve essere concretamente strumentale alla tutela di una posizione giuridica e non è sufficiente un generico collegamento con una controversia; l'istanza è priva del necessario nesso di strumentalità quando riguarda atti relativi a una vicenda diversa da quella oggetto del giudizio.
- La disciplina dell'accesso agli atti dell'amministrazione penitenziaria deve essere coordinata con le limitazioni speciali poste a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: i documenti concernenti assegnazione, trasferimento e traduzione dei detenuti, nonché sicurezza e protezione del personale e dei detenuti, possono essere sottratti all'accesso nei limiti necessari alla tutela di tali interessi.
- La prevalenza delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica può giustificare il diniego di accesso anche quando il richiedente invochi finalità difensive, ove non sia dimostrata una specifica e concreta strumentalità dell'accesso.
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