Cassazione Civile, Ordinanza n. 30337/2022 del 14/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una docente che aveva lavorato per anni con plurimi contratti a termine dal 1994/1995 ed era stata immessa in ruolo dal 1° settembre 2000. In giudizio chiedeva, da un lato, la ricostruzione esatta della carriera con disapplicazione della disciplina nazionale ritenuta contrastante con il principio di non discriminazione della direttiva 1999/70/CE, sostenendo che il servizio preruolo prestato a termine fosse stato valorizzato in misura inferiore rispetto a quello di un assunto a tempo indeterminato; dall'altro, chiedeva le differenze retributive maturate durante il periodo di precariato per mancata progressione stipendiale. La Corte d'appello aveva respinto entrambe le domande: per la ricostruzione carriera, perché non risultava provato che l'anzianità effettiva di servizio a termine fosse superiore a quella riconosciuta secondo le regole interne; per le differenze retributive, perché il periodo di lavoro a termine si era svolto negli anni 90 ed era cessato prima del termine di attuazione della direttiva, sicché questa non era invocabile retroattivamente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con due motivi, violazione della direttiva 1999/70/CE e della clausola 4 dell'Accordo quadro, nonché violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., lamentando inoltre omesso esame di fatti decisivi; ha sostenuto di aver già allegato e provato la discriminazione e che il Ministero, rimasto contumace in appello, non aveva contestato i fatti dedotti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva infatti negato la ricostruzione della carriera per difetto di prova del diverso e più favorevole computo dell'anzianità effettiva, e aveva negato le differenze retributive perché i rapporti a termine si erano esauriti prima dell'entrata in vigore della disciplina europea invocata, che non ha efficacia retroattiva. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la contumacia del Ministero non equivale a non contestazione dei fatti e non esonera l'attore dall'onere di provarne i presupposti. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Direttiva 1999/70/CE
clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato
Il principio di non discriminazione può rilevare in materia di lavoro a termine, ma non opera retroattivamente per rapporti già esauriti prima del termine di attuazione della direttiva.
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
È la norma sulla ricostruzione della carriera del personale scolastico la cui disapplicazione era richiesta; la Corte ribadisce che la discriminazione è configurabile solo se l'anzianità effettiva del servizio a termine risulti superiore a quella riconoscibile secondo tale disciplina.
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
Rileva quale criterio di computo dell'anzianità virtuale, distinto dall'anzianità effettiva, ai fini della ricostruzione di carriera.
art. 25 d.lgs. n. 81/2015
ex art. 6 d.lgs. 368/2001
Invocato dalla ricorrente quale norma di riferimento in tema di non discriminazione nel lavoro a termine.
art. 2697 c.c.
La contumacia della controparte non altera la ripartizione dell'onere della prova, che resta a carico dell'attore per i fatti costitutivi del diritto.
art. 112 c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibile perché in realtà diretta a contestare la valutazione di merito e non una omissione di pronuncia.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto di difesa, ma non idoneo a superare le rationes della decisione impugnata.
art. 360 c.p.c.
Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici e riferibili alla decisione impugnata; censure non pertinenti al decisum sono inammissibili.
art. 366 c.p.c.
La mancanza di motivi specifici e attinenti al decisum equivale a difetto di enunciazione dei motivi di ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato e la proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Presuppone il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è ammissibile solo se si confronta puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze che si limitano a richiamare principi astratti, senza colpire la concreta ragione della decisione, sono inammissibili.
- In tema di lavoro a termine nella scuola, la dedotta discriminazione nella ricostruzione di carriera richiede che sia allegato e provato che l'anzianità effettivamente maturata con i contratti a termine sia superiore a quella riconosciuta secondo la disciplina interna applicabile; in difetto, non può presumersi la disparità di trattamento.
- Il mancato riconoscimento della progressione economica durante rapporti a tempo determinato già cessati prima del termine di attuazione della direttiva europea non può essere censurato sulla base della direttiva stessa, che non ha efficacia retroattiva.
- La contumacia della parte convenuta non determina di per sé la non contestazione dei fatti allegati dall'attore e non lo esonera dall'onere di provare tutti i fatti costitutivi della propria pretesa.
- La valutazione dell'eventuale non contestazione è rimessa al giudice del merito e non può essere trasformata in cassazione in una mera doglianza sulla violazione di legge se in realtà si contesta l'apprezzamento delle risultanze processuali.
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