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Sentenza

Sentenza n. 535/2026 - Genova, Sezione 2

per l’accertamento dell’inadempimento della società resistente agli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche nn. -OMISSIS- e -OMISSIS- del 4 marzo 2011, per l’attuazione di un intervento di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile e del conseguente diritto del comune ricorrente al recupero delle somme già erogate per il finanziamento di tale progetto ed al risarcimento del danno subito per effetto della condotta della parte resistente.

Giustizia amministrativa202300125

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Inadempimento agli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche del 4 marzo 2011 per la realizzazione di alloggi a canone sostenibile e di opere di urbanizzazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha agito per l’accertamento dell’inadempimento della società agli obblighi assunti con due convenzioni urbanistiche stipulate nell’ambito di un programma pubblico di riqualificazione urbana. La società si era obbligata a realizzare sei alloggi residenziali da concedere in locazione a canone sostenibile per venticinque anni, nonché opere di urbanizzazione primaria e secondaria, entro termini determinati, a fronte di un cofinanziamento pubblico. Il Comune aveva erogato una prima tranche di euro 77.374,80. Nonostante il rilascio del permesso di costruire, i solleciti, la proroga del termine e le verifiche effettuate, erano state realizzate soltanto le strutture in cemento armato e il cantiere era rimasto sostanzialmente inattivo. La società aveva successivamente richiesto un nuovo permesso di costruire per il completamento, ma non aveva integrato le garanzie necessarie né ritirato il titolo edilizio. Il Comune ha quindi chiesto la restituzione del finanziamento già erogato e il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento, comprendenti il costo delle opere di urbanizzazione non realizzate, il controvalore delle aree da cedere per gli standard urbanistici, la quota di cofinanziamento pubblico non conseguita per l’opera pubblica e l’indisponibilità degli alloggi. La società, regolarmente notificata, non si è costituita e non ha provato alcun fatto estintivo dell’obbligazione.

La decisione

Il TAR ha accolto integralmente il ricorso. Ha qualificato la convenzione urbanistica come contratto ad effetti permanenti riconducibile agli accordi ex art. 11 l. 241/1990 e soggetto ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti. Il Comune ha assolto l’onere di provare la fonte del rapporto, i termini di adempimento e di allegare l’inadempimento; spettava invece alla società dimostrare l’adempimento o altro fatto estintivo, prova non fornita anche per la mancata costituzione in giudizio. È stato accertato il grave inadempimento della società e la stessa è stata condannata alla restituzione di euro 77.374,80, oltre interessi e rivalutazione, nonché al risarcimento di euro 63.266,17 per le opere di urbanizzazione non realizzate, euro 51.714,53 quale controvalore delle aree da cedere per standard urbanistici, euro 125.201,15 per la quota di cofinanziamento statale e regionale non erogata al Comune e euro 341.808,90 per l’indisponibilità dei sei alloggi destinati alla locazione a canone sostenibile. La somma complessiva liquidata è pari a euro 581.998,75, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Le spese di lite, pari a euro 5.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, sono state poste a carico della società. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 241/1990

    la convenzione urbanistica è un contratto ad effetti permanenti, ... che rientra nel genus degli accordi previsti dall’art. 11, l. 7 agosto 1990 n. 241

    Le convenzioni urbanistiche sono accordi amministrativi con effetti permanenti, ai quali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti e dai quali le parti non possono unilateralmente sottrarsi.

  • art. 64 c.p.a.

    La mancata costituzione della parte resistente non equivale automaticamente ad ammissione, ma, nel contesto della controversia, l’assenza di contestazioni e la mancata dimostrazione di fatti estintivi hanno consentito di valorizzare gli elementi probatori prodotti dal Comune.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento dei dati identificativi della società e dei suoi esponenti.

  • art. 10 reg. (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento disposto in sentenza.

Massime di principio

  • La convenzione urbanistica è un accordo amministrativo a effetti permanenti riconducibile all’art. 11 l. 241/1990 e, per gli obblighi da essa derivanti, è soggetta ai principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti; nessuna delle parti può sottrarsi unilateralmente agli impegni assunti.
  • In una controversia relativa all’inadempimento di una convenzione urbanistica, il creditore deve provare la fonte negoziale o legale del diritto, il termine di scadenza dell’obbligazione e allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento o altro fatto estintivo.
  • L’inadempimento dell’obbligo convenzionale di realizzare opere di urbanizzazione e cedere aree per standard urbanistici può fondare il risarcimento per equivalente del costo delle opere non eseguite e del controvalore delle aree non cedute.
  • L’indisponibilità degli alloggi destinati, nell’ambito di un programma pubblico, alla locazione a canone sostenibile può costituire un danno risarcibile, purché il creditore alleghi il concreto impiego produttivo o sociale che avrebbe fatto degli immobili; la quantificazione può essere effettuata equitativamente sulla base degli elementi desumibili dalla convenzione e dal programma pubblico.
  • La mancata costituzione in giudizio del debitore convenuto, quando il creditore abbia prodotto la convenzione, la documentazione dell’erogazione del finanziamento e gli elementi dell’inadempimento, lascia priva di prova l’eventuale allegazione di adempimento o di altri fatti estintivi e consente l’accoglimento delle pretese restitutorie e risarcitorie comprovate.

Come è indicizzato

MateriePiani attuativi e lottizzazioniRevoca e recupero dei contributiDanno da provvedimento illegittimo
RamiUrbanistica e governo del territorioContributi e finanziamenti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoRisarcimento del danno da attività amministrativaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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