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Ordinanza

Ordinanza n. 444/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 344/2024 emessa in data 26 novembre 2024 dal Tribunale di Como.

Giustizia amministrativa202502782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Como n. 344/2024

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l'ottemperanza di una sentenza del Tribunale di Como nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio un vizio relativo alle procure alle liti: esse erano state rilasciate su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, trasmesse in copia informatica insieme al ricorso, ma non indicavano gli atti da impugnare, la parte resistente, l'autorità giudiziaria o altri elementi idonei a identificare la controversia. La questione concerne l'idoneità della procura speciale nel processo amministrativo telematico e l'eventuale sanabilità del vizio. Il Collegio ha esaminato l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la disciplina tecnica della procura rilasciata su foglio separato e la giurisprudenza sulla procura apposta in calce o a margine del ricorso. Ha inoltre valutato la possibilità di sanatoria ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., nonché la concessione dell'errore scusabile ai sensi dell'art. 37 c.p.a.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha ritenuto che le procure, essendo documenti separati e prive di elementi identificativi della lite, non fossero idonee a integrare una procura speciale. La qualificazione normativa della procura come 'apposta in calce' quando la copia informatica della procura analogica è depositata insieme al ricorso riguarda la certificazione dell'autografia e non elimina l'esigenza che, in assenza di incorporazione materiale tra procura e ricorso, il mandato contenga elementi sufficienti a individuare la controversia. Il Collegio ha escluso la rinnovabilità ordinaria del requisito, poiché l'esistenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Tuttavia, ha ritenuto sussistenti oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale, anche in considerazione dell'intervento chiarificatore dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, successivo al rilascio delle procure. Ha quindi concesso l'errore scusabile e assegnato al difensore un termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare procure idonee o un mandato difensivo recante l'esaustiva indicazione degli elementi identificativi del giudizio. È stata fissata per la prosecuzione la camera di consiglio del 18 giugno 2026.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale costituisce requisito del ricorso e deve consentire l'individuazione della controversia, delle parti e dell'autorità giudiziaria adita.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    La procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, anche ai fini della certificazione dell'autografia, ma non determina il contenuto minimo della procura speciale né esonera dall'indicazione degli elementi identificativi della lite quando manca l'incorporazione materiale dei documenti.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    La norma è richiamata unitamente all'art. 182, comma 2, c.p.c. in tema di eventuale sanabilità del vizio della procura; il Collegio esclude tuttavia la rinnovazione ordinaria della procura mancante o inidonea.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Il rimedio della regolarizzazione della procura non è ritenuto applicabile per sanare il requisito di ammissibilità che doveva sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    L'errore scusabile può essere concesso, in via eccezionale, quando obiettive ragioni di incertezza normativa o un grave impedimento di fatto abbiano reso più difficile l'esercizio dei diritti di difesa senza colpa della parte.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo telematico, la procura rilasciata su foglio analogico separato, della quale sia depositata copia informatica insieme al ricorso nativo digitale, non è idonea come procura speciale se non contiene elementi sufficienti a identificare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria, poiché la mera unitarietà del deposito telematico non equivale all'incorporazione materiale tra procura e ricorso.
  • La previsione tecnica secondo cui la procura su foglio separato depositata insieme all'atto si considera apposta in calce attiene alle modalità di certificazione dell'autografia e non stabilisce, né sostituisce, il contenuto minimo necessario della procura speciale.
  • La genericità della procura speciale può essere superata quando procura e ricorso formano un contesto documentale materialmente unitario, dal quale derivi il riferimento puntuale dell'una all'altro; tale giustificazione non opera quando i documenti sono separati e manca una congiunzione fisica o materiale ricavabile dal supporto documentale.
  • L'esistenza della procura speciale, quale requisito di ammissibilità del ricorso, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e il relativo vizio non è ordinariamente sanabile mediante rinnovazione successiva.
  • L'errore scusabile può essere concesso per un vizio della procura quando, al momento della sua formazione, sussistano oggettive ragioni di incertezza normativa e giurisprudenziale tali da escludere la colpa della parte; in tal caso il giudice può assegnare un termine perentorio per il deposito di una procura idonea.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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