Cassazione Penale, Sentenza n. 38213/2022 del 11/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza che li ha ritenuti responsabili di furti in abitazione in concorso (consumati e tentati) e di favoreggiamento personale. Le censure principali hanno riguardato: (a) insufficienza e vizio della motivazione nella ricostruzione probatoria, con particolare contestazione dell'uso della geolocalizzazione delle utenze e delle intercettazioni telefoniche come elementi individualizzanti; (b) rilievi sull'uso promiscuo dell'auto attribuita a uno degli imputati e sull'omesso espletamento di accertamenti biologici (DNA) su veicolo, chiavi e cappello sequestrati; (c) deduzioni sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena; (d) eccezione, sollevata tardivamente, sulla disciplina di acquisizione dei dati di traffico telefonico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze siano, in massima parte, una rilettura alternativa degli elementi indiziari non sindacabile in sede di legittimità e/o prive di specificità. La Corte ha confermato la valutazione congiunta di intercettazioni e geolocalizzazioni quale piattaforma indiziaria capace di collocare gli imputati sul luogo e nel tempo dei fatti; ha dichiarato tardiva la questione relativa all'applicabilità della nuova disciplina sui dati di traffico quando proposta solo in discussione; ha considerato aspecifiche le censure sulle attenuanti generiche. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di Euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, decreto‑legge 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Richiamata in relazione alla richiesta di discussione orale; la Corte registra l'istanza ma la questione non incide sull'ammissibilità dei motivi di merito.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiama i limiti di impugnazione in Cassazione concernenti i motivi ammessi; utilizzata per delimitare le questioni esaminate.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Invocato per affermare che il silenzio della sentenza su una specifica deduzione non è censurabile se la motivazione complessivamente esclude implicitamente la prospettazione difensiva.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato per dichiarare tardive alcune deduzioni di diritto introdotte solo in discussione (es. questioni sui dati di traffico).
art. 1, decreto‑legge 30/09/2021, n. 132, conv. L. 23/11/2021, n. 178 (comma 1‑bis)
La Corte osserva che la disciplina sui dati esterni del traffico telefonico, introdotta dal d.l. n.132/2021, non si applica retroattivamente ai procedimenti già pendenti; inoltre la norma delimita la valutazione probatoria dei dati acquisiti prima dell'entrata in vigore e la questione non può essere sollevata tardivamente se non si tratta di inutilizzabilità patologica.
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato dalla Corte per spiegare che la nuova regola sulla valutazione dei dati di traffico ha natura di regola di valutazione della prova (analogamente alla disciplina sulla chiamata di correo) e non di sanzione di inutilizzabilità automatica.
art. 620, cod. proc. pen.
Citato come norma relativa alla rilevabilità d'ufficio di alcune nullità o inutilizzabilità; la Corte distingue le ipotesi rilevabili d'ufficio da quelle che devono essere dedotte tempestivamente.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento normativo in tema di rilevabilità d'ufficio di profili di inutilizzabilità; la Corte spiega che la questione dei dati di traffico, se non patologica, non è rilevabile in via d'ufficio in Cassazione.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la statuizione sulle spese processuali e sulla condanna alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità dei ricorsi.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una rinnovata valutazione dei fatti: i ricorsi che si limitano a proporre una diversa lettura degli elementi di prova (intercettazioni, geolocalizzazioni, video, circostanze) sono, di regola, inammissibili.
- La geolocalizzazione dell'utenza e il contenuto di intercettazioni, se valutati congiuntamente e in modo coerente con altre emergenze processuali, possono costituire elementi indiziari validi per l'individuazione della presenza dell'imputato sul luogo del reato.
- Le eccezioni di utilizzabilità o di illegittima acquisizione dei dati di traffico telefonico devono essere proposte tempestivamente e con specificità; introdurre tali questioni solo in discussione può essere dichiarato tardivo.
- Le censure sul diniego delle attenuanti generiche devono indicare elementi concreti e decisivi che la sentenza avrebbe omesso di considerare; il mero dissenso equivale ad aspecificità e conduce all'inammissibilità.
- La richiesta di accertamenti scientifici (es. esami DNA) deve essere proposta e motivata in modo specifico nel corso del processo; la loro mera menzione in sede di impugnazione non obbliga la Corte di legittimità a rimettere in discussione le valutazioni di merito.
- Per contestare la valutazione indiziaria è necessario individuare errori di diritto o travisamenti probatori specifici e non limitarsi a ipotizzare alternative non corroborate dagli elementi del fascicolo.
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