Cassazione Civile, Ordinanza n. 38152/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia trae origine dal licenziamento intimato a una lavoratrice nel 2016, ritenuto legittimo dalla Corte d'appello di Roma e poi confermato, in sede di legittimità, da un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso principale della lavoratrice. Contro tale ordinanza la parte soccombente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo un errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 5, c.p.c.: in particolare ha sostenuto che la Corte di cassazione avesse omesso di enunciare il principio di diritto, avesse letto in modo errato e congiunto due motivi di ricorso che sarebbero stati distinti, e soprattutto avesse frainteso il contenuto di documenti e atti processuali relativi alla contestazione disciplinare e ai procedimenti sanzionatori delle autorità di vigilanza. Secondo la ricorrente, documenti acquisiti con omissis avrebbero dimostrato che le condotte addebitate non erano riferibili a lei, che la contestazione disciplinare era generica e lesiva del diritto di difesa, e che la società non avrebbe avuto, al momento della revoca, gli esiti ispettivi della Consob ma solo provvedimenti sanzionatori notificati in precedenza. La società resistente ha contestato tali deduzioni con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un errore di fatto revocatorio, perché riguardavano in sostanza una diversa lettura e valutazione degli atti processuali, dei documenti e dei motivi di ricorso già esaminati nel precedente giudizio di legittimità. La pretesa svista era, inoltre, riferita più alla decisione della Corte territoriale che all'ordinanza impugnata. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 384, comma 1, c.p.c.
La ricorrente lo invocava per sostenere la mancata enunciazione del principio di diritto; la Corte non ha accolto la censura, ritenendola estranea all'errore revocatorio prospettato.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Cassazione è ammessa solo per errore di fatto nei rigorosi limiti richiamati dalla giurisprudenza consolidata.
art. 395, n. 5, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista materiale e percettiva, decisiva, immediata e oggettivamente rilevabile, non in un errore di giudizio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte richiama le prescrizioni sulla specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte richiama le prescrizioni sul deposito dei documenti rilevanti a corredo del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Viene menzionato il procedimento camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per il contributo unificato ulteriore richiamato dal comma 1-quater.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
È richiamato come norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 195 del testo Unico della Finanza
È citato nel racconto dei fatti come base normativa dei provvedimenti sanzionatori richiamati dalla ricorrente.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione per errore di fatto è esperibile solo quando la Corte abbia supposto l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente esclusa o abbia negato un fatto invece indiscutibilmente accertato, purché l'errore sia decisivo, immediato e oggettivamente percepibile.
- Non integra errore revocatorio la doglianza che, sotto la veste della svista percettiva, miri in realtà a contestare l'interpretazione dei motivi di ricorso, la valutazione degli atti processuali o la lettura delle risultanze documentali.
- Il contenuto e la portata di un motivo di ricorso non costituiscono, di regola, un 'fatto' ai sensi dell'art. 395, n. 5, c.p.c.; l'eventuale omessa o errata considerazione di una censura attiene all'error in iudicando o in procedendo, non alla revocazione.
- La svista revocatoria deve essere immediatamente rilevabile senza indagini interpretative o argomentazioni induttive; se per accertarla occorre un'attività valutativa, il rimedio non è ammissibile.
- Non può essere oggetto di revocazione una pretesa errata lettura di documenti o atti processuali quando la censura si traduce, in sostanza, in una diversa ricostruzione del fatto e delle risultanze processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38133/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38135/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38136/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38137/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38145/2022 del 30/12/2022
- ordinanza_civile · 30 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 38146/2022 del 30/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →